Legislazione e prassi amministrativa

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine691-699

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@I. D.M. (Min. trasp.) 4 marzo 2008. Approvazione del «Piano di sviluppo strategico per l'area ampia di GioiaTauro» (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 106 del 7 marzo 2008)

1. 1. È approvato il «Piano di sviluppo strategico per l'area ampia di Gioia Tauro, presentato in data 1º marzo 2008» dal commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse allo sviluppo dell'area di Gioia Tauro, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007.

  1. La realizzazione delle attività previste dal piano di cui al comma 1, sul quale è acquisita l'intesa del Presidente della Regione Calabria, è di competenza del commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro, anche con riferimento al perfezionamento dei protocolli tra le pubbliche amministrazioni, allegati al programma.

2. 1. Il presente decreto è inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini della approvazione del piano di cui all'art. 1 a cura di quest'ultimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

@II. D.M. (Min. trasp.) 20 marzo 2008. Modifiche al decreto 7 febbraio 2007 recante «Rilascio della carta di qualificazione del conducente» (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 102 del 2 maggio 2008)

1. L'art. 2, comma 1, del decreto del capo del Dipartimento per i trasporti terrestri 7 febbraio 2007 recante «Rilascio della carta di qualificazione del conducente» è sostituito dal seguente:

La carta di qualificazione del conducente è rilasciata, senza obbligo di frequentare il corso di formazione iniziale e l'esame di valutazione delle conoscenze ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2006, n. 286, conducenti residenti:

a) in Italia, titolari alla data del 9 settembre 2008 del certificato di abilitazione professionale di tipo KD;

b) in Italia, titolari alla data del 9 settembre 2009 della patente della categoria C, CE;

c) in altri Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose aventi sede in Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008 della patente di guida delle categorie D o DE, ovvero alla data del 9 settembre 2009 della patente di guida delle categorie C o CE;

d) in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose aventi sede in Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008 delle patenti di guida equivalenti alle categorie D o DE, ovvero, alla data del 9 settembre 2009 delle patenti di guida equivalenti alle categorie C o CE;

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Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

@III. D.M. (Min. svil. econom.) 1 aprile 2008, n. 86. Regolamento recante disposizioni in materia di obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al titolo X, capo I, e al titolo XII, capo II, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 116 del 19 maggio 2008)

(Estratto).

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.

1. (Ambito di applicazione). 1. Il presente regolamento si applica all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso i terzi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motori e natanti.

2. (Definizioni). 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»: l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

c) «imprese»: le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nonché le imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo abilitate in Italia all'esercizio dei rami 10 (esclusa la responsabilità del vettore) e 12 in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;

d) «natante»: qualsiasi unità che è destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che è azionata da propulsione meccanica;

e) «Stato membro»: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;

f) «Stato terzo»: uno Stato che non è membro dell'Unione europea o non è aderente allo Spazio economico europeo;

g) «Ufficio centrale italiano»: l'ente costituito dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli che è stato abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione nelPage 692 territorio della Repubblica ed allo svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento comunitario e italiano;

h) «unità da diporto»: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice sulla nautica da diporto;

i) «veicolo»: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice.

CAPO II

OBBLIGO DI ASSICURAZIONE.

SEZIONE I

VEICOLI A MOTORE E NATANTI SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE.

3. (Veicoli a motore). 1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi di cui all'articolo 122 del Codice tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e rimorchi posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

  1. Ai fini di cui al comma 1:

a) sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico;

b) sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

SEZIONE II

VEICOLI IMMATRICOLATI IN STATI ESTERI.

5. (Presunzione di assolvimento dell'obbligo di assicurazione). 1. In attuazione dell'articolo 125, comma 7, del codice, per i veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, che circolano temporaneamente nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, l'obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi, per la durata della permanenza in Italia, si considera assolto se la targa di immatricolazione è rilasciata da uno dei seguenti Stati esteri: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca e Isole Faroer, Estonia, Finlandia, Francia e Principato di Monaco, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (e le Isole de la Manica, Gibilterra, l'Isola di Man), Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Romania, Spagna (Ceuta e Mililla), Svezia, Svizzera, Ungheria.

6. (Assicurazione «frontiera»). 1. Per i veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato diverso da quelli indicati all'art. 5 ed in mancanza del certificato internazionale di assicurazione, l'obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi per la durata della permanenza in Italia si considera assolto mediante un contratto di assicurazione «frontiera», di durata non inferiore a quindici giorni e non superiore a sei mesi, stipulato con le imprese di cui all'articolo 130, comma 1, del Codice, aderenti all'Ufficio centrale italiano, del quale a tal fine si avvalgano.

7. (Inapplicabilità della presunzione di assolvimento dell'obbligo di assicurazione). 1. I veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, muniti di targa di immatricolazione rilasciata da Stati diversi da quelli indicati all'articolo 5, sono soggetti al controllo alla frontiera dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 125, comma 3, lettera b), e comma 4 del Codice non si applicano ai veicoli, indicati nell'allegato 1 al presente regolamento, aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno degli Stati esteri previsti dall'articolo 5.

CAPO III

NORME RELATIVE AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.

10. (Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante). 1. In caso di documentato trasferimento di proprietà del veicolo o del natante che comporti la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o natante di proprietà dell'alienante, l'alienante richiede all'impresa di assicurazione la sostituzione del contratto per altro veicolo o natante di sua proprietà, del quale fornisce gli elementi identificativi.

  1. L'impresa, ricevuta la richiesta di sostituzione, procede al ricalcolo del premio ed all'eventuale conguaglio. L'impresa, entro cinque giorni dal pagamento del conguaglio di premio, se dovuto, ovvero, ove non sia dovuto alcun conguaglio, dalla richiesta, rilascia il certificato di assicurazione e il contrassegno relativi al nuovo veicolo.

  2. La garanzia è valida dalla data del rilascio del nuovo certificato e del nuovo contrassegno previo l'eventuale...

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