PROVVEDIMENTO 7 maggio 1998 - Lineeguida del Ministro della sanita' per le attivita' di riabilitazione

PROVVEDIMENTO 7 maggio 1998.

Lineeguida del Ministro della sanita' per le attivita' di riabilitazione.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che, su richiesta delle regioni o direttamente, il Ministero della sanita' elabori apposite lineeguida, in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento; Visto lo schema di lineeguida in oggetto, trasmesso dal Ministero della sanita' il 18 marzo 1998; Considerato che in sede tecnica Statoregioni, il 22 aprile 1998, i rappresentanti regionali hanno espresso una valutazione globalmente positiva sulle "Lineeguida" in questione, presentanto tuttavia un documento di osservazioni e proposte di emendamenti che, esaminate in quella sede, sono state accolte dal rappresentante del Ministero della sanita'; Visto lo schema di lineeguida, trasmesso nuovamente il 28 aprile 1998 dal Ministero della sanita', nel testo modificato a seguito di quanto concordato in sede tecnica, con nota del Ministro della sanita' nella quale richiede di sottoporre lo schema medesimo all'esame di questa Conferenza quale accordo tra Governo, regioni e province autonome, in considerazione della necessita' di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e in ossequio al principio di leale collaborazione che informa i rapporti tra Governo e regioni, collocandosi le lineeguida nel quadro dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale; Visti gli...

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