Legislazione e prassi amministrativa

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine441-449

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@I. D.M. (Min. Trasp.) 3 dicembre 2002. Recepimento della direttiva 2002/78/CE della Commissione del 1 ottobre 2002 che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE dl Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 64 del 18 marzo 2003)

1. 1. Gli allegati I, IX e XV al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998 sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto.

2. 1. A decorrere dal 1º gennaio 203 è consentita, per motivi relativi ai sistemi di frenatura dei veicoli, la vendita o la messa in circolazione dei gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni se tali ricambi sono conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 71/320/CEE, come modificato, da ultimo, dal presente decreto di recepimento della direttiva 2002/78/CE.

3. 1. A decorrere dal 1º giugno 2003 non è consentita, per motivi relativi ai sistemi di frenatura dei veicoli, la vendita o la messa in circolazione di gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni se tali ricambi non sono conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 71/320/CEE, come modificato, da ultimo, dal presente decreto di recepimento della direttiva 2002/78/CE.

  1. In deroga alle disposizioni del comma 1, per i pezzi di ricambio, è consentita la vendita o la messa in circolazione di gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni destinati al montaggio sui tipi di veicoli per i quali l'omologazione è stata concessa prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 71/320/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, di recepimento della direttiva 98/12/CE, a condizione che tali gruppi di ricambio siano conformi alle prescrizioni della versione precedente del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, applicabile al momento della messa in circolazione di detti veicoli. In nessun caso i gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni in questione potranno contenere amianto.

4. 1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO

Gli allegati I, IX e XV al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998 sono modificati nel modo seguente.

  1. Nell'allegato I, punto 2, si aggiungono i seguenti punti 2.3-2.3.4:

    2.3. Guarnizioni, dei freni e gruppi di guarnizioni dei freni:

    2.3.1. I gruppi di guarnizioni dei freni utilizzati per sostituire parti usurate devono rispettare le prescrizioni dell'allegato XV per le categorie di veicoli di cui al punto 1.1 dello stesso.

    2.3.2. Se tuttavia i gruppi di guarnizioni dei freni sono di un tipo previsto dal punto 1.2 dell'appendice all'allegato IX e sono destinati al montaggio su un veicolo/asse/freno a cui si riferisce il documento di omologazione, non devono rispettare le prescrizioni dell'allegato XV, a condizione di rispettare le disposizioni dei punti da 2.3.2.1 a 2.3.2.2.

    2.3.2.1. Marcatura: sui gruppi di guarnizioni dei freni devono essere apposte almeno le sguenti informazioni d'identificazione:

    2.3.2.1.1. Nome o marca del costruttore del veicolo e/o del componente.

    2.3.2.1.2. Marca e numero d'identificazione della parte del gruppo di guarnizioni dei freni come indicati nelle informazioni di cui al punto 2.3.4.

    2.3.2.2. Imballaggio: I gruppi di guarnizioni dei freni devono essere confezionati in set per asse conformemente alle disposizioni seguenti:

    2.3.2.2.1. Ogni confezione deve essere sigillata e realizzata in modo da evidenziare eventuali aperture.

    2.3.2.2.2.2. Ciascuna confezione deve recare almeno le seguenti informazioni.

    2.3.2.2.2.1. Quantità di gruppi di guarnizioni dei freni contenuti nella confezione.

    2.3.2.2.2.2. Nome o denominazione commerciale del veicolo e/o del costruttore dei componenti.

    2.3.2.2.2.3. Marca e numero d'identificazione del pezzo del gruppo di guarnizioni dei freni, come indicati nelle informazioni di cui al punto 2.3.4.

    2.3.2.2.2.4. Numeri delle parti del set per asse come indicati nelle informazioni di cui al punto 2.3.4.

    2.3.2.2.2.5. Informazioni sufficienti da consentire al consumatore di identificare i veicoli/assi/freni per i quali il contenuto della confezione è omologato.

    2.3.2.2.3. Ciascuna confezione deve contenere istruzioni di montaggio, le quali contengono un particolare riferimento alle parti accessorie e indichino che i gruppi di guarnizioni dei freni devono essere sostituiti in set per asse.

    2.3.2.2.3.1. In alternativa le istruzioni per il montaggio possono essere fornite in una confezione trasparente separata insieme alla confezione del gruppo di guarnizioni dei freni.

    2.3.3. I gruppi di guarnizioni dei freni forniti ai costruttori di veicoli esclusivamente per l'uso durante l'assemblaggio dei veicoli non devono rispettare le prescrizioni dei punti 2.3.2.1 e 2.3.2.2 di cui sopra.

    2.3.4. Il costruttore del veicolo deve fornire al servizio tecnico e/o all'autorità di omologazione le informazioni necessarie in un formato elettronico che collega i numeri delle parti in questione e la documentazione di omologazione.

    Tali informazioni devono includere:

    marche e tipi di veicoli;

    marche e tipi di guarnizioni dei freni;

    numeri dei pezzi e quantità di gruppi di guarnizioni dei freni;

    numeri dei pezzi del set per asse;

    numero di omologazione del sistema di frenatura per i tipi di veicoli in questione

    .

  2. L'appendice 1 dell'allegato IX è modificata nel modo seguente:

    a) La prima riga della scheda d'omologazione CE è sostituita da quanto segue:

    Comunicazione* concernente.

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    b) Nell'addendum alla scheda di omologazione CE, i punti 1.2, 1.2.1 e 1.2.2 sono sostituiti da quanto segue: «1.2. Guarnizioni dei freni:

    1.2.1. Guarnizioni dei freni provate per tutte le prescrizioni pertinenti dell'allegato II.

    1.2.1.1. Marche e tipi di guarnizioni dei freni.

    1.2.2. Guarnizioni dei freni alternative provate ai sensi dell'allegato XII.

    1.2.2.1. Marche e tipo di guarnizioni dei freni».

  3. L'allegato XV è modificato nel modo seguente:

    a) Il punto 6.1 è sostituito da quanto segue:

    i punti di ricambio delle guarnizioni dei freni conformi al tipo approvato a norma della presente direttiva devono essere confezionati in set per asse

    .

    b) Il punto 6.3.4 è sostituito da quanto segue:

    un'indicazione che consenta al consumatore d'identificare i veicoli/assi/freni per i quali i gruppi contenuti nella confezione sono omologati

    .

    @II. L.R. (Emilia-Romagna) 19 dicembre 2002, n. 36. Modifica dell'art. 233 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (riforma del sistema regionale e locale) in materia di autorizzazioni per lo svolgimento di competizioni sportive su strada (Gazzetta Ufficiale Terza Serie spec. n. 12 del 22 marzo 2003)

    1. (Modifica dell'art. 233 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3. [Riforma del sistema regionale e locale]). 1. L'art. 233 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:

    Art. 233. (Competizioni su strada). 1. Le autorizzazioni per competizioni sportive su strada, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), con o senza veicoli a motore, sono di competenza dei seguenti enti:

    a) comuni, per le competizioni riguardanti le strade comunali o vicinali di un solo comune;

    b) province, nei rimanenti casi.

    2. Del provvedimento è data tempestiva comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza.

    3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), qualora la competizione interessi il territorio di più province, l'autorizzazione è rilasciata dalla provincia nella quale ha luogo la partenza, ovvero l'ingresso nel territorio regionale della gara, previa intesa con le altre province interessate.

    4. Le autorizzazioni devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle che coinvolgono il territorio di un solo comune, e almeno tenta giorni prima per quelle che coinvolgono il territorio di più comuni.

    5. Gli enti proprietari delle strade rispondono alla richiesta di nulla osta, di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda. In caso contrario il nulla osta si intende espresso.

    6. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

    .

    2. (Entrata in vigore e disposizioni transitorie). 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 2 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

  4. I procedimenti di autorizzazione che risultano in corso al momento di entrata in vigore della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni previgenti.

    @III. D.M. (Min. Trasp.) 23 dicembre 2002. Proroga dei termini previsti dall'art. 1 del decreto 2 agosto 2001, inerenti l'omologazione di barriere stradali di sicurezza (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 69 del 24 marzo 2003)

    1. Il termine di un anno previsto dall'art. 1 del decreto 2 agosto 2001 è sostituito con quello di un anno dalla pubblicazione del presente decreto, unicamente con riferimento alle seguenti tipologie di barriera: H4 bordo ponte, H3 spartitraffico, H3 bordo ponte, H2 bordo ponte, H2 spartitraffico, N2 bordo laterale, N2 spartitraffico, N1 bordo laterale.

    2. Resta invariata ogni altra disposizione contenuta nel...

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