Legislazione e prassi amministrativa

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@I. D.M. (Min. trasp.) 19 novembre 2004. Recepimento della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e di abrogazione della direttiva 74/150/CEE (Suppl. ord. n. 65 alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 88 del 16 aprile 2005).

1. (Campo di applicazione). 1. Il presente decreto si applica all'omologazione dei veicoli, costruiti in una sola tappa o in più tappe, definiti all'articolo 2, lettera d), aventi una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, ed all'omologazione CE dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche previsti per tali veicoli.

  1. Il presente decreto non si applica: a) all'approvazione dei veicoli singoli. Tuttavia talune categorie di veicoli che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto e per le quali è obbligatoria l'omologazione CE possono essere oggetto di tale procedura;

    b) alle macchine progettate appositamente per usi forestali, quali le macchine a strascico (skidder) o autocaricanti (forwarder) per l'esbosco, come definito dalla norma ISO 6814:2000;

    c) alle macchine forestali costruite su telai di macchine per movimento terra definite della norma ISO 6165:2001; d) alle macchine intercambiabili completamente portate durante la circolazione stradale.

    2. (Definizioni). 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

    a) «omologazione CE del tipo»: la procedura tramite la quale l'autorità competente per l'omologazione CE del tipo, di cui alla lettera s) del presente comma, certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme ai requisiti tecnici del presente decreto; l'omologazione CE dei sistemi, componenti e delle entità tecniche può anche essere denominata «omologazione CE del componente»;

    b) «omologazione CE del tipo in più fasi»: la procedura tramite la quale l'autorità competente per l'omologazione CE del tipo, di cui alla lettera s) del presente comma, certifica che, a seconda dello stato di completamento, un tipo di veicolo incompleto o completato è conforme ai requisiti tecnici del presente decreto;

    c) «approvazione di veicoli singoli»: la procedura tramite la quale l'autorità competente per l'omologazione CE del tipo, di cui alla lettera s) del presente comma, certifica che un veicolo approvato individualmente è conforme alle norme nazionali;

    d) «veicolo»: qualsiasi trattore, rimorchio o macchina intercambiabile trainata completi, incompleti o completati, destinati ad essere utilizzati nell'attività agricola o forestale; e) «categoria del veicolo»: l'insieme dei veicoli che possiedono caratteristiche di progettazione identiche;

    f) «tipo di veicolo»: i veicoli di una determinata categoria, identici almeno per gli aspetti essenziali di cui all'allegato II, capitolo A. Un tipo di veicolo può comprendere le varianti e le diverse versioni di cui all'allegato II, capitolo A; g) «veicolo base»: qualsiasi veicolo incompleto il cui numero di identificazione sia mantenuto nelle varie fasi del procedimento di omologazione CE del tipo in più fasi;

    h) «veicolo incompleto»: qualsiasi veicolo che, per poter essere conforme a tutte le prescrizioni del presente decreto, deve essere completato in almeno una fase successiva; i) «veicolo completato»: il veicolo che risulta dal procedimento di omologazione del tipo in più fasi e che è conforme a tutte le prescrizioni corrisondenti del presente decreto;

    l) «trattore»: qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o a cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori;

    m) «rimorchio»: qualsiasi rimorchio agricolo o forestale, essenzialmente destinato al trasporto di carichi e progettato per essere impiegato unitamente ad un trattore a fini agricoli o forestali. Rientrano in questa categoria i rimorchi il cui carico è in parte trasportato dal veicolo trattore. Sono considerati come i rimorchi agricoli o forestali tutti i veicoli trainati da un trattore e muniti di strumenti fissi se il rapporto tra la massa totale tecnicamente ammissibile e la massa a vuoto di tali veicoli è superiore o uguale a 3,0 e se non sono progettati per la lavorazione di materiali;

    n) «macchina intercambiabile trainata»: qualsiasi macchina intercambiabile trainata impiegata nell'attività agricola o forestale, progettata per essere trainata da un trattore e che modifica la funzione di quest'ultimo oppure apporta una nuova funzione: essa può inoltre essere dotata di una piattaforma di carico concepita e realizzata per accogliere gli attrezzi ed i dispositivi necessari per l'esecuzione del lavoro, nonché per il deposito temporaneo delle materie prodotte o necessarie durante il lavoro. Sono considerati come macchine intercambiabili trainate tutti i veicoli agricoli o forestali trainati da un trattore e muniti di strumenti fissi o progettati per la lavorazione di materiali, se il rapporto tra la massa totale tecnicamente ammissibile e la massa a vuoto di tali veicoli è inferiore a 3,0;

    o) «sistema»: una serie di dispositivi combinati per svolgere una determinata funzione del veicolo;

    p) «componente»: un dispositivo destinato a far parte di un veicolo, il quale può essere omologato indipendentemente dal veicolo;

    q) «entità tecnica»: un dispositivo destinato a far parte di un veicolo, che può essere omologato separatamente, ma soltanto in relazione a uno o più tipi determinati di veicolo; r) «costruttore»: la persona fisica o giuridica che è responsabile nei confronti delle autorità competenti per l'omologazione CE del tipo di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e per garantire la conformità della produzione indipendentemente dal coinvolgimento diretto o meno della suddetta persona fisica o giuridica in tutte le fasi della rea- Page 762 lizzazione di un veicolo, di un sistema, di un componente o di un'entità tecnica. Sono considerati costruttori anche le persone fisiche o giuridiche che progettano o fanno progettare, realizzano o fanno realizzare per uso personale un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica, e le persone fisiche o giuridiche che, al momento dell'immissione sul mercato o della messa in circolazione di un veicolo, di un sistema, di un componente o di un'entità tecnica sono responsabili della conformità al presente decreto;

    s) «mandatario del costruttore»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità europea, debitamente designata dal costruttore affinché lo rappresenti presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed agisca a suo nome nel settore contemplato dal presente decreto. Di seguito, qualsiasi riferimento al termine «costruttore» deve essere inteso al costruttore o al suo mandatario;

    t) «messa in circolazione»: il primo utilizzo di un veicolo, all'interno di uno stato membro della Comunità europea, conformemente alla sua destinazione. Per i veicoli che, anteriormente al primo utilizzo, non necessitano di installazioni o regolazioni da parte del costruttore o di terzi da esso designati, si considera come messa in circolazione la prima registrazione o immissione sul mercato;

    u) «autorità competente per l'omologazione CE del tipo, ovvero l'autorità dello Stato responsabile di tutti gli aspetti dell'omologazione di un tipo di veicolo, di sistema, di componente e di entità tecnica, che rilascia e, se necessario, revoca le omologazioni CE del tipo, assicura il collegamento con le analoghe autorità competenti degli altri Stati membri della Comunità europea e verifica le disposizioni prese dai costruttori per assicurare la conformità della produzione», in prosieguo «autorità competente»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale della Motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre; v) «servizio tecnico, ovvero l'organismo o l'ente designato come laboratorio di prova per l'esecuzione di prove o ispezioni a nome dell'autorità competente»; i seguenti Uffici tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per tutte le procedure di prova previste dal presente decreto:

    1) la Direzione generale della Motorizzazione e della Sicurezza del trasporto terrestre -Roma,

    2) il Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD) - Roma,

    3) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Torino,

    4) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Milano,

    5) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Brescia,

    6) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Verona,

    7) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Bolzano,

    8) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Bologna,

    9) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Pescara,

    10) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Napoli,

    11) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Bari,

    12) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Palermo,

    13) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Catania; z) «direttive particolari», in prosieguo «direttive CE particolari»: le direttive di cui all'allegato II, capitolo B;

    aa) «scheda di omologazione CE del tipo»: le schede di cui all'allegato II, capitolo C o all'allegato corrispondente di una direttiva CE particolare, indicanti le informazioni che l'autorità competente deve fornire;

    bb) «scheda informativa»: una delle schede che figurano nell'allegato I o nel corrispondente allegato di una direttiva CE particolare, nella quale sono elencate le informazioni che il...

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