Legislazione e prassi amministrativa

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine87-90

Page 87

@I. D.M. (Min. Amb.) 18 ottobre 2002. Contributi per l'acquisto di veicoli a minimo impatto ambientale, ai sensi dell'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n.426 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 291 del 12 dicembre 2002)

1. (Quote e limiti di finanziamento). Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti di cui al successivo art. 4, mutui per un importo complessivo determinato dal completo utilizzo dei previsti due limiti di impegno quindicennali di euro 2.788.867,25 per ciascuno degli anni 1999 e 2000, i cui oneri di ammortamento saranno posti direttamente a carico del bilancio dello Stato, destinati al parziale finanziamento dei costi derivanti dalle operazioni di acquisto o di locazione finanziaria (leasing finanziario) di veicoli a minimo impatto ambientale.

2. (Tipologie e definizioni). In base alla tipologia di alimentazione, le risorse di cui all'art. 1, a partire dal 2000 vengono ripartite per un minimo del 75% a favore di veicoli dotati di trazione elettrica/ibrida e per un massimo del 25% a favore di veicoli dotati di esclusiva alimentazione a metano o GPL o di veicoli dotati di alimentazione «bifuel».

Ai fini del presente decreto i veicoli oggetto di beneficio sono così definiti:

1) veicoli a trazione elettrica, quelli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo;

2) veicoli a trazione ibrida:

a) quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico finalizzato alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido);

b) quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico finalizzata direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);

c) quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico finalizzata sia alla trazione che alla produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti che mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale);

3) veicoli con esclusiva alimentazione a metano o GPL, quelli il cui motore termico è alimentato esclusivamente con gas naturale compresso (metano) ovvero con gas da petrolio liquefatto (GPL);

4) veicoli con alimentazione «bifuel», quelli dotati di un doppio sistema di alimentazione a benzina e metano oppure a benzina e GPL.

3. (Finanziamento). Il finanziamento massimo accordabile per l'acquisizione d ogni singolo veicolo è descritto nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto. Tale finanziamento può essere cumulato, salvo se diversamente disposto, da altre fonti di finanziamento, fino alla concorrenza dell'intero costo di acquisto o di locazione finanziaria del veicolo, Iva esclusa.

4. (Soggetti destinatari). I finanziamenti di cui all'art. 1 potranno essere concessi a regioni ed enti locali, alle loro aziende, alle società per azioni e a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale esercenti servizi di pubblica utilità, alle società per azioni esercenti servizi di pubblica utilità a carattere nazionale, ad altre persone giuridiche di diritto privato gestori di un servizio pubblico sulla base di specifico contratto di servizio, con sede legale o operativa nel territorio dei comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti, nei comuni che fanno parte delle isole minori ove sono presenti aree marittime protette, nei comuni che fanno parte delle aree naturali protette iscritte nell'elenco ufficiale di cui alla deliberazione n. 18 del 20 luglio 2000 della Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che recepisce il decreto del Ministero dell'ambiente del 2 dicembre 1996 e nelle zone individuate nei piani regionali di risanamento e tutela della qualità dell'aria approvati dalle regioni.

5. (Modalità di finanziamento). I finanziamenti di cui all'art. 1 sono destinati, sulla base dei criteri di cui all'art. 2, al rinnovo del parco veicoli a propulsione tradizionale, all'acquisto o alla locazione finanziaria (leasing finanziario) di veicoli a minimo impatto ambientale.

Le istanze, corredate da una fotocopia della dichiarazione o certificato di conformità del veicolo e da una dichiarazione della casa costruttrice attestante il tipo di veicolo come sopra individuato dagli articoli 2 e 3, dovranno essere presentate direttamente alla Cassa depositi e prestiti che, sulla base delle specificità di ogni singolo beneficiario e della tipologia di intervento, acquisirà la documentazione necessaria alla definitiva concessione del finanziamento ed alla sua successiva erogazione. A tal fine si farà riferimento, per quanto compatibili e non in contrasto con il presente decreto, alle procedure previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto 7 gennaio 1998 del Ministro del tesoro e successive modificazioni ed integrazioni recante «Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti».

Ad avvenuta concessione, il finanziamento verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:

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