DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 marzo 2012, n. 7 - Macchine, impianti ed apparecchi soggetti a verifiche periodiche.
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 12/I-II del 20 marzo 2012) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 252 del 27 febbraio 2012;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina la verifica periodica di ascensori, gru ed altri apparecchi di sollevamento a motore, di impianti elettrici, idroestrattori e scale aeree ad inclinazione variabile, di ponti sviluppabili su carro e di ponti sospesi muniti di argano, di impianti a pressione, di apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di ispezione e di manutenzione, e delle altre attrezzature soggette a verifica in virtu' delle norme sulla sicurezza del lavoro, in applicazione degli articoli 1 e 3, comma 1, punto 10, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e successive modifiche.
Art. 2
Norme comuni 1. L'installazione, la messa in esercizio e la manutenzione delle attrezzature di cui all'art. 1 devono avvenire in conformita' alle disposizioni della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, e successive modifiche, alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive di prodotto dell'Unione europea, nonche' secondo le indicazioni del costruttore. La conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza ivi previsti e' attestata dalla marcatura CE e dalla dichiarazione CE di conformita'.
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Le attrezzature di lavoro realizzate senza osservare le disposizioni di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione delle disposizioni di recepimento delle direttive di prodotto dell'Unione europea, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza stabiliti dalle pertinenti norme legislative e regolamentari dello Stato.
Art. 3
Dichiarazione di messa in esercizio 1. La dichiarazione di messa in esercizio dell'attrezzatura, ove prescritta per legge, e' effettuata, per conto del datore di lavoro o dell'utilizzatore, dal produttore, venditore, installatore, noleggiatore o concedente in uso all'atto della materiale consegna dell'attrezzatura stessa.
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Il datore di lavoro che intende mettere in esercizio l'attrezzatura in un momento successivo deve avvisare l'utilizzatore, il produttore, il venditore, l'installatore, il noleggiatore o il concedente in uso e provvedere alla dichiarazione di messa in esercizio dell'attrezzatura in proprio.
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La dichiarazione di messa in esercizio deve essere inviata alla sede locale dell'INAIL al fine dell'attribuzione del relativo numero di matricola.
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In occasione della prima verifica periodica, il soggetto all'uopo incaricato, di seguito denominato verificatore, compila la scheda tecnica di identificazione, che costituisce parte integrante della documentazione dell'attrezzatura di lavoro.
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La dichiarazione di messa in esercizio di cui ai commi 1 e 2 e la scheda tecnica di identificazione di cui al comma 4 devono essere conformi agli standard stabiliti dalle norme sulla costituzione e gestione dei relativi registri pubblici. La scheda tecnica di identificazione deve in ogni caso riportare la ragione sociale del fabbricante e del proprietario, il luogo di installazione ove questa sia stabile, il tipo e il modello dell'attrezzatura, il numero di fabbrica e l'anno di costruzione, la capacita' di lavoro, la data e il...
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