Locazione di immobili a stranieri irregolari

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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Nel n. 6/2008 (p. 651) di questa Rivista, abbiamo pubblicato un’ordinanza del Tribunale penale di Brescia nella quale – con riferimento all’art. 12, comma 5 bis, D.L.vo n. 286/98, introdotto dal D.L. 23 maggio 2008 n. 92 come innovato dalla legge di conversione 125/08, si sostiene – in motivazione – «che il dolo specifico della finalità di ingiusto profitto deve intendersi riferito unicamente alla prima fattispecie (compravendita – n.d.r.), ciò risultando sia dalla sua collocazione lessicale («chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio...»), che dal rilievo per il quale in tale ambito si colloca esclusivamente anche la previsione espressa del requisito della onerosità».

Con riferimento all’argomento della «collocazione lessicale», un linguista – che ringraziamo – ci ha fatto pervenire la seguente nota, che volentieri pubblichiamo quale contributo alla interpretazione della norma di cui trattasi.

Se il legislatore avesse inteso riferire le indicazioni a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto esclusivamente alla prima fattispecie (cioè il dare alloggio), avrebbe allora scritto: chiunque dà alloggio a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, ad uno straniero. In questo caso la seconda fattispecie non avrebbe avuto alcuna limitazione: chiunque... lo cede.

Invece la lettura del testo come approvato è da...

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