Legislazione e documentazione
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Arch. nuova proc. pen. 3/2018
Legislazione
e documentazione
I
D.L.vo 1 marzo 2018, n. 21. Disposizioni di attuazione del prin-
cipio di delega della riserva di codice nella materia penale a
norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23
giugno 2017, n. 103 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 68 del 22
marzo 2018).
1. (Principio della riserva di codice). 1.Dopo l’articolo 3 del co-
dice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398,
è inserito il seguente:
«Art. 3 bis. (Principio della riserva di codice). Nuove dispo-
sizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordi-
namento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite
in leggi che disciplinano in modo organico la materia.».
2. (Modifiche in materia di tutela della persona). 1. Al codice
penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, so-
no apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 289 bis è inserito il seguente:
«Art. 289 ter. (Sequestro di persona a scopo di coazione).
Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289 bis e 630,
sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di
ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine
di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione
internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o
una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto
o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona se-
questrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione
da venticinque a trenta anni.
Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell’ar-
ticolo 289 bis.
Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste
dall’articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.»
b) al secondo comma dell’articolo 388, dopo le parole: «a chi
elude» sono inserite le seguenti: «l’ordine di protezione previsto
dall’articolo 342 ter del codice civile, ovvero un provvedimento
di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione
personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora»;
c) dopo l’ articolo 570 è inserito il seguente:
«Art. 570 bis (Violazione degli obblighi di assistenza familiare
in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio). - Le
pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si
sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno
dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili
o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura
economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento
condiviso dei figli.».
d) dopo l’articolo 586 è inserito il seguente:
«Art. 586 bis. (Utilizzo o somministrazione di farmaci o di
altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli
atleti). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con
la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582
a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume
o favorisce comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze biolo-
gicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi
previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni pa-
tologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o
biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agoni-
stiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei
controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze.
La pena di cui al primo comma si applica, salvo che il fatto co-
stituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche
mediche ricomprese nelle classi previste dalla legge non giusti-
ficate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condi-
zioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare
le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare
i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.
La pena di cui al primo e secondo comma è aumentata:
a) se dal fatto deriva un danno per la salute;
b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;
c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipen-
dente del Comitato olimpico nazionale italiano ovvero di una fe-
derazione sportiva nazionale, di una società, di un’associazione o
di un ente riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.
Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanita-
ria, alla condanna consegue l’interdizione temporanea dall’eser-
cizio della professione.
Nel caso previsto dal terzo comma, lettera c), alla condanna
consegue l’interdizione permanente dagli uffici direttivi del Co-
mitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive na-
zionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti
dal Comitato olimpico nazionale italiano.
Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca
dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose ser-
vite o destinate a commettere il reato.
Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologica-
mente o biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate
dalla legge, che siano idonei a modificare le condizioni psicofisi-
che o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni
agonistiche degli atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei
controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze, attraverso canali di-
versi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospeda-
liere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che
detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul
paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la
multa da euro 5.164 a euro 77.468.»;
e) dopo il Capo I del Titolo XII del Libro II è inserito il se-
guente:
«Capo I bis Dei delitti contro la maternità
Art. 593 bis. (Interruzione colposa di gravidanza). Chiun-
que cagiona a una donna per colpa l’interruzione della gravidan-
za è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Chiunque cagiona a una donna per colpa un parto prematuro
è punito con la pena prevista dal primo comma, diminuita fino
alla metà.
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