DECRETO 11 febbraio 2003 - Documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo n. 336 del 4 agosto 1999 recante "Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agoniste nelle produzioni di animali"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954, e successive modifiche, "Regolamento di Polizia Veterinaria"; Visto il decreto ministeriale del 28 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 27 giugno 1992, recante "Approvazione del modello di dichiarazione di scorta per animali inviati nei macelli pubblici e privati"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 10 dicembre 1997, regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 559 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche, "Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento"; Visto il decreto legislativo n. 532 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche, recante "Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto; Considerato necessario semplificare la modulistica di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti;

Emana il seguente decreto:

Art. 1.

  1. Il documento di accompanamento per i volatili da cortile, i conigli, la selvaggina d'allevamento ed i ratiti destinati agli stabilimenti di macellazione, deve essere redatto conformemente al modello di cui all'allegato 1.

  2. Il documento di cui al comma 1, deve essere debitamente compilato e firmato dal proprietario o dal detentore degli animali o dal responsabile dell'azienda per la parte A e dal trasportatore per la parte C.

  3. Nei casi previsti dall'art. 32 del regolamento di Polizia veterinaria, il veterinario ufficiale compila la parte B del documento di cui al comma 1, e conserva agli atti del servizio veterinario competente una copia del documento stesso.

  4. Nel caso siano stati effettuati trattamenti con alimenti medicamentosi e/o medicinali veterinari, la parte D del documento di cui al comma 1 deve essere debitamente compilata e firmata dall'allevatore e dal...

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