LEGGE 4 novembre 2011, n. 23 - Promozione della lingua dei segni italiana (LIS). Interventi per fronteggiare la situazione di emergenza nelle isole di Lampedusa e Linosa. Modifica di norme in materia di tempi di conclusione del procedimento amministrativo.

(Pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 47 dell'11 novembre 2011) REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Valorizzazione di organismi associativi 1. La Regione valorizza il ruolo degli organismi associativi riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica come persone giuridiche di diritto privato e come enti morali che esercitano un compito di rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici di soggetti con handicap auditivo.

  1. a Regione puo' stipulare convenzioni, senza oneri a carico del bilancio regionale, oltre che con gli organismi di cui al comma 1, anche con enti rappresentativi in ambito regionale per la realizzazione di programmi di intervento in favore dei soggetti sordi. I criteri della rappresentativita' dei predetti enti sono definiti con successivo decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, previo parere vincolante della V Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

  2. Gli interventi di cui alla presente legge sono coordinati con quelli previsti all'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979.

    Art. 2

    Promozione della LIS 1. In coerenza con le risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee C187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee C379 del 7 dicembre 1998, nonche' con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18, la Regione promuove la Lingua dei Segni Italiana (LIS) come strumento di ausilio e di integrazione della comunita' dei sordi, la sua acquisizione ed il suo uso.

    Art. 3

    Regolamento di attuazione 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sono adottate le norme di attuazione di quanto previsto dall'articolo 2. Il regolamento di cui al presente comma:

    1. disciplina le modalita' di utilizzo della LIS in ambito scolastico e universitario, nel rispetto delle rispettive autonomie;

    2. promuove, nel...

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