Legittimità
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Arch. nuova proc. pen. 1/2013
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 4 OTTOBRE 2012, N. 39042
(C.C. 5 GIUGNO 2012)
PRES. MARZANO – EST. DOVERE – P.M. CESQUI (CONF.) – RIC. DI CICCO
Difesa e difensori y Patrocinio dei non abbienti y
Condizioni di ammissione y Esclusione ex art. 91,
. L’esclusione dall’ammissione al patrocinio a spese
30 maggio 2002 n. 115 per chi sia indagato, imputato
o condannato per taluno dei reati fiscali ivi indicati
opera solo in quanto tali reati siano quelli stessi per i
quali si procede a carico del richiedente. (Nella specie,
in applicazione di tale principio, la Corte ha censurato
la decisione con la quale il giudice di merito aveva ne-
gato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per
la sola ragione che il richiedente aveva già subito una
condanna per reato fiscale). (Mass. Redaz). (d.p.r. 30
maggio 2002, n. 115, art. 91) (1)
(1) In senso analogo si veda Cass. pen., sez. I, 15 luglio 2004, Geri, in
Riv. pen. 2005, 1002. Si segnala anche la citata pronuncia Corte Cost.
16 aprile 2010, n. 139, in questa Rivista 2010, 395.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Presidente della Corte di appello di Salerno, con
ordinanza del 20 settembre 2005, rigettava l’opposizione
avverso il provvedimento del 9 novembre 2004 con il quale
la medesima Corte territoriale aveva respinto la richiesta
di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata
nell’interesse di Di Cicco Vincenzo. Il rigetto era motivato
sulla base della ricorrenza di condizioni ostative, indivi-
duate nelle sentenze di condanna riportate dal Di Cicco
per violazioni alle norme sulla disciplina dell’Iva e alle
leggi doganali, emesse all’esito di procedimenti diversi
da quello in relazione al quale si chiedeva l’ammissione
al beneficio.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cas-
sazione il Di Cicco, a mezzo del difensore di fiducia. Con
unico motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione
del combinato disposto agli articoli 91 D.P.R. n. 115/2002,
7, c. 2 lett. d) L. n. 50/1999, 14 e 76 Cost.
Sostiene l’esponente che la corretta lettura degli artt.
74 e 91 D.P.R. n. 115/2002 conduce a ritenere che l’esclu-
sione dal beneficio è prevista solo per colui che si trovi ad
essere indagato, imputato o condannato nel procedimento
che ha ad oggetto reati commessi in violazione delle norme
per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto. Pertanto il Di Cicco, condan-
nato in occasione di procedimenti diversi da quello per il
quale ha richiesto l’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, ma in questo imputato del reato previsto dall’art.
2 L. n. 1423/56, non si trova in una delle condizioni che
ostano alla concessione del beneficio. Una diversa inter-
pretazione, continua l’esponente, incorrerebbe in vizio
di incostituzionalità perché attribuirebbe alla disciplina
del D.P.R. n. 115/2002 un significato innovativo, e con ciò
si concretizzerebbe un eccesso di delega, giacché l’art. 7
della L. delega n. 50/1999 disponeva il coordinamento for-
male del testo delle disposizioni vigenti, con le sole modifi-
che necessarie a garantire la coerenza logica e sistematica
della normativa. La disciplina previgente al citato decreto
presidenziale prevedeva l’esclusione solo nei confronti
dell’imputato di reati ostativi; quindi del soggetto al quale
erano stati contestati i reati ostativi nel medesimo pro-
cedimento nel quale si intendeva accedere al beneficio.
L’introduzione dei termini ‘indagato’ e ‘condannato’, rileva
ancora il ricorrente, ha soltanto l’obiettivo di adeguare
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato.
3.1. A mente dell’art. 91 D.P.R. n. 115/2002, l’ammissione
al patrocinio a spese dello Stato è esclusa per “l’indagato,
l’imputato o il condannato di reati commessi in violazione
delle norme per la repressione dell’evasione in materia di
imposte sui redditi e sul valore aggiunto” ed altresì per il
richiedente che sia assistito da più di un difensore. L’ordi-
nanza impugnata argomenta a partire dall’interpretazione
del termine ‘condannato’ che compare nel testo di legge,
ritenendo che esso rimandi al soggetto condannato nel-
l’ambito del procedimento per il quale viene richiesto il
beneficio. Diversamente, si osserva, la specificazione sa-
rebbe inutile, trovandosi pur sempre in presenza di un im-
putato. D’altro canto, si aggiunge, il condannato ben può
avere interesse ad essere ammesso al patrocinio a spese
dello Stato, ad esempio nell’ambito del procedimento di
revisione della condanna irrevocabile.
Ancora, si rileva la portata innovativa dell’art. 91 cito
rispetto all’art. 1, c. 9, L. n. 217/1990, e più in generale
della disciplina recata dal T.U., che conosceva il riferimen-
to al solo status di imputato.
Infine, si ritiene immune da sospetti di incostituzio-
nalità l’opzione interpretativa che si predilige, in quanto
la limitazione del beneficio risulterebbe oggetto di una
scelta legislativa che non pregiudica la difesa tecnica
dell’interessato, poiché questa è assicurata dalla difesa
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giur
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LEGITTIMITÀ
d’ufficio, con diritto all’onorario a carico dello Stato per il
difensore che l’abbia svolta senza poter percepire il com-
penso dall’assistito.
3.2. La tesi fatta propria dal Presidente della Corte di
Appello di Salerno non è condivisibile. La giurisprudenza
di legittimità ha più volte affermato che anche dopo l’en-
trata in vigore del d.p.r. n. 115/2002 la ratio dell’esclusione
del beneficio è riferita ai reati oggetto del procedimento
per il quale è chiesta l’ammissione al patrocinio (Sez. I,
n. 31177 del 11 giugno 2004, Rv. 229309, Geri). Un primo
argomento è tratto dalla ritenuta natura meramente tra-
spositiva dell’art. 91 d.p.r. n. 115/2002, rispetto all’art. 1 L.
n. 217/1990, non rappresentando l’aggiunta del riferimen-
to alla qualità di condannato null’altro che l’esito dell’ade-
guamento dell’istituto alle diverse situazioni procedimen-
tali e alle plurime vesti nelle quali può essere richiesta
l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Su un piano sostanziale, è palese l’irrlcevibilità di
un’interpretazione che finisce per configurare uno status
soggettivo incompatibile - senza limiti di tempo e possibili-
tà di soluzione - con il patrocinio a spese dello Stato. Infat-
ti, a ritenere che possano essere ostative anche condanne
riportate in pregressi procedimenti si dà corpo ad una con-
dizione soggettiva che risulterà definitivamente motivo di
esclusione dall’ammissione al beneficio, per quanto pos-
sa essere risalente nel tempo il reato finanziario in que-
stione. Per contro, appare evidente che con la previsione
di condizioni ostative si intende evitare che del beneficio
si avvantaggino soggetti che non versano nelle condizioni
reddituali meritevoli di positiva considerazione.
Ciò è tanto vero che quando, ai fini della (non) ammis-
sione al beneficio in parola, il legislatore ha inteso dare
rilievo alle condanne per i reati di cui agli artt. 416-bis
c.p., 291-quater D.P.R. n. 43/1973 (limitatamente alle
ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 80) e 74 T.U. stup. ed
infine per i reati aggravati dai metodo mafioso o dal fine
di agevolazione del sodalizio mafioso, egli ha fatto espres-
so riferimento ai soggetti già condannati e non ha sancito
la loro automatica esclusione ma ha invece espresso una
presunzione legale di reddito superiore ai limiti valevoli
per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato.
E non è privo di significato, anche sotto il profilo che
qui occupa, il fatto che tale presunzione sia divenuta re-
lativa a seguito del recente pronunciamento della Corte
costituzionale (Corte cost., 16 aprile 2010, n. 139). Quelle
ragioni di coerenza costituzionale che hanno condotto il
giudice delle leggi a dichiarare l’illegittimità costituziona-
le dell’art. 76, c. 4-bis D.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui
non ammette la prova contraria sul reddito rilevante ai fini
dell’ammissione al beneficio valgono anche a favore della
interpretazione dell’art. 91 D.P.R. cit. qui ribadita.
Si impone quindi l’annullamento dell’ordinanza impu-
gnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di
Salerno. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 26 SETTEMBRE 2012, N. 37092
(UD.6 GIUGNO 2012)
PRES. GARRIBBA – EST. CARCANO – P.M. GERACI (CONF.) – RIC. ROTOLO
Giudizio abbreviato y Impugnazioni y Acquisizioni
probatorie y Mancata rinnovazione parziale del-
l’istruttoria dibattimentale y Legittimità y Limiti.
. Anche nel giudizio abbreviato d’appello celebrato a
seguito di annullamento con rinvio è possibile l’acquisi-
zione di documenti senza necessità che venga disposta
la rinnovazione parziale dell’istruttoria dibattimentale,
purchè venga garantito il contraddittorio fra le parti.
(Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 438; c.p.p., art. 603) (1)
(1) Utili riferimenti in tema si rinvengono in Cass. pen., sez. I, 11 ago-
sto 2010, Sestito, in Riv. pen. 2011, 950, Cass. pen., sez. I, 9 settembre
2004, Campisi, ivi 2005, 1386 e Cass. pen., sez. VI, 5 settembre 2000,
D’Ambrosio e altro, ivi 2001, 659. Si vedano anche interessanti pro-
nunce che limitano il potere del giudice d’appello alla rinnovazione
istruttoria alle sole ipotesi in cui emerga un’assoluta ed eccezionale
esigenza probatoria: Cass. pen., sez. III, 20 marzo 2003, Paccone, ivi
2004, 251 e Cass. pen., sez. I, 23 luglio 1999, P.G. in proc. Merlino, ivi
2000, 500.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La difesa di Antonino Rotolo impugna la sentenza
della Corte d’appello di Palermo che - in funzione di giu-
dice di rinvio a seguito di annullamento della sentenza 23
gennaio 2008 con la quale fu rigettato l’appello contro la
sentenza 6 luglio 2006 del giudice dell’udienza prelimina-
re, resa all’esito di giudizio svolto con rito abbreviato - ha
confermato nuovamente tale ultima decisione di primo
grado con la quale lo stesso Rotolo fu dichiarato respon-
sabile di avere fatto parte dell’associazione mafiosa “cosa
nostra” fino al novembre 2004, con l’aggravante di avere
assunto e mantenuto il controllo di attività economiche,
finanziate con il prezzo e il prodotto di delitti.
In particolare, la Corte d’appello ebbe a condividere
con la pronuncia 23 gennaio 2008 -poi annullata da que-
sta Corte il 24 marzo 2009 -la decisione del giudice di
primo grado, ritenendo significativa due conversazioni,
intercorse tra Cosimo Vernengo e Di Pasquale, ai fini della
continuità di partecipe del sodalizio mafioso di Rotolo,
nella qualità di uomo d’onore della “famiglia di Pagliarel-
li”; conversazioni dalle quali emerse “una richiesta portata
a Vernengo da tale Pino a nome di Nino, identificato in
Rotolo Antonino, per un lavoro da affidare alla ditta di tale
Sansone, identificato in Francesco Sansone, cognato di
Rotolo, e della sua decisione di acconsentire in nome di
buoni rapporti con questi del villaggio .., per rispetto verso
la persona da cui proveniva la richiesta”, persona “che non
ricordava”, e che in ogni caso voleva accontentare “per ri-
spetto, in nome del ricordo di suo padre e di suo zio e per-
ché si trattava di persona” cortese. Per la Corte d’appello
si trattava di un intervento per l’attribuzione di lavori
di esecuzione di impianti elettrici in favore dell’impresa
“Elettro impianti” di Francesco Sansone, sponsorizzando
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