DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 marzo 2012, n. 7 - Macchine, impianti ed apparecchi soggetti a verifiche periodiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 12/I-II del 20 marzo 2012) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 252 del 27 febbraio 2012;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina la verifica periodica di ascensori, gru ed altri apparecchi di sollevamento a motore, di impianti elettrici, idroestrattori e scale aeree ad inclinazione variabile, di ponti sviluppabili su carro e di ponti sospesi muniti di argano, di impianti a pressione, di apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di ispezione e di manutenzione, e delle altre attrezzature soggette a verifica in virtu' delle norme sulla sicurezza del lavoro, in applicazione degli articoli 1 e 3, comma 1, punto 10, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e successive modifiche.

Art. 2

Norme comuni 1. L'installazione, la messa in esercizio e la manutenzione delle attrezzature di cui all'art. 1 devono avvenire in conformita' alle disposizioni della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, e successive modifiche, alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive di prodotto dell'Unione europea, nonche' secondo le indicazioni del costruttore. La conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza ivi previsti e' attestata dalla marcatura CE e dalla dichiarazione CE di conformita'.

  1. Le attrezzature di lavoro realizzate senza osservare le disposizioni di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione delle disposizioni di recepimento delle direttive di prodotto dell'Unione europea, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza stabiliti dalle pertinenti norme legislative e regolamentari dello Stato.

    Art. 3

    Dichiarazione di messa in esercizio 1. La dichiarazione di messa in esercizio dell'attrezzatura, ove prescritta per legge, e' effettuata, per conto del datore di lavoro o dell'utilizzatore, dal produttore, venditore, installatore, noleggiatore o concedente in uso all'atto della materiale consegna dell'attrezzatura stessa.

  2. Il datore di lavoro che intende mettere in esercizio l'attrezzatura in un momento successivo deve avvisare l'utilizzatore, il produttore, il venditore, l'installatore, il noleggiatore o il concedente in uso e provvedere alla dichiarazione di messa in esercizio dell'attrezzatura in proprio.

  3. La dichiarazione di messa in esercizio deve essere inviata alla sede locale dell'INAIL al fine dell'attribuzione del relativo numero di matricola.

  4. In occasione della prima verifica periodica, il soggetto all'uopo incaricato, di seguito denominato verificatore, compila la scheda tecnica di identificazione, che costituisce parte integrante della documentazione dell'attrezzatura di lavoro.

  5. La dichiarazione di messa in esercizio di cui ai commi 1 e 2 e la scheda tecnica di identificazione di cui al comma 4 devono essere conformi agli standard stabiliti dalle norme sulla costituzione e gestione dei relativi registri pubblici. La scheda tecnica di identificazione deve in ogni caso riportare la ragione sociale del fabbricante e del proprietario, il luogo di installazione ove questa sia stabile, il tipo e il modello dell'attrezzatura, il numero di fabbrica e l'anno di costruzione, la capacita' di lavoro, la data e il...

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