Luce gialla semaforica: brevi considerazioni sulla sentenza n. 27348/2014 della Cassazione

AutoreAntonio Pietrini
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giur
5/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
- tre secondi costituiscono, in base allo studio del C.N.R.
pubblicato il 10 settembre 2001, richiamato dalla citata
risoluzione ministeriale, il tempo di arresto di un veicolo
che proceda ad una velocità non superiore ai 50 Km/h.
Siccome la stessa ricorrente dà atto nel suo ricorso che
la durata della luce gialla era di 3,3365 secondi (secondo
il Comune controricorrente era addirittura superiore ai
4 secondi relativamente a tre infrazioni) e siccome non
sono addotti elementi fattuali idonei ad escludere questa
presunzione di congruità, il fatto sul quale è denunciata
l’omessa motivazione risulta del tutto irrilevante (la con-
gruità del tempo di accensione della luce gialla).
Non sussistendo la possibilità di ricorrere in cassazio-
ne per un vizio di motivazione su un fatto irrilevante, il
ricorso anche sotto questo concorrente prof‌ilo deve essere
rigettato. Le spese di questo giudizio di cassazione, liqui-
date come in dispositivo, seguono la soccombenza della
ricorrente. (Omissis)
luce Gialla semaforica:
breVi considerazioni
sulla sentenza n. 27348/2014
della cassazione
di Antonio Pietrini (*)
La sentenza della Corte di cassazione civile seconda
sezione, emessa il 23 dicembre 2014, n. 27348 e relativa
alla durata della luce gialla semaforica, richiede un ap-
profondimento.
Ancorché in sé la sentenza citata sia del tutto esplicita, vi
sono già state interpretazioni distorte e, soprattutto, al f‌ine di
non dar adito ad applicazioni semplicistiche quanto errate,
si ritiene opportuno entrare maggiormente nello specif‌ico.
Ciò che ha dato luogo ad ipotesi forzate è il richiamo, per
altro relativamente a precedenti sentenze (quella in oggetto
richiama la sentenza Cass. civ. 1 settembre 2014, n. 18470)
ed alla risoluzione del Ministero dei Trasporti n. 67906 del 16
luglio 2007, nelle quali si fa riferimento ai “famosi” 3 secondi,
indicandoli come tempo minimo per il giallo semaforico.
Probabilmente ciò che crea qualche problema interpre-
tativo è il fatto che, con riferimento al caso sottoposto alla
Cassazione e quindi con riferimento ad una risposta a quel
caso specif‌ico, si richiamano tempi oggettivi: “ . . . siccome
la stessa ricorrente da atto nel suo ricorso che la durata
della luce gialla era di 3,365 sec. . . . secondo il Comune
controricorrente addirittura superiore ai 4 sec. . . . ”.
Queste tempistiche richiamate possono far pensaread
una valutazione che può essere riferita in maniera diretta
a tempi in qualche modo autonomi, se non addirittura
predef‌initi.
Ovviamente, ad una corretta lettura risulta evidente
che quella sentenza non dice assolutamente ciò, ma quello
che si ritiene ragionevole approfondire è proprio l’aspetto
tecnico che non può essere disgiunto, in casi come questo,
dall’aspetto giuridico.
I famosi 3 secondi nascono da uno studio del C.N.R. pub-
blicato il 10 settembre 2001 e costituiscono, secondo quello
studio, il tempo necessario aff‌inché il conducente di un
veicolo che viaggia a 50 Km/h., considerato evidentemente
in quella circostanza il limite consentito in un’area semafo-
rizzata, può, percepito il giallo semaforico, arrestarsi.
Anche se può essere astruso per alcuni, vale la pena di
ricostruirlo quel tempo di arresto: alla velocità di 50 Km/h.,
pari a 13,89 m/s., ponendo in atto una frenata energica ma
non eccessiva, ovvero tale da non produrre rischi per la
circolazione e quindi con un coeff‌iciente di decelerazione
buono ma non estremo, pari a 6 m/s2, occorrono:
s = v2/2xd dove v è stata posta in 13,89 m/s. e d = 6 m/s2 per cui
si ottiene uno spazio necessario per l’arresto in quelle condi-
zioni pari a 16,08 m., che sono percorsi perciò ad una velocità
media tra i 13,89 m/s. iniziali e 0 m/s. f‌inali, ovvero 6,95 m/s..
Da ciò si deduce il tempo di percorrenza pari a (16,08 :
6,95) 2,3 secondi ed a questi deve essere aggiunto il tempo
di reazione, che mediamente si pone in 1 secondo ed ecco
che si raggiunge il tempo di 3,3 secondi.
Quello indicato dal CNR è perciò già un tempo che pre-
vede una frenata a ruote bloccate (oggi si dovrebbe dire ad
ABS attivo), con un’interpretazione discutibile sotto il prof‌ilo
della sicurezza per sé e per gli altri. Occorrerebbe infatti che
ci si domandasse: la comparsa del giallo semaforico costitui-
sce un rischio estremo al punto da richiedere l’attivazione di
una frenata di emergenza? Ed ancora: la comparsa del giallo
semaforico rappresenta un’allerta di immediato pericolo
estremo anche per i conducenti dei veicoli che seguono, al
punto di poter prevedere una frenata di emergenza?
Solo con una risposta affermativa ad entrambe queste
domande avrebbe un senso il ricorso ad una frenata di
emergenza senza accentuazioni del rischio.
In caso contrario una frenata di emergenza indurrebbe
un rischio per gli utenti ben maggiore di quello del giallo
semaforico.
Va da sé, comunque, che non può essere dato un indirizzo,
che dovrebbe costituire in primo luogo un indirizzo di sicu-
rezza per la circolazione stradale, ipotizzando una frenata
così brusca da risultare di fatto equiparabile ad una frenata
d’emergenza e quindi ad una situazione di anomalia, mentre
invece il giallo semaforico deve essere considerato alla stre-
gua di un evento del tutto prevedibile della circolazione.
Ecco quindi che anche la mera indicazione di un tempo
minimo non inferiore a 3 secondi non solo deve essere as-
soggettata a verif‌ica, ma appare comunque eccessivamen-
te ridotta.

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