Legittimità

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2013
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 4 APRILE 2013, N. 8344
PRES. GOLDONI – EST. GIUSTI – P.M. CAPASSO (CONF.) – RIC. COMUNE DI
COLLEGNO (AVV. VERRIENTI) C. CONIPOL DI BUDINO S.N.C. ED ALTRI (AVV.TI
ROSSI, STRADIOTTO E VERGNANO)
Depenalizzazione y Ordinanza-ingiunzione y Op-
posizione y Legittimazione passiva y Esclusiva del
Prefetto.
. In tema di violazioni del codice della strada, nel giu-
dizio di opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione
prefettizia per infrazione accertata dalla polizia mu-
nicipale, legittimata passiva, a norma dell’art. 23 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, è unicamente l’autorità
amministrativa che ha irrogato la sanzione, ovvero il
Prefetto; ne consegue che è inammissibile l’impugna-
zione proposta in tale giudizio dal Comune, per difetto
di legittimazione dello stesso, rilevando soltanto sul
piano della rappresentanza processuale la circostanza
che l’autorità prefettizia si sia costituita nel giudizio
di opposizione mediante funzionari comunali apposita-
mente delegati. (l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23;
nuovo c.s., art. 205; c.p.c., art. 75) (1)
(1) Conformemente si veda la prima parte della massima espressa
da Cass. civ., 25 gennaio 2005, n. 1502, in Ius&Lex dvd n. 3/13, ed.
La Tribuna. Si veda inoltre, Cass. civ., 25 febbraio 2008, n. 4815, in
questa Rivista 2008, 754, secondo cui il potere del Prefetto di dele-
gare la tutela giudiziaria all’amministrazione cui appartiene l’organo
accertatore, va interpretato nel senso che oggetto della delega “ è
esclusivamente la difesa dell’amministrazione prefettizia nel giudi-
zio di opposizione e non anche l’autonomo potere di impugnare la
sentenza ove sfavorevole”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in
data 31 dicembre 2012, la seguente proposta di def‌inizio-
ne, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: «La s.n.c. Conipol pro-
pose opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione, emessa
a suo carico dal Prefetto di Torino a seguito di verbale di
accertamento della Polizia municipale di Collegno per
violazione dell’ art. 142, comma 8, del codice della strada.
Contemporaneamente la medesima società propose op-
posizione avverso un verbale di accertamento dei vigili ur-
bani di Collegno, con il quale era stata ad essa contestata,
per non avere ottemperato all’invito di fornire dati di colui
che era alla guida al momento della prima infrazione.
Il Giudice di pace di Torino, riuniti i giudizi conseguen-
ti ai due ricorsi, con sentenza in data 8 aprile 2009 li ac-
colse e annullò entrambi i provvedimenti, condannando la
Prefettura di Torino e il Comune di Collegno al pagamento
delle spese di lite.
Il Tribunale di Torino, con sentenza resa pubblica me-
diante deposito in cancelleria il 14 luglio 2010, ha respinto
l’appello del Comune di Collegno.
Il Tribunale ha confermato il duplice vizio dell’ordinan-
za-ingiunzione prefettizia, già ravvisato dal primo giudice:
l’essere stata essa notif‌icata alla s.n.c. Conipol presso la
sede, anziché presso lo studio del proprio difensore (in via
Benolotti, n. 7, a Torino, ove essa aveva eletto domicilio
allorché aveva proposto ricorso al Prefetto ai sensi dell’art.
203 del codice della strada); l’essere stato il verbale di
contestazione, a base dell’ordinanza prefettizia, formato e
notif‌icato attraverso un centro di servizi esterno all’Ammi-
nistrazione comunale, la s.p.a. Maggioli.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale il Comu-
ne di Collegno ha proposto ricorso, con atto notif‌icato il 7
ottobre 2011, sulla base di tre motivi.
La s.n.c. Conipol ha resistito con controricorso.
La Prefettura di Torino, con il suo controricorso, ha
aderito all’impugnazione del Comune.
Tanto i motivi di appello quanto il ricorso per cassazio-
ne si rivolgono contro la statuizione di illegittimità (per
vizi propri e derivati) dell’ordinanza-ingiunzione prefetti-
zia irrogativa di sanzione per violazione delle disposizioni
sui limiti di velocità.
Occorre premettere che, in tema di contenzioso sulle
sanzioni amministrative per infrazioni al codice della
strada, nel giudizio di opposizione avverso l’ordinanza-
ingiunzione prefettizia per violazione accertata dalla po-
lizia municipale, legittimata passiva, a norma dell’art. 23
della legge 24 novembre 1981, n. 689, è unicamente l’auto-
rità amministrativa che ha irrogato la sanzione medesima,
ossia il prefetto.
Non ricorrendo, sul punto, alcun giudicato interno,
deve essere rilevato d’uff‌icio il difetto di legittimazione
passiva del Comune nel giudizio di opposizione all’ordi-
nanza-ingiunzione prefettizia (Cass., Sez. I, 25 gennaio
2005, n. 1502).
Vanno adottate le conseguenti pronunce in punto di
legittimazione a proporre le impugnazioni». Letta la me-
moria del Comune e quella della s.n.c . Conipol.
Considerato che il Collegio condivide la proposta con-
tenuta nella relazione di cui sopra;
che i rilievi critici contenuti nella memoria del ricor-
rente Comune non colgono nel segno;
che, infatti, la circostanza che l’autorità che ha emesso
l’ordinanza-ingiunzione possa avvalersi anche di funziona-
ri appositamente delegati e che nella specie la Prefettura
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di Torino si sia costituita in giudizio, dinanzi al giudice di
pace, a mezzo dei funzionari comunali delegati, rileva sul
piano della rappresentanza processuale, ma non incardina
la legittimazione ad impugnare in capo al Comune in luogo
del Prefetto;
che la giurisprudenza di questa Corte, nel ribadire il
principio richiamato nella relazione ex art. 380-bis c.p.c.
(Sez. II, 22 febbraio 2010, n. 4150; Sez. II, 28 dicembre
2011, n. 29356), ha altra volta precisato che “nell’ ipotesi
in cui l’impugnazione abbia ad oggetto un’ordinanza-in-
giunzione, la legittimazione passiva è esclusivamente del
Prefetto con esclusione della legittimazione passiva del
Comune, restando irrilevante la circostanza che il Prefetto
si sia avvalso di funzionario o dipendente municipale al
f‌ine di costituirsi in giudizio” (Sez. II, 10 novembre 2009,
n. 23819);
che si è anche stabilito che in materia di opposizione
a sanzioni amministrative emesse per violazione delle
norme sulla circolazione stradale, l’art. 205, terzo comma,
del codice della strada, che consente al Prefetto, ove sia
legittimato passivo nel giudizio di opposizione, di delegare
la tutela giudiziaria alla amministrazione cui appartiene
l’organo accertatore qualora questa sia anche destinataria
dei proventi, va interpretata nel senso che oggetto della
delega (analogamente alla delega contemplata dall’art.
23, quarto comma, della legge n. 689 del 1981) è esclu-
sivamente la difesa dell’amministrazione prefettizia nel
giudizio di opposizione e non anche l’autonomo potere
di impugnare la sentenza ove sfavorevole (Sez. II, 25 feb-
braio 2008, n. 4815);
che, pertanto, pronunciando sul ricorso, deve essere
cassata senza rinvio la sentenza impugnata, stante l’inam-
missibilità dell’appello del Comune per difetto di legitti-
mazione;
che, conseguendo la pronuncia di inammissibilità del-
l’appello ad un rilievo d’uff‌icio del difetto di legittimazione
processuale, sussistono giustif‌icati motivi per la compen-
sazione tra le parti delle spese di appello e di ricorso per
cassazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 4 APRILE 2013, N. 8214
PRES. TRIFONE – EST. CARLEO – P.M. PRATIS (CONF.) – RIC. ALLIANZ S.P.A.
(AVV. SCARPA) C. POMPA ED ALTRI
Assicurazione obbligatoria y Modulo di consta-
tazione amichevole y Opponibilità all’assicuratore y
Condizioni y Necessità.
. Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti
dell’assicuratore della responsabilità civile da circola-
zione stradale, la dichiarazione, avente valore confesso-
rio, contenuta nel modulo di constatazione amichevole
del sinistro (cosiddetto C.I.D.), per essere opponibile
all’assicuratore, deve essere resa dal responsabile del
danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato
e dunque litisconsorte necessario, non anche dal con-
ducente del veicolo che non sia anche proprietario del
mezzo, il quale è solo litisconsorte facoltativo. (c.c., art.
2054; c.c., art. 2733; c.c., art. 2734; l. 24 dicembre 1990,
n. 990, art. 18; l. 24 dicembre 1990, n. 990, art. 23) (1)
(1) Nello stesso senso del principio espresso in massima, si veda
l’autorevole pronuncia già richiamata in parte motiva: Cass. civ., sez.
un., 5 maggio 2006, n. 10311, in questa Rivista 2007, 298.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notif‌icata Angela Pompa
conveniva in giudizio davanti al giudice di Pace di Foggia
i Sig.ri Gaetano Luigi Viscillo e Tiziano Viscillo, nonché il
Lloyd Adriatico S.p.A., esponendo di aver subito in data
27 novembre 2002 un incidente stradale per loro fatto e
colpa in quanto che il primo, alla guida del ciclomotore
di proprietà del secondo ed assicurato per la R.C.A. con la
terza, aveva imboccato contromano una rampa d’accesso
stradale e nel discenderla in curva aveva urtato di striscio
la f‌iancata anteriore sinistra dell’autovettura dell’attrice,
che invece la stava regolarmente percorrendo nell’unico
senso opposto di marcia in salita, facendola sterzare a de-
stra effettuare vari testa-coda, f‌ino ad urtare frontalmente
il guardrail laterale di destra della rampa stessa rispetto
al suo originario senso di marcia, riportando ingenti danni
alla parte anteriore destra del veicolo di cui chiedeva il
risarcimento integrale. Si costituiva in giudizio la sola So-
cietà assicuratrice che contestava l’esistenza del sinistro
stradale e l’incompatibilità del nesso causale tra i danni
reclamati e la descritta dinamica dell’incidente. Veniva
espletata perizia ed assunta una prova testimoniale sulla
dinamica del sinistro. In esito al giudizio, il giudice adito
respingeva la domanda risarcitoria. Avverso tale decisione
proponeva appello la soccombente ed, in esito al giudizio,
in cui si costituiva la Lloyd Adriatico Spa, il Tribunale di
Foggia con sentenza depositata in data 7 novembre 2006,
in riforma della sentenza impugnata, condannava i Viscillo
e la compagnia assicuratrice al pagamento in solido della
somma di euro 2.931,34 oltre interessi nonché al paga-
mento delle spese di appello, compensate quelle di primo
grado. Avverso la detta sentenza la Allianz Spa, già RAS
Spa, conferitaria della Lloyd Adriatico, proponeva ricorso
per cassazione articolato in due motivi. All’udienza del 13
luglio 2012 la Corte di Cassazione ordinava integrarsi il
contraddittorio nei confronti di Gaetano e Tiziano Viscillo;
il relativo atto veniva notif‌icato il 22 ottobre 2012.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la prima doglianza, deducendo la violazione e la
falsa applicazione degli artt. 2697, 2735 c.c., 5 d.l. 857/76
nonché la motivazione omessa e insuff‌iciente, la ricorren-
te censura la sentenza impugnata in quanto fondata sulla
sola scorta del documento di constatazione amichevole
d’incidente acquisito in atti di causa, senza tener conto dei
contenuti della perizia d’uff‌icio espletata in primo grado,
dalla quale risultava l’incompatibilità dei danni da urto la-
terale diretto con la dinamica dell’incidente, e senza tener
conto che la confessione stragiudiziale resa dall’assicurato
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al danneggiato non vincola l’assicuratore della responsa-
bilità civile. D’altra parte, la Corte non avrebbe motivato
adeguatamente neppure sul fatto che il modulo era stato
sottoscritto dal solo conducente assicurato e quindi valeva
come mera denuncia del sinistro ai sensi del primo comma
dell’art. 5 citato.
Inoltre - ed in tale rilievo si sostanzia la seconda cen-
sura, articolata sotto il prof‌ilo della motivazione omessa e
insuff‌iciente - la Corte territoriale avrebbe argomentato in
maniera non adeguata “sul punto della prova costitutiva
dell’azione circolatoria illecita del motociclista e della
prova costitutiva del nesso causale tra tale azione e i dan-
ni subiti dall’ attrice” (cfr. pag. 19 del ricorso)
I motivi in questione, che possono essere trattati con-
giuntamente, proponendo prof‌ili di censura intimamente
connessi tra loro, sono entrambi fondati e meritano acco-
glimento.
A riguardo, si deve premettere che le ragioni della de-
cisione impugnata si fondano sul rilievo che in esito alla
compiuta istruttoria era rimasta “ accertata la violazione,
da parte del conducente della moto, di una norma stabilita
dalla legge; e cioè l’entrata contromano del conducente
della moto nella rampa tangenziale ha determinato una
condotta di guida illecita, quale causa effettiva dell’ oc-
corso sinistro a lui imputabile” (cfr. pag. 7). Ora, il fatto
di aver imboccato la corsia di marcia percorsa dalla BMW
contromano attingendo quest’ultima così motiva il giudi-
ce del merito - risultava dal documento di constatazione
amichevole di incidente acquisito agli atti. Né poteva
ritenersi che il successivo urto dell’ auto contro il guard-
rail potesse aver determinato danni non riconducibili alla
condotta del motociclista, dovendosi invece riconoscere il
nesso causale anche tra tali danni e l’illecita condotta del
conducente della moto.
Ciò premesso, appare pertanto di ovvia evidenza come
la ricostruzione del sinistro, compiuta dal Tribunale di Fog-
gia, sia fondata esclusivamente sul c.d. modulo di consta-
tazione amichevole del sinistro, che peraltro, come risulta
dalla copia opportunamente allegata allo stesso ricorso,
nel rispetto del principio di autosuff‌icienza dei ricorsi per
cassazione, appare sottoscritto dal solo conducente, non
proprietario, della moto Honda assicurata e non anche dal
conducente della vettura danneggiata. Pertanto, solo sulla
base di tale documento, il giudice del merito ha ritenuto
provati sia la circolazione contromano del conducente la
moto, sia l’urto inferto all’autovettura, sia inf‌ine lo stato
viscido del manto stradale per la pioggia.
Ciò premesso, il primo motivo di doglianza appare
manifestamente fondato alla luce del consolidato orienta-
mento di questa Corte, secondo cui, nel giudizio instaura-
to ai sensi dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969 - sia nel
caso in cui sia stata proposta soltanto l’azione diretta che
nell’ ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda
di condanna nei confronti del responsabile del danno la
dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di con-
statazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.),
resa dal responsabile del danno, proprietario del veicolo
assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di
piena prova nemmeno nei confronti del solo conf‌itente,
ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, do-
vendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 2733,
terzo comma, c.c., secondo la quale in caso di litisconsor-
zio necessario la confessione resa da alcuni soltanto dei
litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice. Invero,
questa norma costituisce una deroga a ciò che dispone il
secondo comma, secondo cui la confessione fa piena prova
contro chi l’ha fatta; infatti viene esclusa la funzione di
piena prova della confessione, la quale assume soltanto la
natura di elemento che il giudice apprezza liberamente, e
ciò non solo nei confronti di chi ha reso la dichiarazione
ma anche nei confronti degli altri litisconsorti. (Sez. Un.
n. 10311/06 in motivazione)
Ciò senza considerare che la dichiarazione, avente
valore confessorio, deve essere resa dal responsabile del
danno, che sia anche litisconsorte necessario nel giudizio
promosso dal danneggiato contro l’assicuratore, e cioè dal
proprietario del veicolo assicurato, essendo estranee all’
ipotesi in esame le questioni che attengono alla confessio-
ne resa dal conducente del veicolo, il quale non sia anche
proprietario del mezzo, così come è invece avvenuto nella
vicenda processuale in esame. Ed invero, poichè in ipotesi
di litisconsorzio necessario, ai sensi dell’articolo 2733, ter-
zo comma, c.c., le affermazioni confessorie sottoscritte dal
conducente nel suddetto modello di constatazione, mentre
fanno piena prova nei confronti del conducente conf‌itente
secondo gli articoli 2733, secondo comma, 2734 e 2735
c.c., vanno invece liberamente apprezzate nei confronti
dell’ assicuratore e del proprietario del veicolo. Infatti, il
litisconsorzio necessario, di cui al citato articolo 23 della
legge 24 dicembre 1969 n. 990, sussiste solo tra il respon-
sabile (il proprietario del veicolo) e l’assicuratore, mentre
non sussiste, a norma dell’ articolo 2054, terzo comma, c.c.,
tra il conducente e tale assicuratore, ovvero tra il primo ed
il proprietario, in tal caso derivando soltanto un’ipotesi di
obbligazione solidale e quindi di litisconsorzio facoltativo.
(Cass. n. 10304/2007).
Ugualmente, è fondato il secondo prof‌ilo di doglianza,
relativo al dedotto vizio motivazionale, ove si consideri che
il giudice del merito ha proceduto alla ricostruzione del si-
nistro senza prendere minimamente in considerazione né
le perplessità sollevate dalla compagnia assicuratrice, pe-
raltro recepite nella sentenza di primo grado in merito alla
non veridicità del coinvolgimento del motociclista nella
dinamica del sinistro, né i rilievi della C.T.U. espletata in
primo grado, con cui era stata affermata l’incompatibilità
dei danni riportati dalla B.M.W. con la dinamica d’urto
diretto tra i due veicoli.
Ora, a fronte di tale quadro che sostanzialmente indu-
ceva a dubitare della verità storica del sinistro, sarebbe
stato obbligo del giudice di merito valutare gli elementi
dedotti e spiegare perché essi non fossero idonei ad in-
f‌irmare la ricostruzione del sinistro, rappresentata nel
modulo di constatazione dell’incidente. Al contrario, il
giudice di merito colpevolmente si è ben guardato dallo
svolgere il necessario esame nonché di provvedere alla
confutazione delle considerazioni svolte dalla parte.

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