Chi è il soggetto legittimato a sottoscrivere il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida?

AutoreFrancesco Campana
Pagine891-892
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dott
Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2013
DOTTRINA
CHI È IL SOGGETTO
LEGITTIMATO A SOTTO-
SCRIVERE IL PROVVEDIMENTO
PREFETTIZIO DI SOSPENSIONE
DELLA PATENTE DI GUIDA?
di Francesco Campana (*)
L’art. 223, 1° comma, del Codice della Strada prevede
che “nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la san-
zione amministrativa accessoria della sospensione o della
revoca della patente di guida, l’agente o l’organo accerta-
tore della violazione ritira immediatamente la patente e
la trasmette, unitamente al rapporto (...) alla prefettura
- uff‌icio territoriale del governo del luogo della commessa
violazione. Il Prefetto ricevuti gli atti, dispone la sospen-
sione provvisoria della validità della patente”(1).
Tanto premesso, è indubbiamente circostanza rilevante
comprendere chi sia il soggetto legittimato a sottoscrivere
il provvedimento di sospensione della patente (il prefetto
personalmente o un suo ausiliario), dato che in base ad un
concetto cardine del diritto amministrativo se a f‌irmare
l’atto è un soggetto diverso da quello previsto ex lege, il
provvedimento, nel caso venisse impugnato, dovrebbe
essere annullato, in quanto viziato da incompetenza.
Chi scrive ritiene che il provvedimento di sospensione
della patente debba essere sottoscritto materialmente
dal Prefetto sia in base ad una interpretazione letterale
dell’art. 223 c.d.s. che in conseguenza di una valutazione
di natura sistematica.
Per quanto riguarda quella letterale, non appare casua-
le che nell’art. 223 c.d.s. sia individuato, come ricevente,
la Prefettura - Uff‌icio territoriale del Governo, e, come
soggetto che dispone materialmente la sospensione della
patente, il Prefetto. Ciò indica una precisa intenzione del
Legislatore: il provvedimento, a prescindere da chi sia
redatto, deve essere sottoscritto dal Prefetto, ossia dall’or-
gano monocratico preposto alla reggenza della Prefettura,
che è l’unico soggetto legittimato ex lege, e non da un suo
ausiliario.
L’interpretazione sistematica, viceversa, prende spunto
sia dal principio costituzionale sancito nell’art. 97 della
Costituzione, per cui ogni attività della Pubblica Ammi-
nistrazione deve essere informata al principio di legalità
nella sua accezione formale, che da quello della riserva di
legge ex art. 13 della Suprema Carta.
Il principio di legalità, ex art. 97 della Costituzione, si
rappresenta nell’esigenza che l’amministrazione, eserci-
tando un potere nell’interesse generale, sia evidentemente
non autoreferenziale e arbitraria ma assoggettata in modo
puntuale alla legge. L’azione amministrativa - è questo il
principio di conformità formale - deve, quindi, avere uno
specif‌ico fondamento legislativo.
In buona sostanza, dando una lettura congiunta del-
l’art. 6, lettera e), della L. 241/90 e dell’art. 223 del D.L.vo
285/92, il principio che si desume è che per funzione o
per delega il provvedimento può essere redatto da un di-
rigente, da un vice prefetto o da un vice prefetto aggiunto,
ma necessariamente, perchè produca effetti, deve essere
sottoscritto dal Prefetto.
Il dirigente d’area, il prefetto o il viceprefetto aggiunto,
in base al principio per cui la sospensione della patente
di guida ai sensi dell’art. 223 c.d.s. è una misura cautelare
strumentalmente e teleologicamente volta a preservare
con immediatezza l’incolumità e l’ordine pubblico (cfr.
Cass. civ., 24 agosto 2005, n. 17202), possono sottoscrivere
il provvedimento solo in caso di assenza o di grave impedi-
mento da parte del Prefetto.
Per quanto riguarda, invece, il riferimento al principio
di riserva di legge di cui all’art. 13 della Costituzione,
come noto, esso prevede che la libertà individuale possa
essere limitata soltanto dalla legge. Ed il provvedimento
di sospensione della patente è in tutta evidenza di tale
natura. Id est, se il legislatore ha previsto che esso debba
essere disposto dal Prefetto, è chiaro che è quest’ultimo
che deve sottoscriverlo. Viceversa, avrebbe utilizzato la
parola Prefettura.
Tale tesi non è, però, stata accolta dalla giurispruden-
za.
Le posizioni giurisprudenziali de quibus prendono
spunto da quanto disposto dall’art. 14 del D.L.vo 19 mag-
gio 2000, n. 139, per cui è il dirigente preposto, quello
competente ad adottare l’atto (cfr. T.A.R. Veneto, sez. III,
2 maggio 2005, n. 1833), il quale non solo può farlo, ove ne
sia investito ex lege o su specif‌ica procura prefettizia ad
hoc, ma anche senza alcuna delega, allorché il Prefetto sia
assente o impedito (cfr. T.A.R. Umbria, sez. I, 29 maggio
2008, n. 542).
Il principio appena sopra esposto non appare condivi-
sibile, proprio in base alla lettura della stessa norma - il
D.L.vo 19 maggio 2000, n. 139 - , in particolare in base al
combinato disposto dell’art. 2, 1° comma, e dell’allegato B.
L’art. 2, 1°comma, prevede che in relazione alle esigen-
ze connesse all’espletamento dei compiti di cui all’art. 1,
1°comma , (rappresentanza del Governo e tutela dell’Ordi-
ne Pubblico) la carriera prefettizia si articola nelle qualif‌i-
che di Prefetto, di viceprefetto e vice prefetto aggiunto.
L’allegato B, che costituisce parte integrante della
norma, dà, a sua volta, precise informazioni rispetto alla
competenze del prefetto, del viceprefetto e del vice prefet-
to aggiunto. Ebbene, esso prescrive che il Prefetto è “capo
della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza”,
il vice prefetto è “responsabile nell’uff‌icio territoriale del
governo delle aree funzionali in materia di: ordine e si-
curezza pubblica”, mentre il viceprefetto aggiunto non ha
alcuna di queste funzioni. Essendo, quindi, pacif‌ico che il

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