Legislazione e prassi amministrativa

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine983-988

Page 983

@I. D.M. 31 luglio 2008. Approvazione della guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO2, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84, riguardante il regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE (Gazzetta Ufficiale Serie gen.n. 211 del 9 settembre 2008)

1. 1. È approvata la guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO2 riportata nell'allegato 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

@II. D.L.vo 4 agosto 2008, n. 144. Attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 218 del 17 settembre 2008)

1. (Ambito di applicazione). 1. Il presente decreto disciplina i controlli sui conducenti, le imprese e i veicoli di tutte le categorie di trasporto che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985.

2. (Autorità competenti). 1. Le funzioni dell'Ufficio di coordinamento di cui all'articolo 7 della direttiva 2006/22/CE sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri e i trasporti intermodali - Direzione generale del trasporto stradale, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie in dotazione a legislazione vigente.

  1. L'Ufficio di coordinamento:

    a) assicura il coordinamento con gli organismi corrispondenti degli altri Stati membri nelle azioni intraprese ai sensi dell'articolo 8;

    b) definisce gli obiettivi dell'attività nazionale di controllo;

    c) trasmette alla Commissione i dati statistici biennali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006;

    d) rappresenta l'organismo principale di riferimento per la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri.

  2. Le attività di controllo su strada e le attività di controllo presso i locali delle imprese ai sensi dell'articolo 1, da chiunque svolte, sono pianificate e coordinate rispettivamente, dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

  3. Sono in ogni caso fatte salve le specifiche competenze ed attribuzioni previste dalle disposizioni normative vigenti, in materia di controlli su strada e presso la sede delle imprese, per ambiti di applicazione diversi da quelli del presente decreto.

    3. (Sistemi di controllo). 1. I controlli, sia su strada che nei locali delle imprese, di tutte le categorie di trasporto di cui all'articolo 1, sono effettuati, ogni anno, almeno sul 2 per cento dei giorni di lavoro effettivo dei conducenti di veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85. La percentuale sarà portata al 3 per cento, dopo il 1º gennaio 2010. A partire dal 2012, la percentuale minima di controlli da effettuare potrà essere aumentata al 4 per cento in base alle indicazioni che potrà dare la Commissione europea conformemente a quanto disposto con l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE.

  4. Nell'ambito del numero totale dei controlli di cui al comma 1, almeno il 30 per cento del numero totale di giorni lavorativi controllati è verificato su strada e almeno il 50 per cento nei locali delle imprese.

    4. (Determinazione del numero dei controlli). 1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica all'Ufficio di coordinamento, entro il mese di gennaio di ogni anno, i dati relativi al numero complessivo dei giorni di lavoro che ciascun conducente deve effettuare nel periodo di riferimento.

  5. L'individuazione dei veicoli soggetti ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85 è effettuata, al 31 dicembre di ogni anno, sulla base dei dati di immatricolazione dei veicoli registrati nel sistema informatico del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità alle indicazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dello stesso regolamento (CE) n. 561/2006.

  6. In relazione ai dati di cui al presente articolo, l'Ufficio di coordinamento determina il numero minimo dei controlli da garantire ai sensi dell'articolo 3.

    5. (Comunicazione dei dati relativi ai controlli). 1. Il Ministero dell'interno ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 31 marzo di ogni anno, comunicano all'Ufficio di coordinamento i dati e le informazioni di loro competenza, riferiti all'anno precedente, utilizzando il formulario approvato con decisione 93/173/CEE della Commissione, del 22 febbraio 1993.

  7. L'Ufficio di coordinamento, sulla base dei suddetti dati, comunica alla Commissione, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, le informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione ivi prevista.

    6. (Controlli su strada). 1. I controlli su strada sono effettuati in luoghi ed orari diversi e riguardano una parte sufficientemente estesa della rete stradale, in modo da ostacolare l'aggiramento dei posti di controllo e le relativePage 984 operazioni sono condotte in modo che vengano verificati almeno i punti elencati nella Parte A dell'Allegato I. Se la situazione lo rende necessario, il controllo può essere concentrato su un punto della Parte A dell'Allegato I.

  8. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, i controlli su strada sono eseguiti senza discriminazioni. In particolare, nessuna discriminazione può essere operata in relazione al paese di immatricolazione del veicolo, al paese di residenza del conducente, al paese di stabilimento dell'impresa, al punto di partenza e destinazione del viaggio, al tipo di tachigrafo.

  9. I controlli vengono effettuati seguendo un criterio di rotazione casuale, con un adeguato equilibrio geografico. I posti di controllo sono effettuati sulle strade, presso le stazioni di servizio o le aree di parcheggio; quando è necessario a tutelare l'incolumità delle persone o la sicurezza della circolazione, i veicoli da controllare possono essere indirizzati in luoghi sicuri situati nelle loro vicinanze.

  10. Nel corso delle operazioni di controllo su strada sono inoltre rilevate le informazioni relative al tipo di strada, ossia se si tratta di autostrada, strada statale o secondaria, al Paese in cui è stato immatricolato il veicolo sottoposto a controllo ed al tipo di tachigrafo se analogico o digitale.

  11. Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i verbali loro rilasciati dagli organismi di controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai controlli effettuati.

  12. Al fine di agevolare le operazioni di controllo di cui al presente articolo, è stabilito un modello di lista di controllo, da adottarsi con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

    7. (Controlli nei locali delle imprese). 1. I controlli nei locali delle imprese sono svolti in modo che vengano verificati almeno i punti elencati nella parte A e B dell'allegato I.

  13. Nel corso delle operazioni di controllo nei locali delle imprese sono inoltre rilevate le informazioni relative al tipo di attività di trasporto, ossia se si tratta di attività a livello nazionale o internazionale, passeggeri o merci, per conto proprio o per conto terzi, alle dimensioni del parco veicoli dell'impresa ed al tipo di tachigrafo se analogico o digitale.

  14. Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i verbali loro rilasciati dagli organismi di controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai controlli effettuati.

  15. Al fine di agevolare le operazioni di controllo di cui al comma 3, è stabilito un modello di lista di controllo, da adottarsi con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

  16. I controlli nei locali delle imprese si effettuano, inoltre, quando siano state accertate su strada gravi infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 o al regolamento (CEE) n. 3821/85; a tal fine il Ministero dell'interno comunica ogni tre mesi all'Ufficio di coordinamento l'elenco delle imprese...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT