Modalita' tecniche di trasmissione telematica dei dati concernenti le erogazioni liberali per progetti culturali, di cui all'art. 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che ha introdotto la lettera c-nonies) all'art. 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubbli...

IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone

  1. Adempimenti dei soggetti erogatori.

    1.1. I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del decreto del Ministero per i beni e le attivita' culturali 11 aprile 2001, sono tenuti, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a comunicare, per via telematica, al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate le proprie generalita', comprensive dei dati fiscali, i dati relativi all'ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta ed i dati relativi ai soggetti beneficiari dell'erogazione, in conformita' alle specifiche tecniche indicate nell'allegato A al presente provvedimento.

  2. Adempimenti del Ministero per i beni e le attivita' culturali.

    2.1. In applicazione dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 5, comma 2, del decreto 11 aprile 2001, il Ministero per i beni e le attivita' culturali trasmette, entro i termini di seguito specificati, per via telematica, al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate i seguenti dati, in conformita' alle specifiche tecniche indicate nell'allegato B al presente provvedimento

    1. entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, l'elenco nominativo dei soggetti che effettuano elargizioni in denaro e il relativo ammontare; b) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto 11 aprile 2001, per ciascuno dei soggetti beneficiari, l'ammontare delle erogazioni ricevute, la quota spettante e la conseguente somma da versare all'erario.

  3. Modalita' di trasmissione.

    3.1. I dati di cui ai punti 1 e 2 sono trasmessi per via telematica al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate con le modalita' previste dall'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.

    3.2. I soggetti che procedono direttamente alla trasmissione telematica dei dati di cui ai punti 1 e 2 devono essere abilitati al servizio telematico Entratel o Internet determinato sulla base di quanto previsto dal citato art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

    Non sono tenuti a richiedere una nuova abilitazione i soggetti gia' autorizzati per la trasmissione telematica delle...

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