D.M. (Min. trasp.) 15 ottobre 2012, n. 209

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leg
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2013
LEGISLAZIONE E PRASSI AMMINISTRATIVA
specif‌iche circostanze di luogo o di tempo, l’uff‌icio o il co-
mando da cui dipende l’agente accertatore invita, pena l’ap-
plicazione delle sanzioni previste dall’articolo 180, comma 8,
codice della strada, l’intestatario del veicolo ad esibire, entro
il termine di trenta giorni, decorrenti dalla notif‌ica dell’invito,
la richiesta scritta di soccorso o di trasporto ovvero la certif‌i-
cazione relativa allo stato di necessità dell’animale soccorso
o trasportato, rilasciate da un medico veterinario.
8. (Norme f‌inali). 1. Le procedure e la documentazione oc-
corrente per l’immatricolazione dei veicoli previsti all’artico-
lo 2, comma 1, nonchè i criteri e le modalità per la compila-
zione e l’aggiornamento delle relative carte di circolazione,
per le f‌inalità di cui al presente regolamento, sono stabilite
dalla Direzione Generale per la Motorizzazione.
AL L E G A T O I
CARATTERISTICHE TECNICHE
DELLE AUTOAMBULANZE VETERINARIE
1. Caratteristiche generali
1.1 Le autoambulanze veterinarie, in relazione alla loro
massa complessiva a pieno carico e al numero dei posti a
sedere, devono essere conformi alle norme applicabili, alla
data di presentazione delle domande di omologazione ovvero
di approvazione in unico esemplare, ai veicoli delle categorie
internazionali M1 ed M2;
1.2 La tara delle autoambulanze veterinarie, oltre a
quanto def‌inito dalla normativa vigente per la generalità dei
veicoli, comprende anche tutta l’attrezzatura f‌issa necessaria
allo svolgimento delle specif‌iche funzioni (ad esempio le at-
trezzature per il trasporto ed il contenimento degli animali
quali gabbie, trasportini, casse, barelle, box di dotazione ed
eventuali serbatoi f‌issi d’acqua e loro contenuto).
1.3 Le autoambulanze veterinarie debbono essere dotate:
di almeno due posti a sedere, compreso quello del con-
ducente;
di almeno una porta su una f‌iancata, con esclusione di
quelle d’accesso alla cabina, nonchè una porta posizionata
sulla parte posteriore del veicolo stesso;
di un vano sanitario, avente le caratteristiche indicate al
successivo punto 2, conf‌inato e separato dalla cabina di guida
mediante divisorio inamovibile, destinato all’alloggiamento
delle attrezzature di soccorso e trasporto.
2. Compartimento sanitario
Le autoambulanze veterinarie devono essere dotate di
un compartimento sanitario separato dalla cabina di guida
mediante divisorio inamovibile. È ammessa la presenza di
porta o sportello a chiusura scorrevole a perfetta tenuta. Su
tale porta o sportello è ammessa la presenza di vetri purchè
di sicurezza.
Nel compartimento sanitario deve trovarsi una porta po-
steriore ad una o due ante di lunghezza massima possibile
in relazione alla struttura del veicolo e comunque tale da
consentire il facile accesso agli animali in stato di necessità.
Il compartimento sanitario deve essere coibentato ed
insonorizzato e il materiale di rivestimento deve essere
ignifugo, autoestinguente e avere caratteristiche tali da non
essere intaccato se sottoposto a disinfezione. Inoltre, deve
essere antiscivolo, soprattutto nei punti di salita/discesa e in
quelli maggiormente soggetti ad usura, e deve essere lavabile
e igienizzabile. Tutte le strutture di rivestimento devono es-
sere arrotondate, sagomate e prive di spigoli vivi. Deve essere
previsto un adeguato sistema di illuminazione e aerazione.
Le dimensioni minime interne del compartimento sanita-
rio, con esclusione di attrezzature ed arredi sono:
lunghezza (ad 1 m dal piano di calpestio) : 2,40 m;
larghezza (ad 1 m dal piano di calpestio) : 1,60 m;
altezza (in una fascia centrale ampia almeno 0,90 m, lunga
almeno 2,00 m e di superf‌icie non inferiore a 2,4 m²): 1,75 m.
Eventuali posti a sedere nel comparto sanitario devono
essere realizzati con sedili ancorati al veicolo, che devono
avere una larghezza tra i bordi del cuscino di almeno 40 cm e
devono essere provvisti di cinture di sicurezza. Sono ammessi
sedili ribaltabili.
3. Segni distintivi
3.1. Le autoambulanze veterinarie possono essere dotate
di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce
lampeggiante blu e di quello di allarme previsti dall’art. 177
del codice della strada.
3.2. Le autoambulanze veterinarie devono essere di colore
bianco e devono essere dotate di una fascia di pellicola re-
trorif‌lettente vinilica autoadesiva di colore arancione, di al-
tezza minima di 20 cm, applicata lungo le f‌iancate e la parte
posteriore nonchè nella parte interna delle ante della porta
posteriore.
3.4. Nella parte anteriore delle autoambulanze deve es-
sere riportata, con lo stesso materiale di cui al punto 3.2.,
la scritta AMBULANZA VETERINARIA diritta o rovesciata in
immagine speculare con dimensioni complessive minime di
6 x 60 cm.
3.5. Sulle due f‌iancate delle autoambulanze deve essere
riportata, in forma chiaramente individuabile, la denomina-
zione dell’ente che abbia la proprietà o la disponibilità del
veicolo.
4. Accessori
Le autoambulanze veterinarie devono essere munite di 2
estintori: uno in cabina e l’altro nel comparto sanitario.
III
D.M. (Min. trasp.) 15 ottobre 2012, n. 209. Regolamento re-
cante: «Regole tecniche per l’adozione nel processo civile
e penale delle tecnologie dell’informazione e comunicazio-
ne - modif‌iche al decreto ministeriale 21 febbraio 2011,
n. 44» (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 284 del 5 dicembre
2012).
1. (Modif‌iche all’articolo 13 del decreto del Ministro della
giustizia 21 febbraio 2011, n. 44). 1. All’articolo 13, comma 4,
del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44,
sono apportate le seguenti modif‌iche:
a) il primo periodo è soppresso;
b) al secondo periodo, le parole: «Fuori del caso di rif‌iuto
per omessa sottoscrizione,» sono soppresse;

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