Legittimità

Pagine597-629
597
Arch. loc. e cond. 5/2013
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, 24 GIUGNO 2013, N. 15753
PRES. DI PALMA – EST. DOGLIOTTI – P.M. RUSSO – RIC. P.G. (AVV.TI MARCUCCI
E AGOSTINI) C. F.L.
Matrimonio y Separazione dei coniugi y Casa co-
niugale y Assegnazione y Revoca y Art. 155 quater
c.c. y Interpretazione y Interesse prevalente dei f‌igli
conviventi y Salvaguardia.
. L’art. 155 quater c.c. (nella parte in cui prevede la
cessazione dell’assegnazione della casa coniugale ove
l’assegnatario conviva more uxorio o contragga un nuo-
vo matrimonio) deve essere interpretato nel senso di
salvaguardare prioritariamente l’interesse dei f‌igli ivi
conviventi con l’assegnatario, siano essi minori ovvero
maggiorenni, ma non economicamente autosuff‌icienti
(Fattispecie nella quale la Cassazione ha ritenuto di
non discostarsi dalla decisione assunta dalla corte di
merito che, nel valutare concretamente tale interesse,
collegato allo sviluppo psicof‌isico del f‌iglio e al tempo
trascorso nella casa coniugale, aveva disposto l’asse-
gnazione della casa coniugale alla madre, nonostante
la nuova convivenza). (Mass. Redaz.) (c.c., art. 155
quater) (1)
(1) Sulla scorta della riferita interpretazione, anche Corte cost. 29
luglio 2008, n. 308, investita della questione di legittimità dell’art.
155 quater c.c., l’ha ritenuta infondata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In un procedimento di divorzio tra P.G. e F. L., il Tri-
bunale di Reggio Emilia, con sentenza in data 14 giugno
2010, aff‌ida il f‌iglio minore esclusivamente alla madre,
pone a carico del padre assegno di mantenimento per il
f‌iglio stesso e per l’altra f‌iglia maggiorenne, non autosuf-
f‌iciente economicamente, con revoca della assegnazione
della casa coniugale alla moglie.
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data
15 marzo 2011, in riforma assegna la casa coniugale, di
proprietà comune dei coniugi, alla moglie.
Ricorre per cassazione il P., che pure deposita memoria
difensiva.
Non ha svolto attività difensiva la F..
La stessa Corte Costituzionale, (Corte Cost. 29 luglio
2008 n. 308) investita della questione di legittimità del-
l’art. 155 quater c.c. nella parte in cui prevede la cessa-
zione dell’assegnazione, ove l’assegnatario conviva more
uxorio o contragga nuovo matrimonio, l’ha ritenuta infon-
data, interpretando la norma nel senso che debba essere
sempre prioritariamente salvaguardato l’interesse dei f‌igli
minori (ai quali comunque devono essere equiparati i f‌igli
conviventi, maggiorenni, ma non autosuff‌icienti economi-
camente).
Dunque la circostanza pacif‌ica della nuova convivenza
della madre, va sottoposta al vaglio del preminente inte-
resse del f‌iglio convivente, non autosuff‌iciente economi-
camente.
La Corte di merito valuta concretamente tale interesse,
collegato allo sviluppo psicof‌isico del giovane e al tempo
trascorso nella casa coniugale, e dispone l’assegnazione
di essa alla madre, nonostante la nuova convivenza. Si
tratta di valutazione di merito, espressa con motivazione
adeguata, insuscettibile di controllo in questa sede.
Va pertanto rigettato il ricorso. Nulla sulle spese, non
avendo svolto attività difensiva la moglie. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 13 GIUGNO 2013, N. 14867
PRES. TRIFONE – EST. SEGRETO – P.M. CARESTIA (CONF.) – RIC. CHIARAMONTI
(AVV. LANFREDINI) C. SBRIGHI (AVV.TI CARIOLI E PATERNOSTER)
Legge sull’equo canone y Ambito di applicazione
y Frazionamento di un immobile in distinte unità
immobiliari y Tipologia catastale y Disapplicazione
del relativo classamento y Attribuzione di diversa
categoria catastale in relazione alle condizioni
concrete ed alle caratteristiche intrinseche ed
estrinseche.
. Nell’ipotesi di frazionamento di un immobile in di-
stinte unità immobiliari, la tipologia catastale di un
edif‌icio (nella specie qualif‌icato di pregio artistico o
storico) non determina automaticamente la medesima
tipologia per ogni singola unità immobiliare che ne
faccia parte, ben potendo il giudice - disapplicando il
classamento effettuato dall’U.T.E. ai sensi dell’art. 5
della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E - attribuire a
tali unità una diversa categoria catastale legittimante
l’applicazione dell’equo canone, avuto riguardo alle
relative condizioni concrete ed alle caratteristiche in-
trinseche ed estrinseche. (Mass. Redaz.) (l. 20 marzo
1865, n. 2248) (1)
(1) In senso conforme, Cass. civ., sez. III, 24 giugno 2003, n. 10013,
in questa Rivista 2003, 843. Ancora, nel senso che, ai f‌ini dell’appli-
cabilità o meno delle norme sull’equo canone, i palazzi di interesse
storico o artistico vanno considerati di categoria A/9 solo se destinati
ad abitazione. Tale destinazione non deve necessariamente com-
prendere l’intero palazzo e può essere relativa pur ad una sola parte
598
giur
5/2013 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
di esso, allorché tale parte, nonostante le minori dimensioni, si possa
considerare, ripetendo le caratteristiche architettoniche-costruttive
del tutto, un palazzo di eminenti pregi storici o artistici, secondo
l’incensurabile valutazione del giudice di merito, cfr. Cass. civ., sez.
III, 17 aprile 2000, n. 4922, ivi 2000, 734.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 18 luglio 1994 Sbrighi Mil ena, premesso di
essere stata conduttrice di un appartamento posto in Ce-
sena, via Chiaramonti n. 48, di proprietà di Chiaramonti
Simonetta, convenne questa davanti al Pretore di Forlì,
chiedendo che previa determinazione dell’equo canone,
fosse condannata a restituirle le somme ricevute in ec-
cedenza.
Espose l’attrice che esse parti avevano sottoscritto un
contratto di locazione avente ad oggetto l’appartamento
detto di 2 camere, bagno e cucina per un canone di £.
140.000 mensili, ed il successivo 7 maggio avevano sotto-
scritto un secondo contratto per altra stanza separata, per
un canone di £. 14.000 mensili.
Assumeva la convenuta che la normativa dell’equo
canone era inapplicabile perché gli immobili si trovavano
in un edif‌icio di pregio storico - artistico, di categoria A/9;
che in ogni caso ogni vertenza tra le parti era stata risolta
con una transazione avvenuta in altro giudizio.
Il Pretore rigettò la domanda.
La corte di appello di Bologna, adita dall’attrice ri-
teneva priva di e ffetti la detta transazio ne e, sull a base
di una consulenza tecnica, condannava la Chiaramonti
a restituire all’at trice la somma di £. 6.433.71 4, oltre
interessi legali.
La Corte di Cassazione, adita dalle parti, con senten-
za n. 142 26 del 2004, ribadiva il principio secondo cui
la sanzione di nullità di cui all’art. 79 l .n. 392/1978 si
riferisce solo alle clausole del contratto di locazione e
non può essere es tesa agl i accord i transa ttivi; c assava
la sentenza e rimette va la causa alla corte terr itoriale
per la decisione sulla questione se l’accordo si riferiva
anche a lla restituzione dei canoni corrisposti in misura
ultralegale e se la Sbrighi avesse dir itto alla restituzione
con relativa co ndanna.
La Corte di appello di Bologna, adita in riassunzione,
con sentenza depositata il 16 gennaio 2007 condannava
Chiaramonti Simonetta a pagare all’attrice la somma di €.
3.322,74, oltre interessi e spese legali.
Riteneva la corte che la transazione invocata non inve-
stisse anche la questione dell’eccedenza dei canoni rispet-
to alla misura legale; che il fatto che si trattasse di palazzo
storico non escludeva che la categoria dell’appartamento
andasse individuata sulla base dell’effettivo suo stato; che
l’Ute competente aveva già classato l’appartamento in
questione, come di cat. A/4.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassa-
zione Chiaramonti Simonetta.
Resiste con controricorso Sbrighi Milena, che ha anche
proposto ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi, a norma del-
l’art. 335 c.p.c..
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta
il vizio motivazionale dell’impugnata sentenza, per aver
ritenuto che la transazione avvenuta tra le parti sia una
transazione speciale e non una transazione generale.
Ritiene la ricorrente che la corte di merito ha violato
le norme di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e segg. c.c.,
non risultando la sentenza sorretta da motivazione con-
grua, logica e corretta. (pag. 10 del ric.).
2. Il motivo è inammissibile per mancato rispetto del
dettato di cui all’art. 366 bis c.p.c..
Ai ricorsi proposti contro sentenze pubblicate a partire
dal 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del d.l.vo n.
40/2006, si applicano le disposizioni dettate nello stesso
decreto al capo I.
Secondo l’art. 366-bis c.p.c. - introdotto dall’art. 6 del
decreto - i motivi di ricorso debbono essere formulati, a
pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particola-
re, nei casi previsti dall’art. 360, n. l, 2, 3, 4, l’illustrazione di
ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di
un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360,
1° c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere
la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al
quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria,
ovvero le ragioni per le quali la dedotta insuff‌icienza della
motivazione la rende inidonea giustif‌icare la decisione.
Segnatamente nel caso previsto dall’art. 360 n. 5 c.p.c.,
l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di
inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controver-
so in relazione al quale la motivazione si assume omessa
o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insuff‌icienza della motivazione la renda inidonea a giu-
stif‌icare la decisione, la relativa censura deve contenere,
un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che
ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non
ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso
e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. sez. un. 1
ottobre 2007, n. 20603; Cass. 18 luglio 2007, n. 16002).
2.2. Nella fattispecie la formulazione dei motivi per cui
è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requi-
siti stabiliti dall’art. 366 bis, c.p.c., poiché non sono stati
formulati i quesiti di diritto con riferimento alla lamentata
violazione delle regole ermeneutiche di cui agli artt. 1362
e segg.c.c..
Quanto alle censure motivazionali, l’inammissibilità ex
art. 366 bis c.p.c. del motivo consegue alla mancanza di
una specif‌ica parte destinata alla sintesi del fatto contro-
verso e delle ragioni che rendono inidonea la motivazione
(in quanto insuff‌iciente, contraddittoria o omessa) a giu-
stif‌icare la decisione (c.d. momento di sintesi o quesito di
fatto).
Segnatamente non può ritenersi momento di sintesi la
conclusione sopra riportata del ricorso principale, che si
limita a sostenere la carenza e contraddittorietà motiva-
zionale e la violazione di legge.
599
giur
Arch. loc. e cond. 5/2013
LEGITTIMITÀ
3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente la-
menta la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 lett.
d) 1. n. 392/1978, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per
aver ritenuto che l’appartamento in questione rientrasse
nella categoria catastale A/4 e quindi fosse soggetto alla
disciplina dell’equo canone di cui agli artt. 12 e segg. 1. n.
392/1978, pur costituendo parte di un fabbricato storico di
pregio, costituente categoria A/9, non sottoposta ad equo
canone.
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto : “
Poiché nella fattispecie la determinazione dell’equo canone
è avvenuta con riferimento ad un’unità immobiliare, classi-
f‌icata in A/4, inserita in un palazzo di pregio storico ed arti-
stico, classif‌icato in A/9, il riferimento alle categorie cata-
stali A/8 ed A/9, contenuto nell’art. 26 lett. d) 1. n. 392/1978,
è esplicativo in generale della categoria delle abitazioni in
ville, castelli e palazzi di pregio artistico e storico, per nulla
rilevando ai f‌ini dell’applicabilità dell’articolo citato il de-
classamento catastale, esistente o per decisione del giudice,
della porzione immobiliare derivata dal loro frazionamento,
dovendosi ravvisare la ratio della norma di cui all’art. 26 lett
d) nel particolare pregio storico ed artistico rappresentato
dall’immobile nel suo insieme, per nulla inf‌iciato dalla diver-
sa categoria catastale in cui l’unità immobiliare derivata dal
suo frazionamento sia stata inserita e dalle sue condizioni
concrete di manutenzione nonché dalle sue caratteristiche
intrinseche ed estrinseche?”.
4. 1. Il motivo è infondato.
Come questa Corte ha già rilevato, in tema di locazioni
di immobili urbani per uso di abitazione ed ai f‌ini della de-
terminazione dell’equo canone ai sensi della legge n. 392
del 1978, i palazzi di interesse storico od artistico vanno
classati nella categoria A/9 solo se destinati ad abitazione.
Con specif‌ico riferimento all’ipotesi di frazionamento di un
immobile in distinte unità immobiliari, la tipologia catastale
di un edif‌icio non determina automaticamente la medesima
tipologia per ogni singola unità immobiliare che ne faccia
parte, ben potendo il giudice - disapplicando il classamento
effettuato dall’U.T.E. ai sensi dell’art. 5 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, All. E - attribuire a tali unità una diversa ca-
tegoria catastale legittimante l’applicazione dell’equo cano-
ne, avuto riguardo alle relative condizioni concrete ed alle
caratteristiche intrinseche ed estrinseche (Cass. n. 10013
del 24 giugno 2003; 4922 del 17 aprile 2000).
4.2. Ritiene questa Corte che non vi siano ragioni per
discostarsi da tale orientamento.
Nella fattispecie il giudice di merito ha accertato che
già l’UTE competente ha ricompreso il bene nella catego-
ria A/4.
Inoltre la sentenza impugnata osserva che la qualità
dell’alloggio, quale risulta dalle fotograf‌ie allegate alla
c.t.u., sono quelle di un appartamento che non solo non
presenta alcun pregio storico ed artistico del palazzo, ma
versa altresì in uno stato di degrado.
Correttamente, quindi, la corte di merito ha ritenuto,
ai f‌ini della vertenza in questione, che il classamento in
A/4 fosse esatto e che dovesse applicarsi la disciplina del-
l’equo canone.
5. Con l’unico motivo del ricorso incidentale la Sbri-
ghi Milena lamenta il viziò motivazionale dell’impugnata
sentenza per aver ritenuto, sulla base della c.t.u., che l’ap-
partamento in questione non fosse particolarmente de-
gradato, con applicazione del coeff‌iciente 0,90, mentre ciò
risultava dalla delibera consiliare del Comune di Cesena
n. 558 del 1978, prodotta in appello, che aveva inserito tale
edif‌ico tra quelli particolarmente degradati.
6. Il motivo è inammissibile.
L’art. 18, ultimo comma, della legge n. 392 del 1978,
conferendo ai comuni con più di 20 mila abitanti la facoltà
di individuare all’interno delle zone b) - zona edif‌icata pe-
riferica C) zona tra periferia e centro storico - e) - centro
storico, “edif‌ici e comparti di edif‌ici particolarmente de-
gradati” ai quali va applicato il coeff‌iciente 0,90 in luogo di
quelli pertinenti alle zone stesse, si riferisce al particolare
stato di degradazione relativo ad uno stabile isolato ovvero
ad un complesso di stabili costituenti un corpo di fabbri-
cati non attraversato da strade pubbliche (Cass. 6459 del
25 luglio 1987).
Quindi la censura, sebbene erroneamente prospettata
come vizio di motivazione, si risolve in una pretesa viola-
zione del suddetto art. 18, L n. 392/1978, poiché la ricor-
rente lamenta proprio che il giudice non ha tenuto conto
della suddetta delibera consiliare del Comune di Cesena,
emessa ai f‌ini di cui all’art. 18 cit..
Sennonchè , così qualif‌icata la censura, essa doveva
presentare il quesito di diritto a norma dell’art. 366 bis
c.p.c. (applicabile alla fattispecie ratione temporis),
non senza considerare che, ove anche si considerasse la
censura come attinente a vizio motivazionale, egualmente
sussiste l’inammissibilità per la mancanza del cd. “quesito
di fatto” o “momento di sintesi”.
La mancanza del quesito di diritto comporta l’inammis-
sibilità del motivo.
7. Conseguentemente va rigettato il ricorso principale
e dichiarato inammissibile l’incidentale.
Stante la reciproca soccombenza , vanno compensate
le spese di questo giudizio di cassazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 28 MAGGIO 2013, N. 13278
PRES. CICALA – EST. DI BLASI – RIC. R.N. (AVV. PAPA) C. AGENZIA DELLE
ENTRATE (AVV. GEN. STATO)
Notif‌icazioni in materia civile y A mezzo posta
y Menzione del compimento di tutte le formalità
previste y Omissione y Conseguenze y Fattispecie in
tema di carenza di numero civico.
. Nel caso di notif‌ica a mezzo posta e di irreperibi-
lità relativa, le modalità di notif‌ica devono essere
rigorosamente osservate e menzionate nell’avviso di
ricevimento, deducendone che laddove dalla sola an-
notazione dell’agente postale riportata nell’avviso non
possa ricavarsi l’avvenuto puntuale espletamento di
tutte le prescritte formalità e, segnatamente, il luogo

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT