La libera circolazione delle merci, delle persone e dei capitali

AutoreLuigi Tramontano
Pagine231-246
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LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI,
DELLE PERSONE E DEI CAPITALI
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Linee generali
Per garantire la libera circolazione delle merci e dei servizi, il mercato
unico si af‌f‌ida innanzitutto alle autorità responsabili della regolamenta-
zione e della concorrenza. La libera circolazione delle persone è invece
garantita dall’accordo di Schengen (dal nome della cittadina lussembur-
ghese dove è stato f‌irmato l’accordo). Quest’ultimo abolisce i controlli
alla maggior parte delle frontiere interne dell’UE e raf‌forza i controlli
alle frontiere esterne dell’UE. La nostra libertà di movimento all’interno
dell’UE dipende infatti dalla sicurezza delle frontiere esterne.
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Il mercato interno
Bisogna risalire al trattato di Roma del 1957 per rintracciare le prime
disposizioni comunitarie aventi l’obbiettivo di avvicinare le politiche
economiche degli Stati.
L’art. 26 par 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(TFUE) def‌inisce il concetto di mercato interno nell’Unione come
“uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera
circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali se-
condo le disposizioni dei trattati”. Dal canto suo l’art. 3 del Trattato
dell’Unione europea (TUE) af‌ferma che l’Unione instaura un mercato
interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato
su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su
un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla
piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di
tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente. Essa promuove
il progresso scientif‌ico e tecnologico.
Il mercato interno è uno spazio integrato, aperto e concorrenziale,
che favorisce la mobilità, la competitività e l’innovazione . La UE
cerca di armonizzare le legislazioni per rispondere meglio alle sf‌ide
della globalizzazione dettando le disposizioni per una libera circola-
zione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
Libera
circolazio ne
delle merci
Mercato
interno
Sezione X | I mercati nell’Unione europea
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Libera circolazione delle merci
L’art. 28 TFUE stabilisce che l’Unione comprende un’unione doga-
nale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta
il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all’importazione e
all’esportazione e di qualsiasi tassa di ef‌fetto equivalente, come pure
l’adozione di una tarif‌fa doganale comune nei loro rapporti con i pae-
si terzi.
Le disposizioni si applicano ai prodotti originari degli Stati membri e
ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica
negli Stati membri.
La tassa di ef‌fetto equivalente è un onere pecuniario che, indipen-
dentemente dalla denominazione e dalla struttura, è direttamente
o indirettamente collegato all’importazione o all’esportazione di un
prodotto. Anche se imposto in un momento diverso dal movimento
della merce, produce lo stesso ef‌fetto discriminatorio tra prodotto
nazionale e prodotto “estero”, elevando il prezzo di quest’ultimo, in
ragione del semplice attraversamento delle frontiere.
Il concetto di “tasse di ef‌fetto equivalente” è stato più volte ogget-
to di sentenze della Corte di Giustizia. La sent. Dassonville dell’11
luglio 1974 causa 8/74 della Corte di Lussemburgo ha fatto scuola
af‌fermando che “ogni normativa commerciale degli Stati membri che
possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza,
gli scambi intracomunitari va considerata come una misura di ef‌fetto
equivalente a restrizioni quantitative”. Il concetto è stato poi ulterior-
mente chiarito da sent. 22 marzo 1977 causa 78/76.
In linea generale si può dire che alle tasse di ef‌fetto equivalente ai
dazi doganali sono riconducibili tutti i tributi imposti unilateralmente
dagli Stati membri per il solo passaggio delle frontiere nazionali da
parte delle merci, determinando l’innalzamento del costo del prodot-
to importato (o esportato) e annullando l’ef‌fetto liberatorio derivante
dalla soppressione dei dazi doganali.
Il divieto di applicazione di dazi doganali e/o tasse di ef‌fetto equiva-
lente opera anche se incidesse su una determinata regione e non su
tutto il territorio nazionale.
Il medesimo art. 28 TFUE istituisce la tarif‌fa doganale comune (TDC)
ovvero una tarif‌fa applicata in egual misura da tutti gli Stati membri
per le merci importate da Stati fuori dall’UE. Attualmente la TDC
è denominata TARIC (Tarif‌fa integrata dell’Unione europea). L’am-
Unione
doganale

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