DELIBERAZIONE 24 ottobre 2002 - Modifica delibera CIPE n. 138/2000, punto 5.4: Ampliamento del limite delle risorse da destinare alle attivita' produttive nell'ambito delle intese istituzionali di programma. (Deliberazione n. 88/02)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 17 maggio 1999 n. 144, recante fra l'altro misure in maniera di investimenti, che, all'art. 1, disciplina la costituzione dei Nuclei di valutazione e verifica, unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; Visto art. 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), che stabilisce criteri e modalita' di assegnazione delle risorse aggiuntive disponibili per interventi nelle aree depresse, a titolo di rifinanziamento della legge n. 208/1998, volti a promuovere lo sviluppo economico e la coesione ed a superare gli squilibri economici e sociali presenti nel Paese. Tali criteri privilegiano gli obiettivi dell'avanzamento progettuale, della coerenza programmatica, con particolare riferimento ai principi comunitari, e della premialita'; Viste le proprie delibere 6 agosto 1999, n. 142 (Gazzetta Ufficiale n. 266/1999) e 4 agosto 2000, n. 84 (Gazzetta Ufficiale n. 268/2000), concernenti le ripartizioni delle risorse per interventi nelle aree depresse, relative rispettivamente ai trienni 1999-2001 e 2000-2002; Vista la propria delibera 21 dicembre 2000, n. 138 (Gazzetta Ufficiale n. 34/2001), come modificata dalla successiva delibera 4 aprile 2001, n. 48 (Gazzetta Ufficiale n. 142/2001), con la quale sono state ripartite le risorse recate dalla citata legge finanziaria 2001 a favore degli interventi nelle aree depresse per il triennio 2001-2003; Visto, in particolare, il punto 5.4 della richiamata delibera n.

138/2000 il quale prevede che, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alle intese istituzionali di programma nel triennio 2001-2003, di cui al punto 5.2 della stessa delibera, una quota massima del 30 per cento dell'assegnazione disposta a favore di ciascuna regione puo' essere impegnata, a richiesta delle regioni stesse e tramite accordo di programma quadro, per lo sviluppo dell'infrastrutturazione primaria a servizio dello sviluppo locale, nonche' a favore delle iniziative produttive agevolate tramite gli strumenti di programmazione negoziata; Vista la propria delibera 3 maggio 2002, n. 36 (Gazzetta Ufficiale n. 167/2002), recante la ripartizione delle risorse per interventi nelle aree depresse per il triennio 2002-2004, approvata ai sensi...

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