D.M. (Min. trasp.) 27 marzo 2014. Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sulle isole Tremiti (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 88 del 15 aprile 2014)

Pagine549-550
549
leg
Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2014
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farina,
farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informa-
zione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con
voli charter muniti della certif‌icazione dell’agenzia di viaggio e
veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata, adibiti a tra-
sporto di carburante e di rif‌iuti;
c) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purchè mu-
niti dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del decreto
cessive modif‌iche ed integrazioni, rilasciato da una competente
autorità italiana o estera;
d) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per oc-
casionali prestazioni di spettacolo, per convegni, manifestazioni
culturali, f‌iere e mercati. Il permesso di sbarco verrà concesso
dall’amministrazione comunale interessata, di volta in volta,
secondo le necessità;
e) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan
che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sul-
l’isola, in apposite aree loro destinate e potranno essere ripresi
solo alla partenza;
f) autoveicoli di proprietà della amministrazione provinciale
di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e per il
servizio di viabilità, autoveicoli di proprietà dell’Osservatorio
Vesuviano - Istituto nazionale geof‌isica e vulcanologia;
g) veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abita-
zioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur
non avendo la residenza anagraf‌ica, siano muniti di apposito con-
trassegno rilasciato dal comune sul quale è indicata l’ubicazione
dell’abitazione di proprietà, limitatamente ad un solo veicolo per
nucleo familiare;
h) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad
ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certif‌icazione
rilasciata dalla struttura sanitaria;
i) veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi da
immatricolare;
j) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare,
di persone residenti nel territorio della regione Campania che
dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa
privata, con regolare contratto di aff‌itto, o per sette giorni in un
albergo del comune di Barano d’Ischia, alle quali sarà rilasciato
apposito bollino dalla polizia urbana del suddetto comune;
k) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare,
di persone residenti nel territorio della regione Campania che
dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa
privata, con regolare contratto di aff‌itto, o per sette giorni in
un albergo del comune di Serrara Fontana, alle quali sarà rila-
sciata apposita autorizzazione dalla polizia urbana del suddetto
comune;
l) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare,
di persone residenti nel territorio della regione Campania che
dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa
privata o per sette giorni in un albergo situato nella frazione
Panza in Forio, alle quali sarà rilasciato apposito contrassegno
dalla polizia urbana del suddetto comune;
m) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in
uso al servizio territoriale del dipartimento provinciale dell’AR-
PAC;
n) veicoli appartenenti a persone residenti nell’isola di
Procida che devono recarsi sull’isola di Ischia per raggiungere
le strutture sanitarie allocate presso l’ospedale «A. Rizzoli», mu-
nite di certif‌icazione del medico di base o dell’amministrazione
della struttura ospedaliera.
4. (Sanzioni). Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 410 a euro 1.643 così come previsto dal comma 2
dell’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli ag-
giornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data
19 dicembre 2012.
5. (Autorizzazioni in deroga). Al prefetto di Napoli è concessa
la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di
concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco
e di circolazione sull’isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno
avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza sul-
l’isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali
autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le
amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati
motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo
stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.
6. (Vigilanza). Il prefetto di Napoli e le capitanerie di porto,
ognuno per la parte di propria competenza, assicurano l’esecu-
zione e l’assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei di-
vieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo con-
siderato.
VII
D.M. (Min. trasp.) 27 marzo 2014. Limitazioni all’aff‌lusso e alla
circolazione dei veicoli sulle isole Tremiti (Gazzetta Uff‌iciale
Serie gen. - n. 88 del 15 aprile 2014).
1. (Divieto). Dal 17 aprile 2014 al 30 settembre 2014 sono vieta-
ti l’aff‌lusso e la circolazione nel territorio del Comune di Isole
Tremiti degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti
a persone non facenti parte della popolazione stabilmente resi-
dente nel Comune stesso.
2. (Divieto). Nel medesimo periodo il divieto di cui all’articolo I
è esteso sull’isola di San Domino a tutti gli autoveicoli di massa
complessiva a pieno carico superiore a 26 t.
3. (Deroghe). Nel periodo di cui all’articolo 1 sono esclusi dal
divieto i seguenti veicoli:
a) autoambulanze, veicoli delle forze dell’ordine e forze
armate;
b) autoveicoli che trasportano invalidi, purchè muniti del-
l’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del Decreto del Pre-
sidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive
modif‌iche e integrazioni, rilasciato da una competente autorità
italiana o estera;
c) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per
occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manife-
stazioni culturali, previa autorizzazione rilasciata dall’Ammini-
strazione Comunale di volta in volta secondo le necessità;
d) autoveicoli adibiti al trasporto di beni di prima necessità,
attrezzature ed apparecchiature per il rifornimento periodico,
la conduzione ed assistenza tecnica di strutture ricettive turi-
stiche in genere, previa autorizzazione dell’Amministrazione
Comunale;
e) autoveicoli per il trasporto di materiale necessario per
la manutenzione e/o rifornimenti delle private abitazioni dei
residenti e/o proprietari, di immobili, previa autorizzazione rila-
sciata dall’Amministrazione Comunale di volta in volta secondo
le necessità.
4. (Sanzioni). Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT