Legittimità

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2013
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 15 GENNAIO 2013, N. 783
PRES. PETTI – EST. LANZILLO – P.M. P.M. CARESTIA (DIFF.) – RIC. T.G.VEL DI
SONIA SARDI & C. SNC (AVV.TI LANFRANCONI E TORNIELLI) C. AUTOSTRADE PER
L’ITALIA SPA (AVV. MUNGARI)
Responsabilità civile y Amministrazione pubblica
y Opere pubbliche y Strade y Aperte al pubblico tran-
sito y Responsabilità ex art. 2051 c.c. y Applicabilità
alla P.A. y Condizioni y Caso fortuito y Conf‌igura-
bilità y Onere della prova y Fattispecie in tema di
abbandono in autostrada di pneumatico.
. Al proprietario o gestore di strade, che sia chiamato
a rispondere dei danni provocati dall’omesso o incom-
pleto adempimento del dovere di mantenere la strada
in condizioni tali da non arrecare danno agli utenti,
è applicabile l’art. 2051 c.c. sulla responsabilità per
danno da cose in custodia. Tale responsabilità trova un
limite solo nel caso fortuito che va ravvisato nei casi in
cui il danno sia stato determinato da cause estrinseche
alla struttura del bene, o dal comportamento di terzi
(come, nella fattispecie, l’abbandono sulla pubblica via
di pneumatico) con modalità di tempo e di luogo tali
per cui il pericolo non avrebbe potuto essere conosciuto
ed eliminato tempestivamente, neppure con la più di-
ligente attività di controllo e di manutenzione. L’onere
della prova sia del caso fortuito, sia dell’adempimento
dei doveri di diligente manutenzione, è a carico del cu-
stode. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 2051) (1)
(1) Per quanto concerne il primo capoverso della massima in epigra-
fe, v., in senso conforme, Cass. civ. 18 luglio 2011, n. 15720, in questa
Rivista 2012, 354 e Cass. civ. 3 aprile 2009, n. 8157, ivi 2009, 823, con
ampia nota di riferimenti giurisprudenziali alla quale si rinvia. In
particolare, sull’onere della prova del caso fortuito, si vedano, oltre
alle sentenze già citate, anche Cass. civ. 25 luglio 2008, n. 20427, in
Ius&Lex, dvd n. 1/2013, ed. La Tribuna, e Cass. civ. 13 gennaio 2003,
n. 298, in questa Rivista 2003, 197.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.n.c. T.G.VEL di Sonia Sardi & C. ha convenuto da-
vanti al Tribunale di Genova la s.p.a. Autostrade per l’Ita-
lia, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito
dell’incidente verif‌icatosi il 29 aprile 2002 , alle ore 17,10
circa, allorché il conducente di un autocarro Renault ATC,
di sua proprietà, non ha potuto evitare l’impatto con un
pneumatico con cerchione, appartenente ad un mezzo
pesante, abbandonato sulla carreggiata da lui percorsa
dell’autostrada Savona - Genova. Il conducente ha perso il
controllo dell’automezzo, che ha riportato danni per oltre
Euro 20.000,00. La convenuta ha resistito alla domanda,
che il Tribunale ha respinto, compensando fra le parti le
spese di causa.
La danneggiata ha proposto appello, facendo rilevare
fra l’altro che dall’istruttoria svolta è emerso che f‌in dalle
ore 14 di quello stesso giorno la soc. Autostrade era stata
avvertita della presenza dell’ostacolo e che anche il con-
ducente di altra autovettura (un cittadino di nazionalità
francese) è andato ad urtare contro il pneumatico.
Con sentenza 17 - 18 novembre 2009 n. 1142, notif‌icata
il 22 gennaio 2010, la Corte di appello di Genova ha respin-
to l’appello, ponendo a carico dell’appellante le spese del
grado. Con atto notif‌icato il 1 marzo 2010 T.G.VEL propone
ricorso per cassazione. Resiste l’intimata con controricor-
so. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La Corte di appello ha ritenuto non dimostrata la
colpa della convenuta, adducendo a motivazione il fatto
che:
a) nessun testimone estraneo ha confermato le di-
chiarazioni dei due conducenti coinvolti nel sinistro, di-
chiarazioni che risultano fra loro contraddittorie, poiché
entrambi hanno dichiarato di avere trovato il pneumatico
sulla propria corsia di marcia, pur percorrendo corsie
diverse;
b) la Polizia stradale, giunta in luogo alle ore 17,30,
dopo l’incidente, ha scritto nel rapporto di avere rinvenu-
to il pneumatico fuori della sede stradale e dietro il new
jersey, appoggiato all’ingresso della galleria (...);
c) un testimone (dipendente della soc. Autostrade),
ha dichiarato che - a seguito di una prima segnalazione
della presenza del pneumatico, avvenuta verso le ore 14
dello stesso giorno del sinistro - è intervenuta in luogo una
pattuglia che ha rimosso l’ostacolo, mettendo in sicurezza
il tratto autostradale;
d) f‌ino all’ora del sinistro non vi è stata alcuna segna-
lazione di altri incidenti o blocchi del traff‌ico, il che rende
inverosimile il fatto che l’ostacolo non sia stato rimosso;
tanto più che la Polizia e gli Ausiliari delle Autostrade
pattugliano costantemente, nel corso delle 24 ore, il tratto
stradale in oggetto.
2.- Con l’unico motivo la società ricorrente, richiamato
il principio di cui all’art. 2051 cod. civ., che sancisce una
presunzione di responsabilità per il danno da cose in cu-
stodia, denuncia omessa, insuff‌iciente o contradditt oria
motivazione nell a parte in cui la sentenza impugn ata ha
ritenuto superata de tta presunzione, mettendo in dubbio
l’effettivo verif‌icarsi d el fatto storico post o a base della
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domanda risarcitoria, a fronte di molteplici e concordanti
elementi in contrario: quali il fatto che la società conve-
nuta non ha contestato che l’ostacolo fosse effettivamente
presente; che nel giudizio di primo grado non sono stati
ammessi i capitoli di prova da essa dedotti a dimostrazio-
ne dell’inciden te, “perché non oggetto di contestazio ne”,
mentre sono stati ammessi ed es periti i capitoli di prova
richiesti dalla convenuta a dimostrazione del fatto che
la presenza del pneumatico sulla sede st radale le è stata
segnalata ad incidente avven uto; che non è rav visabile
alcuna contraddizione fra le dichiarazioni dei due condu-
centi, in quanto il pneumatico è oggetto mobile e ben po-
trebbe essere stato sbalzato da una parte all’altra dell’au-
tostrada; che dal verbale della polizia stradal e risulta che
l’automobile del cittadino francese procedeva sulla corsia
di sorpasso e che l’autocarro della T.G.VEL è sopraggiunto
dopo il primo impatto, urtando il medesimo oggetto; che
la Corte di appello ha omesso di esaminare i rilievi della
polizia stradale, da cui risulta la presenza di scalf‌itture
con abrasione, impresse dal cerchione in prossimità dell a
galleria (...): il che conferma che l’ostacolo era presente
sulla carreggiata al momento del sinistro.
3.- Il motivo è fondato, nei termini che seguono.
Va premesso che la norma che regola la fattispecie è
l’art. 2051 cod. civ. sulla responsabilità per danno da cose
in custodia, norma che sta alla base della domanda risar-
citoria di T.G.VEL e delle sue argomentazioni difensive
(cfr. Ricorso, pag. 10) e che è applicabile al proprietario
o al gestore di strade, che sia chiamato a rispondere dei
danni provocati dall’omesso o incompleto adempimento
del dovere di mantenere la strada in condizioni tali da non
arrecare danno agli utenti (cfr. Cass. civ. Sez. III, 26 giu-
gno 2008 n. 15042; Idem, 25 luglio 2008 n. 20427; Idem. 18
luglio 2011 n. 15720, ed altre).
La responsabilità trova un limite solo nel caso fortuito
che - nelle fattispecie simili a quella in esame - va ravvisa-
to nei casi in cui il danno sia stato determinato da cause
estrinseche alla struttura del bene, o dal comportamento
di terzi (come l’abbandono sulla pubblica via di oggetti
pericolosi) con modalità di tempo e di luogo tali per cui il
pericolo non avrebbe potuto essere conosciuto ed elimina-
to tempestivamente, neppure con la più diligente attività
di controllo e di manutenzione (Cass. civ. Sez. III, 13 gen-
naio 2003 n. 298; n. 15042/2008, cit.; n. 20427/2008, cit.;
Cass. civ. Sez. III, 3 aprile 2009 n. 8157, ed altre). L’onere
della prova sia del caso fortuito, sia dell’adempimento dei
doveri di diligente manutenzione, è a carico del custode
(nella specie, della s.p.a. Autostrade).
Per poter escludere la responsabilità di quest’ultima la
Corte di appello avrebbe dovuto pertanto accertare ine-
quivocabilmente: o l’insussistenza del fatto storico dedot-
to in giudizio dall’attrice in primo grado (cioè la presenza
dell’ostacolo sulla carreggiata); oppure l’assoluta impossi-
bilità di intervenire in tempo utile per eliminarlo, a causa
dell’immediatezza del sinistro rispetto al comportamento
che ebbe a creare l’ingombro.
Nella specie non vi è dubbio che il pneumatico si tro-
vasse effettivamente in luogo ed è stato altresì dimostrato
che la sua presenza è stata per la prima volta segnalata
alla soc. Autostrade alle ore 14, mentre l’incidente si è
verif‌icato dopo le ore 17.
Era onere della società dimostrare di essere intervenu-
ta ad eliminare l’oggetto, tempestivamente e radicalmen-
te, si da mettere def‌initivamente la strada in condizioni di
sicurezza.
La motivazione della Corte d’appello sul punto risulta
a dir poco insuff‌iciente e lacunosa: richiama una testimo-
nianza secondo cui l’autostrada sarebbe stata “rimessa in
sicurezza”, dopo la segnalazione delle ore 14, senza che sia
stato specif‌icato quali misure concrete siano state adot-
tate allo scopo: in particolare, se il pneumatico sia stato
collocato al di fuori della sede stradale, oltre il guardrail
o comunque in posizione tale da eliminare ogni rischio
che venisse nuovamente ad invadere le corsie di marcia,
perché risucchiato dall’urto di qualche automezzo di pas-
saggio, o dallo spostamento d’aria provocato dal traff‌ico
pesante.
La testimonianza è sul punto generica e non signif‌i-
cativa, a fronte del fatto che alle ore 17 - tre ore dopo la
prima segnalazione - ancora due conducenti incrociavano
il pneumatico sul loro percorso ed uno di essi usciva di
strada riportando danni gravi.
Né appare giustif‌icato l’addebito di contraddittorietà
alle dichiarazioni di questi, in mancanza di una precisa
ricostruzione della dinamica dell’incidente, che permet-
tesse di accertare se i due automezzi siano sopraggiunti
contemporaneamente, in posizione tale da non poter
investire entrambi l’oggetto, o se un primo impatto abbia
proiettato il pneumatico sulla corsia percorsa dal secondo
mezzo.
Neppure è rilevante il fatto che, dopo l’incidente, la
Polizia stradale abbia trovato il pneumatico oltre il new
jersey, dovendosi accertare quale fosse la situazione pre-
cedente ad esso.
La sentenza ha altresì omesso di tenere conto del ver-
bale della polizia stradale, nella parte in cui ha rilevato
abrasioni sul fondo stradale, riferibili al corpo estraneo
venutosi a trovare sulla corsia di marcia.
In def‌initiva, la motivaz ione della Corte di appello
fondata, in sostanza, sulla sola, generica deposizione
di un teste, dipendente dell’autostrada e non recatosi
personalmente in luogo - è insuff‌iciente a giustif‌icare la
convinzione c he la s.p.a. Autostr ade, a cui ne incomb eva
l’onere, abbia effettivamente offerto la prova libera-
toria di cui all’art. 2051 cod. civ., cioè la prova certa e
inequivocabile di avere compiuto, dopo la segnalazione
della presenza del pneumatico e prima del verif‌icarsi
dell’incidente - tutte le attività necessarie a rimettere
la strada in condizioni di sicurezza, a fronte del fatto
che l’incidente si è verif‌icato, che un pneumatico è stato
effettivament e trovato in luogo e che la sua presenza è
stata effettivamente segnalata con no tevole anti cipo, e
che il verbale della polizia stradale contiene anche ri-
scontri oggettivi del fatto.
4.- In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata
deve essere annullata, con rinvio della causa alla Corte
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di appello di Genova, in diversa composizione, aff‌inché
riesamini e decida la controversia, uniformandosi ai
principi di diritto sopra enunciati e con congrua e logica
motivazione.
5.- Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del
presente giudizio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 11 GENNAIO 2013, N. 1490
(UD. 29 NOVEMBRE 2012)
PRES. CHIEFFI – EST. CHIEFFI – P.M. DELEHAYE (CONF.) – RIC. TALEMA
Guida in stato di ebbrezza y Investimento di pe-
done per legittima difesa y Conf‌igurabilità dell’esi-
mente y Esclusione y Eccesso colposo y Conf‌igurabi-
lità y Esclusione.
. Non sussistono i presupposti essenziali della legittima
difesa, costituiti da un’aggressione ingiusta e da una
reazione legittima del soggetto, quando sia evidente la
sproporzione tra evento subito e condotta estrema po-
sta in essere. Parimenti deve escludersi l’eccesso col-
poso che sottintende i presupposti della scriminante
con il superamento dei limiti a quest’ultima collegati,
quando si sia accertato l’inadeguatezza della reazione
difensiva, sicchè, per l’eccesso nell’uso dei mezzi a di-
sposizione dell’aggredito in un preciso contesto spazio
temporale, si debba escludere che quest’ultimo sia
dovuto ad un mero errore di valutazione delle circo-
stanze, ma sia stato invece consapevole e volontario,
per cui non rientrante nello schema delineato dall’art.
55 c.p.. (Fattispecie in tema di investimento di pedone
da parte di automobilista in stato di ebbrezza). (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 54; c.p., art. 55; c.p., art. 589) (1)
(1) Si veda, in senso conforme, Cass. pen, sez. I, 15 dicembre 2005,
P.G. in proc. Bollardi, in questa Rivista 2007, 121. Nello stesso senso,
per quanto riguarda la sussistenza delle attenuanti, si veda Cass.
pen., sez. I, 20 gennaio 1988, Consalvo, in Ius&Lex dvd n. 1/2013, ed.
La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 14 maggio 2010 il Gup del Tribunale di
Bergamo, in esito a giudizio abbreviato, con le attenuanti
generiche e la diminuente del rito, condannava Talema
Alberto alla pena di anni 4 di reclusione e di giorni 14
di arresto ed Euro 500 di ammenda per i reati (Capriate
San Gervasio, il 28 novembre 2009) di tentato omicidio
in danno di Anastasi Luca (che investiva con l’auto e sul
quale passava due volte con la stessa sul corpo caduto a
terra: capo A) e guida in stato di ebbrezza (capo B). Con
le statuizioni in favore della parte civile costituita.
Con sentenza 10 giugno 2011, in parziale riforma, la
Corte di Appello di Brescia riduc eva la pena inf‌litta per
il capo A ad anni 3, mesi 1 e giorni 10 di reclusione, con-
vettiva la p ena dete ntiva inf‌l itta per il capo B in E uro
3.500 di ammenda e de terminava la p ena com plessiva
per il detto capo in 4.000 Euro di ammenda. Con confer-
ma nel resto.
I fatti, secondo la ricostruzione dei giudici di appello.
Alla f‌ine di una festa di compleanno da lui stesso orga-
nizzata per i l fratello in un bar del bergamasco , il DJ
Talema Alberto era venuto a d iverbio con uno degli altri
due DJ che avevano condotto la sera ta e con gl i amici
di quelli, un gruppo di ragazzi di Crema. Dopo la lite il
Talema Alberto , mentre gli altri erano fuori, si era trat-
tenuto nel locale per riordinare gli strumenti. Quando
inf‌ine era uscito ed e ra salito sulla p ropria auto, aveva
rivolto una frase off ensiva all’indirizzo dei cremasc hi,
che si e rano avvicinati mi nacciosi. Era a quel punto che
aveva fatto prima una brusca retromarcia e poi era ripar-
tito in avanti sgommando, andando ad investire uno dei
ragazzi che, def‌ilato dagli altri, in quel mome nto (come
la stessa p.o. dichiara) era chinato a mettere il guinza-
glio al propri o cane. Il ragazzo, Anas tasi Luca , rimaneva
sotto l a vettura, con la qu ale il Talema subito ripar tiva,
nonostante si fosse accorto dell’urto e della presenza del-
l’investito sotto le ruote. Da questa ri costruzione (fat ta
sulla base delle dichiarazioni del più favorevole dei testi
neutrali e di quelle della p.o.) la Corte escludeva l’inten-
to omicida nella prima parte dell’azione, ma lo ravvisava
nella seconda, stante la brusca e determ inata ripartenza
dell’imputato (per sfuggire agli altri giovani che si face-
vano dappresso, colpendo l’auto a calci e intimandogli
di scendere), benché consapevole del ragazzo travolto
sotto le ruote.
Ricorreva per cassazione la difesa del Talema , dolen-
dosi con unico motivo del fatto che la CdA, nonostante
la condivisibile ricostruzione dei fatti, avesse negato la
legittima difesa essendosi messo lo stesso imputato in una
situazione di pericolo, ingiuriando gli antagonisti e inve-
stendo la p.o.. Replicava al proposito che il primo fatto era
in risposta agli insulti in precedenza ricevuti e il secon-
do non era voluto. Chiedeva pertanto il riconoscimento
dell’esimente in parola o, in subordine, l’eccesso colposo
della legittima difesa (conseguente la derubricazione del
reato in lesioni colpose ed una minor pena, nei limiti della
sospensione condizionale).
Alla pubblica udienza f‌issata per la discussione il P.G.
chiedeva il rigetto del ricorso, il difensore d’uff‌icio presen-
te l’accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, infondato, va respin to. Premesso che i fatti
sono sostanzialmente incontestati, va dato atto che il
giudice di appello ha compiuto un’utile e corretta di-
stinzione tra i due segmenti dell’azione. Fino al momento
in cui il Talema , nella frenesia di allontanarsi dalla mi-
naccia degli altri (anche se da lui stesso provocata), ha
investito l’Anastasi Luca, nulla può esse rgli addeb itato
a titolo di dolo, ma da quando egli, accortosi dell’inve-
stimento e consapevole che l’investito era a terra sotto le
ruote, ritenne di allontanarsi passando sul suo corpo con
l’auto, ha certamente agito nell’indifferenza del risultato
in danno della parte lesa (specialmente considerando

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