Legislazione e prassi amministrativa

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine345-354

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@I. Proposta di direttiva (Parl. e Cons. CE) 7 dicembre 2000. Modifica della direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate (G.U.C.E. del 27 marzo 2001 n. C 96 E)

1. La direttiva 91/671/CEE è modificata come segue:

1) Il titolo è sostituito dal seguente: «per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli».

2) Gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

Articolo 1.

1. La presente direttiva si applica a qualsiasi veicolo a motore delle categorie M1, M2, M3 e N1, N2 e N3, definite nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE (1), destinato a circolare su strada, munito di almeno quattro ruote e avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 Km/h.

2. Ai sensi della presente direttiva:

- in relazione ai veicoli delle categorie M1 e N1, le definizioni dei sistemi di ritenuta, incluse le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per bambini, e relativi componenti, sono quelle riportate nell'allegato I della direttiva 77/541/CEE (2);

- «rivolto all'indietro», significa orientato nella direzione opposta alla normale direzione di marcia del veicolo.

3. I sistemi di ritenuta per bambini si suddividono in cinque «gruppi di massa»:

a) Gruppo 0 per i bambini di massa inferiore a 10 kg;

b) Gruppo 0+ per i bambini di massa inferiore a 13 kg;

c) Gruppo I per i bambini di massa corporea tra 9 kg e 18 kg;

d) Gruppo II per i bambini di massa compresa tra 15 kg e 25 kg;

e) Gruppo III per i bambini di massa compresa tra 22 kg e 36 kg.

I sistemi di ritenuta per bambini possono essere suddivisi in due classi:

a) un sistema integrale, che può includere una combinazione di cinghie o di componenti flessibili con una fibbia di sicurezza, dispositivi di regolazione, parti di fissaggio e, in alcuni casi, un sedile supplementare e/o uno schermo di protezione, che possono essere ancorati mediante la propria o le proprie cinghie integrali;

b) un sistema non integrale, che può includere un sistema di ritenuta parziale, che, se usato in combinazione con una cintura di sicurezza per adulti, passa attorno al corpo del bambino o blocca il dispositivo in cui quest'ultimo è collocato, formando un sistema completo di ritenuta per bambini.

Articolo 2

1. Nel caso dei veicoli di categoria M1 e N1, gli Stati membri prescrivono che tutti gli occupanti dei veicoli che circolano su strada utilizzino, se disponibili, i sistemi di ritenuta. I bambini di età pari o superiore a 12 anni possono utilizzare una cintura di sicurezza per adulti omologata.

I bambini di età inferiore a 12 anni devono essere assicurati al sedile mediante un sistema di ritenuta per bambini, separato da o usato in combinazione con una cintura di sicurezza per adulti, e adeguato alla massa del bambino quale definita all'articolo 1, paragrafo 3. I bambini di età inferiore a 12 anni ma di massa superiore a 36 kg possono utilizzare una cintura di sicurezza per adulti.

I bambini di età inferiore a tre anni non possono viaggiare su veicoli della categoria M1 - fatta eccezione per i taxi - se tali veicoli non sono muniti di adeguati sistemi di ritenuta per bambini.

I bambini non possono essere trasportati sul sedile anteriore del passeggero in un veicolo provvisto di air-bag per tale sedile utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro, a meno che l'air-bag non sia stato disattivato.

I sistemi di ritenuta per bambini utilizzati devono essere omologati conformemente al regolamento UN-ECE n. 44/03, e successive modifiche, o a un testo equivalente.

2. Nel caso di veicoli di categoria M2, M3, N2 e N3, gli Stati membri devono esigere che tutti i conducenti e gli occupanti utilizzino le cinture di sicurezza montate sul veicolo quando quest'ultimo circola su strada.

I passeggeri devono essere informati della norma che prescrive l'uso delle cinture di sicurezza quando sono seduti e il veicolo è in movimento.L'informazione può essere fornita:

- dal conducente;

- dal bigliettaio, dalla guida o da una persona designata come capo gruppo;

- mediante sistemi audiovisivi (ad es., video);

- mediante schede e/o pittogrammi apposti in modo ben visibile su ogni sedile.

  1. L'articolo 4 è soppresso.

    2. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un anno dalla pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee entro il 1° gennaio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    3. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

    4. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    @II. Posizione Comune (Cons. CE) 16 ottobre 2001, n. 4/2002 in vista dell'adozione della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (G.U.C.E. dell'11 gennaio 2002 n. C 9)

    1. Gli allegati I e VII della direttiva 70/220/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

    2. 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro nove mesi dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano queste misure, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

  2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

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    3. La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

    4. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    (Si omette l'allegato)

    @III. D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474. Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 25 del 30 gennaio 2002)

    1. (Autorizzazione alla circolazione di prova). 1. L'obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, non sussiste per i seguenti soggetti, se autorizzati alla circolazione di prova ai sensi del presente articolo:

    a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;

    b) le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;

    c) le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;

    d) gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.

  3. L'autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ha validità annuale.

  4. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità per il rilascio, la revoca ed il rinnovo dell'autorizzazione.

  5. L'autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta ed è tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo è presente il titolare dell'autorizzazione medesima o un suo dipendente munito di apposita delega ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione, purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione e il collaboratore sia munito di delega.

  6. A chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso si applicano le sanzioni previste dall'articolo 98, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

    2. (Targhe di prova). 1. Il veicolo che circola su strada per le esigenze di cui al comma 1, dell'articolo 1, munito dell'autorizzazione, espone posteriormente una targa, trasferibile da veicolo a veicolo insieme con la relativa autorizzazione, recante una sequenza di caratteri alfanumerici corrispondente al numero dell'autorizzazione medesima. Per gli autotreni o autoarticolati, la targa è applicata posteriormente al veicolo rimorchiato. In caso di omissione, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 100, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  7. Il Ministero delle...

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