La liberalizzazione regolata dell'esercizio di attività di autotrasportatore ed il controllo di polizia stradale

AutoreVincenzo Manna
CaricaGiudice di pace di La Spezia
Pagine685-696

    Articolo tratto dalla relazione presentata al Convegno Nazionale di Polizia locale svoltosi ad Abano Terme il 30-31 marzo 2006.


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  1. Premessa. - All'inizio del corrente anno, precisamente in data 9 gennaio 2006, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale ben tre decreti legilativi che hanno, come argomento comune, la disciplina di alcuni specifici aspetti dell'autotrasporto di merci e di persone; indubbiamente il più interessante, per l'attività di polizia stradale, è l'ultimo: D.L.vo 21 novembre 2005 n. 286, «Disposizioniper il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio di attività di autotrasportatore».

    È bene subito precisare che la rubrica del decreto potrebbe indurre in errore il lettore: infatti la stessa si addice, senza dubbio alcuno, al primo dei due capi, in cui si articola il decreto legislativo che stiamo esaminando; questo, infatti, disciplina l'autotrasporto di cose per conto di terzi e la citata liberalizzazione riguarda il superamento del sistema delle tariffe obbligatorie a forcella e la conseguente libera contrattazione, tra le parti che stipulano il contratto di trasporto, per quanto attiene la determinazione del corrispettivo.

    Il Capo II del decreto, invece introduce nell'ordinamento nazionale la direttiva n. 2003/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica del conducente di taluni veicoli adibiti al trasporto di merci o di passeggeri; non mi sembra che si possa parlare, in questo caso, di liberalizzazione.

    Indubbiamente le parti più interessanti per l'attività della polizia stradale, sono contenuti in questo Capo II del decreto che, in pratica, introduce un nuovo documento abilitante alla guida di determinati veicoli, allorché questi ultimi siano utilizzati per il trasporto di merci o di passeggeri; tuttavia, si precisa subito che ci si dedicherà in questo scritto all'esame del Capo I; quanto sopra per un motivo molto semplice: la disciplina della prima parte del decreto, oggetto del presente commento, in pratica, è già entrata in vigore, considerato che è stata già emanata la normativa di attuazione; per quanto attiene, invece, al Capo II, è ancora prematuro affrontare un commento dello stesso, tenuto conto che devono ancora essere emanati tutti i previsti decreti ministeriali di attuazione.

  2. Capo I. - Abbiamo già fatto cenno alla disciplina contenuta in questo Capo; la stessa è stata dettata in attuazione della legge delega 1 marzo 2005 n. 32.

    Anche se, in base al tema proposto, ci si occuperà solo delle conseguenze derivanti da tale disciplina sull'attività di polizia stradale, non si può fare a meno di far cenno, per la parte che reputo indispensabile, ad alcune disposizioni, la cui conoscenza è indispensabile, se si vuole dare una qualche applicazione alla normativa di cui si tratta.

    2.1. Definizioni. - A tale specifico fine, cominciamo con il presentare le definizioni riportate nell'art. 2, che costituiscono la base ed il fondamento di concetti e, soprattutto, di figure, alle quali si farà ripetutamente riferimento alla normativa che andremo ad affrontare. Premetto che molte di tali definizioni non rappresentano una novità e, pertanto, non mi tratterò sulle stesse più del necessario; pertanto, si intende per:

    a) «attività di autotrasporto, la prestazione di un servizio eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo»; si tratta, pertanto, della tipica attività di autotrasporto merci per conto terzi che si basa sulle note caratteristiche fondamentali della professionalità (che esclude, pertanto, sia la occasionalità che la strumentalità, rispetto altre attività, come avviene per il trasporto in conto proprio) e sul pagamento di un prezzo, quale compenso del servizio, consistente nel trasferimento dei beni appartenenti a terzi: tali caratteristiche consentono di parlare di attività imprenditoriale, svolta da chi garantisce la prestazione di tale servizio, il quale può essere effettuato solo a mezzo di autoveicoli;

    b) «vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada» è necessario porre l'attenzione del lettore su due punti fondamentali: 1) perché si possa parlare, a livello normativo, di vettore occorre che quest'ultimo, a prescindere che si presenti come persona fisica o persona giuridica, sia iscritto all'AlboPage 686 nazionale dei soggetti che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi; 2) è considerata tale anche l'impresa non avente sede ufficiale nel nostro Paese, ma abilitata ad eseguire attività di trasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano, allorché la stessa sia parte di un contratto di trasporto di merci su strada; 3) in ogni caso si deve trattare di un'impresa;

    c) «committente, l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore»; in riferimento a tale definizione, occorre ricordare che, dalla stessa, risulta che il committente è considerato tale solo se si tratta di impresa, pubblica o privata, che ha stipulato direttamente, o in nome della quale è stipulato, il citato contratto; inoltre, per evitare possibili confusioni proprio agli agenti di polizia stradale che sono soliti, nell'ambito del c.s., fare riferimento al «committente esclusivo», si ricorda che nella normativa che stiamo trattanto, non si parla di committente esclusivo, ma genericamente di committente;

    d) «caricatore, l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto»; si evidenzia che, nella citata definizione, non è compresa la sola fase della sistemazione delle merci sul veicolo (come indurrebbe a pensare il termine «caricatore»), ma anche quella precedente consistente nella consegna della merce al vettore; inoltre, anche in questo caso, la legge considera caricatore solo l'impresa, privata o pubblica, ma non la singola persona fisica;

    e) «proprietario della merce, l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore»; nell'ambito di questa definizione, il legislatore ha ritenuto, opportunamente, fare riferimento alla proprietà delle merci, in considerazione di un momento molto preciso e cioè quello della consegna delle merci al vettore; anche in questo caso, ai fini della legge, è considerato committente solo l'impresa, privata o pubblica e non la persona fisica.

    Il citato art. 2, pertanto, elenca, tra le varie definizioni, i soggetti che, pur con funzioni diverse, possono essere protagonisti di un contratto di trasporto di merci per conto di terzi: il che non significa che, in ogni occasione di tale tipologia di contratto, debbano inevitabilmente essere presenti tutte le figure di cui sopra; nel caso concreto, alcune (come, ad esempio, il caricatore) può mancare senza, con ciò, intaccare la regolarità del contratto.

    2.2. Determinazione del prezzo del servizio di autotrasporto merci. - Come già anticipato, la novità più importante di questo Capo I, consiste nel superamento delle note «tariffe obbligatorie a forcella» di cui al titolo III della L. 298/74 (che, nella circostanza, è stato abrogato) e nella sostituzione delle stesse con «la libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto».

    Tale disciplina è già entrata in vigore: quanto sopra perché il legislatore, pur consapevole della previsione di una normativa di attuazione da dettare con decreti dirigenziali, ha disposto, come data ultima per l'abrogazione della sopra citata normativa, quella del 28 febbraio 2006 o quella di entrata in vigore dei citati decreti dirigenziali, se anteriore.

    Le parti, nella libera contrattazione del contratto, possono avvalersi anche di eventuali accordi di diritto privato stipulati tra le organizzazioni associative dei vettori e quelle degli utenti dei servizi di trasporto; a tale ultimo fine, è precisato, altresì, che gli accordi nazionali collettivi di settore, anche se stipulati vigente la normativa abrogata dalla L. 298/ 74, purché in data anteriore all'entrata in vigore dei più volte citati decreti dirigenziali, rimangono in vigore fino alla scadenza fissata negli stessi, ma comunque, in data non successiva al 31 dicembre 2006 (art. 5).

    2.3. Forma dei contratti. - Di notevole importanza pratica, per l'attività della polizia stradale, assume la disciplina di cui all'art. 6, relativa alla «forma dei contratti»: a tal fine, il comma 1 stabilisce che il contratto di trasporto di merci su strada è stipulato, «di regola», in forma scritta. Da quanto sopra, si evince che lo stesso può essere stipulato anche in forma non scritta: ma è bene precisare che i riferimenti a tale forma non riguardano solo ed esclusivamente la vera e propria modalità della stipula del contratto, ma anche il contenuto dello stesso.

    Infatti, essendo prevista la presenza di elementi essenziali nel contratto, perché lo stesso possa essere ritenuto come stipulato...

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