La 'Liberalizzazione Del Mercato Delle Grandi Locazioni Ad Uso Non Abitativo

AutorePaolo Scalettaris
Pagine8-13
8
dott
1/2016 Arch. loc. cond. e imm.
DOTTRINA
LA “LIBERALIZZAZIONE
DEL MERCATO DELLE GRANDI
LOCAZIONI AD USO
NON ABITATIVO”
di Paolo Scalettaris
SOMMARIO
1. La norma. 2. L’ambito di applicabilità. 3. Il contenuto pre-
cettivo della norma. 4. La forma scritta. 5. Le disposizioni
transitorie.
1. La norma
“Sblocca Italia”), convertito in legge con modif‌icazioni
dalla legge 11 novembre 2014 n. 164 (1), dispone quanto
segue:
“Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad
uso non abitativo.”
“All’articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392 dopo il
secondo comma è aggiunto il seguente:
“In deroga alle disposizioni del comma primo, nei con-
tratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da
quello di abitazione, anche se adibiti ad attività alberghie-
ra, per i quali sia pattuito un canone annuo superiore ad
euro 250 mila, e che non siano riferiti a locali qualif‌icati
di interesse storico a seguito di provvedimento regiona-
le o comunale, è facoltà delle parti concordare contrat-
tualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni
della presente legge. I contratti di cui al periodo prece-
dente devono essere provati per iscritto.”
“Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai
contratti in corso alla data di entrata in vigore della leg-
ge di conversione del presente decreto. Ai giudizi in corso
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto continuano ad applicarsi ad ogni effetto
le disposizioni previgenti”.
Per comprendere il signif‌icato della norma conviene
ricordare il testo dell’art. 79 della legge n. 392 del 1978:
“Patti contrari alla legge.”
“È nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata
legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone
maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli preceden-
ti ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le
disposizioni della presente legge”.
“Il conduttore con azione proponibile f‌ino a sei mesi
dopo la riconsegna dell’immobile locato, può ripetere le
somme sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei
divieti e dei limiti previsti dalla presente legge.”
2. L’ambito di applicabilità
La nuova norma contiene in primo luogo una serie di
disposizioni dirette a def‌inire l’àmbito di applicabilità
della norma stessa.
a) Innanzitutto viene precisato che questa si applica ai
contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da
quello abitativo.
La precisazione sottolinea un dato di fatto già evidente:
considerato che la portata della norma consiste nell’ag-
giungere un nuovo comma all’art. 79 della legge n. 392 del
1978, è chiaro che - dal momento che quest’ultima disposi-
zione non si applica alle locazioni abitative, essendo stata
abrogata dall’art. 14 della legge n. 431 del 1978 - l’ambito
di applicazione della nuova norma non può che coincidere
con la f‌igura della locazione non abitativa.
Vi è peraltro da chiedersi se il riferimento alle locazio-
ni non abitative concerna solo le fattispecie contrattuali
elencate nell’art. 27 della legge n. 392/78 o riguardi anche
i contratti di cui all’art. 42 della legge (e cioè i contratti re-
lativi ad immobili destinati alle cd. “particolari attività”).
Il quesito ha rilievo sul piano pratico non trascurabile per-
ché non è raro che le locazioni di grossi complessi sporti-
vi, di grandi stabilimenti scolastici o di palazzi adibiti ad
uff‌ici pubblici (tutte ipotesi di immobili la cui locazione
va ricondotta alla previsione dell’art. 42) siano stipulate
sulla base di un canone annuo elevato (anche superiore
ai 250.000 euro).
Per rispondere al quesito va notato da un lato che la
formula “locazione di immobili adibiti ad uso diverso da
quello di abitazione” utilizzata dal legislatore del 1978
(formula ripresa alla lettera dalla norma che stiamo esa-
minando) def‌inisce non solo le locazioni di cui all’art. 27
ma tutte le locazioni delle quali si occupa il capo II della
legge n. 392, il quale comprende anche l’art. 42, e d’altro
lato che la ratio della nuova norma che stiamo esaminan-
do (basata sulla considerazione che un conduttore che sia
in grado di versare un canone assai elevato non può avere
la necessità della protezione derivante dalla previsione
dell’art. 79) può riguardare anche i conduttori che stipu-
lino contratti riconducibili alla previsione dell’art. 42. Alla
luce di queste considerazioni deve concludersi che la nor-
ma si applica dunque anche alle locazioni di cui all’art. 42.
b) È detto poi che la norma si applica anche alle lo-
cazioni degli immobili adibiti ad attività alberghiera. Non
è chiaro perché il legislatore abbia fatto questa precisa-
zione (2): non si è mai dubitato, infatti, che la previsione
dell’art. 79 riguardi anche le locazioni alberghiere.
Si noti che la disposizione è formulata in modo sin-
golare: essa, per includere le locazioni alberghiere, usa
l’espressione “anche se adibiti” come se si dovesse consi-
derare che agli immobili destinati ad uso alberghiero si
dovesse applicare, ove non vi fosse questa disposizione,
una disciplina diversa. La cosa – si ripete – non è chiara:
forse la precisazione si collega alla previsione dell’art. 1,
comma 9-septies della legge n. 118 del 1985, che ha f‌issato

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