DELIBERA 17 febbraio 2014 - Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'Accordo aziendale concluso, in data 7 novembre 2012, con le Segreterie regionali dell'Abruzzo/provinciali di Chieti delle Organizzazioni sindacali Fit Cisl, Faisa Cisal e Ugl Trasporti e riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda Satam s.r.l. di Chieti (pos. 2417/13). (Delibera n. 14/66). (14A02459)

LA COMMISSIONE Premesso: che la Satam s.r.l. di Chieti e' un'Azienda che svolge attivita' di trasporto pubblico locale extraurbano interregionale;

che, in data 7 novembre 2012, la Satam s.r.l. e le Segreterie regionali dell'Abruzzo/provinciali di Chieti delle Organizzazioni sindacali Fit Cisl, Faisa Cisal e Ugl Trasporti hanno concluso un Accordo sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero;

che, con nota del 5 novembre 2013, la Satam s.r.l. ha trasmesso copia del predetto Accordo alla Commissione, per gli adempimenti di competenza;

che, con nota del 19 dicembre 2013, prot. n. 21268, il testo dell'Accordo e' stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa;

che, decorso tale termine, nessuna delle predette Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine all'Accordo in oggetto;

Considerato: che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonche' dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;

che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi, aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti, e, segnatamente, per quanto riguarda: la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (articolo 10, lettera A);

l'individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (articolo 11, lettera B), nonche' delle seguenti modalita' operative necessarie, al fine di emanare i regolamenti di servizio (articolo 16);

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);

le procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

le procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

i criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

la garanzia dei presidi aziendali atti ad...

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