Interesse legittimo 'morale' dell'imputato all'impugnazione di proscioglimento

AutoreIvan Borasi
Pagine225-229
225
dott
Arch. nuova proc. pen. 3/2014
DOTTRINA
INTERESSE LEGITTIMO
“MORALE” DELL’IMPUTATO
ALL’IMPUGNAZIONE
DI PROSCIOGLIMENTO
di Ivan Borasi
La fonte primaria interna dell’interesse ad agire (1) è
da rinvenirsi nell’art. 24 Cost. (2), come interpretato in
chiave utile e non abusiva, di cui l’art. 100 c.p.c. (3) ne è
espressione generale (4) in funzione attuativa, anche per
la materia delle impugnazioni (5), che vede nell’art. 568
c.p.p. solo la disposizione ispirata (6).
La nozione di interesse ad agire, o meglio dell’id quod
interest meritevole di tutela per l’ordinamento (7), in
chiave interpretativa dottrinale, alternativamente, o
congiuntamente, nel tempo è stata legata, da un lato alla
necessaria lesione (8) (anche dannosa, o pericolosa, se-
condo due varianti) del diritto di cui alla tutela azionata
(9), d’altro lato alla natura di estremo rimedio proces-
suale (o unico, secondo una variante) dell’azione attivata;
il tutto da rapportarsi alle diverse tutele di accertamento
e condanna possibili (10). L’oggetto qualif‌icatorio della
nozione de qua trova un proprio “epilogo” nel rapporto di-
ritto sostanziale-diritto d’azione, e rispetto a questo (11),
realizza un elemento costitutivo dell’azione processuale,
non della fattispecie sostanziale (12), sotto forma non di
presupposto ma di condizione dell’azione (13).
Prof‌ilo differente riguarda la soccombenza (14), isti-
tuto che tradizionalmente viene collocato a ridosso tra
l’interesse (15) e la legittimazione ad impugnare (16),
ma che non può essere letto come slegato dal differenziale
rispetto alle pronunce stricto sensu, o ai pregiudizi lato
sensu di relazione, o anche rispetto al contenuto della
sola motivazione della sentenza impugnata, più o meno
a prescindere dall’accoglimento formale della domanda
“conclusiva” (17); carattere meglio rapportabile, quindi,
rispetto all’interesse all’impugnazione (18), è quello di
pregiudizio lato sensu, da legarsi sempre ad un punto di
partenza, come un vero e proprio “impegno” (19) proces-
suale rispetto alla domanda, in raffronto a cui la sentenza
deve essere vagliata nella propria esaustività (20).
La nozione di soccombenza non è sempre avulsa a quel-
la di interesse, ma non coincide con essa, come anche non
è da ritenersi sovrapponibile alla f‌igura della legittimazio-
ne ad agire (21), quest’ultima strettamente connessa alla
posizione soggettiva principale portata con la “domanda”,
anche se da distinguere dalla mera capacità processuale
(22); in realtà devesi, in generale, parlare più propria-
mente di “soccombenze”, in quanto con valenza anche a
prescindere dalla “domanda” stricto sensu presentata, so-
prattutto in sede impugnatoria, di cui alla richiesta di “re-
visione” rispetto ad un atto, con riferimento a vari prof‌ili.
Nella posizione impugnatoria, anche processuale
penale, possono, infatti, rilevare anche prof‌ili di soccom-
benze non legate al disposto in concreto “ottenuto”, quan-
to ad elementi secondari rispetto al dispositivo f‌inale, a
prescindere dalla domanda conclusiva in effetti proposta
nel giudizio a quo; la mera ratio della ricerca assoluta del-
l’esattezza della decisione, di per sé non può però essere
ritenuta bastevole a giustif‌icare, sul piano dell’interesse,
un’impugnativa (23).
Vexata quaestio riguarda l’effettiva qualif‌icazione del
“pregiudizio di interesse” (24), in quanto ritenuto meri-
tevole di tutela dall’ordinamento, in relazione al disposto
concreto della pronuncia in astratto impugnabile, e ciò
anche in raffronto ad una nozione di autoresponsabilità
processuale, in particolare rispetto alla materia trattata
(25).
In relazione a ciò, fondamentale è la nozione di in-
teresse legittimo (26), tradizionalmente di derivazione
amministrativistica (27) in quanto da rapportarsi ad un
potere-agire pubblico, e strettamente connesso alla legit-
timazione e all’interesse processuale, secondo una visione
dinamica (28); anche in raffronto a tale f‌igura, è classica
la suddivisione di orientamenti sostanzialisti e processua-
listi (29), secondo il possibile legame con il bene della vita
sostanziale principale, o secondario, del rapporto proces-
suale.
Di non poco prof‌ilo è la cornice di esplicazione di ogni
interesse-pregiudizio, rappresentata da un contatto parte-
cipativo in un procedimento giurisdizionale (30), rispetto
a cui si realizzano interessi legittimi poi eventualmente
sussumibili in beni della vita sostanziali, da qualif‌icarsi
secondari, ma non per questo in assoluto non meritevoli di
tutela (31) nella sedes materiae processuale penale.
Figura peculiare in puncto è rappresentata dagli
interessi strumentali (32) o morali, da ritenersi baste-
voli all’ammissibilità del gravame (33), sulla base di una
vera e propria prova di resistenza legata ad una utilità, o
vantaggio potenziale (34), ottenibili con la riforma della
pronuncia (35), quest’ultimo da vedersi come contraltare
della perdita di chance (36) sostanziale; tali interessi
privati, speculari a posizioni singole, debbono comunque
essere collegati agli interessi pubblici di cui è portatore il
processo penale in via principale (37).
Punto controverso concerne l’onus probandi dell’inte-
resse ad oggetto d’analisi, in rapporto al potere di valuta-
zione d’uff‌icio del giudice del gravame; non rileva un vero
e proprio onere probatorio di parte, quanto un potere di
vaglio d’uff‌icio del giudice ad quem in sede di valutazione
pregiudiziale, ciò non signif‌ica però che l’illustrazione
nell’impugnazione dell’esistenza del requisito non possa
avere in concreto una valenza determinante, soprattutto
quanto più distante è l’oggetto della valutazione dell’inte-
resse dal ruolo del pregiudizio (38).

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