Legislazione e documentazione

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Arch. giur. circ. ass. e resp. 12/2018
Legislazione
e documentazione
I
Provv. (Ivass) 2 agosto 2018, n. 76. Modif‌iche e integrazioni
al regolamento Isvap n. 9 del 14 novembre 2007 recante la
disciplina dell’uso di denominazione assicurativa ai sensi
dell’articolo 308, comma 3, del decreto legislativo 7 settem-
bre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. Modi-
f‌iche e integrazioni al regolamento Isvap n. 23 del 9 maggio
2008 concernente la disciplina della trasparenza dei premi e
delle condizioni di contratto nell’assicurazione obbligatoria
per i veicoli a motore e natanti, di cui all’articolo 131 del
sicurazioni private. Modif‌iche e integrazioni al regolamento
Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 concernente la procedura di
presentazione dei reclami all’Isvap di cui all’articolo 7 del
assicurazioni private e la procedura di gestione dei reclami
da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari
di assicurazione (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 218 del 19
settembre 2018).
1. (Modif‌iche al regolamento ISVAP n. 9 del 14 novembre 2007).
1.L’art. 1 (Def‌inizioni) è modif‌icato come segue:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «"elenco annesso
al Registro": elenco in cui sono inclusi gli intermediari assicu-
rativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi con residenza o
sede legale in un altro Stato membro, ai sensi degli articoli 116
quater e 116 quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209»;
b) dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e bis) "intermediario": qualsiasi intermediario assicurativo,
intermediario riassicurativo e intermediario assicurativo a titolo
accessorio»;
c) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «"Registro" o
"RUI": Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo ac-
cessorio, e riassicurativi di cui all’art. 109 del decreto legislativo
2.All’art. 3 (Utilizzo riservato della denominazione assicura-
tiva), il comma 2 è sostituito dal seguente: «L’uso, nella ragione
o denominazione sociale e in qualsiasi comunicazione al pubbli-
co, delle parole o delle locuzioni indicate nell’art. 308, comma 2,
del decreto è riservato agli intermediari iscritti nel registro, in
coerenza con l’attività corrispondente alla sezione di apparte-
nenza, agli intermediari di assicurazione e riassicurazione con
residenza o sede legale in altri Stati membri inclusi nell’elenco
annesso al registro, ovvero ai periti assicurativi iscritti nel ruo-
lo».
3.All’art. 4 (Utilizzo legittimo delle parole o delle locuzioni
riservate per l’esistenza di controlli amministrativi), il comma
2 è sostituito dal seguente: «In deroga al disposto dell’art. 3,
comma 1, il termine "assicurazione" o altro termine equivalen-
te, privo di ulteriori specif‌icazioni, può essere utilizzato dagli
intermediari iscritti nel registro, a condizione che dalla docu-
mentazione informativa da consegnare ai contraenti risulti in
modo inequivoco l’esercizio dell’attività di intermediazione. Gli
intermediari iscritti nel registro come inoperativi possono con-
servare il termine "assicurazione" o altro termine equivalente,
privo di ulteriori specif‌icazioni, esclusivamente nella ragione o
denominazione sociale».
4. L’art. 5 (Utilizzo legittimo delle parole o delle locuzioni
riservate in base ad elementi di fatto) è modif‌icato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole: «I soggetti che non svolgono
attività assicurativa, riassicurativa, attività di intermediazione»,
sono aggiunte le parole: «o di distribuzione»; e dopo le parole:
«attività imprenditoriali o professionali diverse dall’attività as-
sicurativa, riassicurativa, di intermediazione», sono aggiunte
le parole: «o di distribuzione» e dopo la parola «assicurativa» è
aggiunta la parola «o riassicurativa»;
b) al comma 2, lettera a), la parola «intermediazione» è so-
stituita dalla parola «distribuzione».
2. (Modif‌iche al regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008).
1.L’art. 2 (Def‌inizioni) è modif‌icato come segue:
a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «"intermediari":
le persone f‌isiche o le società, iscritte nel Registro degli inter-
mediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di
b) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «"intermediario
operante in rapporto diretto con l’impresa": l’intermediario
iscritto nelle sezioni A, B, D o F del Registro degli intermedia-
ri assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di
che, in virtù di mandati o di accordi stipulati con le imprese
di assicurazione, riceve dalle stesse provvigioni per l’attività
svolta».
2.All’art. 6 (Preventivo gratuito personalizzato sul sito inter-
net), comma 2, lettera b), le parole: «alla nota informativa pre-
contrattuale» sono sostituite dalle parole: «alla documentazione
informativa precontrattuale di cui all’art. 185 del Codice,».
3.L’art. 9 (Obblighi informativi a carico degli intermediari) è
modif‌icato come segue:
a) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «mediante adegua-
ta evidenziazione nell’ambito del sito internet» sono aggiunte le
parole: «o del prof‌ilo di social network»;
b) al comma 4, le parole: «all’art. 60, commi 2 e 3, del rego-
lamento n. 5 del 16 ottobre 2006» sono sostituite dalle parole:
«all’art. 73, commi 3, 4 e 5 del regolamento IVASS n. 40 del 2
agosto 2018»;
c) al comma 5, le parole: «il modello n. 7B allegato al rego-
lamento n. 5 del 16 ottobre 2006» sono sostituite dalle parole:
«l’allegato 4 al regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018».
3. (Modif‌iche al regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008).
1.L’art. 2 (Def‌inizioni), comma 1, è modif‌icato come segue:
a) la lettera g bis) è sostituita dalla seguente: «"dipenden-
ti e collaboratori": i soggetti che, dietro compenso, su incarico
degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del registro,
svolgono l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurati-
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va all’interno o, se iscritti nella sezione E del registro, fuori dai
locali dell’intermediario per il quale operano, inclusi gli interme-
diari assicurativi a titolo accessorio»;
b) alla lettera i ter), le parole: «regolamento ISVAP n. 5 del 16
ottobre 2006» sono sostituite dalle parole: «regolamento IVASS
n. 40 del 2 agosto 2018»;
c) dopo la lettera m) è inserita la seguente:
«m bis): "intermediario assicurativo a titolo accessorio": l’in-
termediario assicurativo, come def‌inito dall’art. 1, lettera cc sep-
d) la lettera n) è sostituita dalla seguente: «"intermediari as-
sicurativi" o "intermediari": le persone f‌isiche o le società iscritte
nel registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo acces-
sorio, e riassicurativi, di cui all’art. 109 del decreto legislativo 7
e) alla lettera n bis), le parole: «all’art. 116» sono sostituite
dalle parole: «agli articoli 116 quater e 116 quinquies»;
f) la lettera t) è sostituita dalla seguente: «"prodotti di in-
vestimento assicurativo": i prodotti di cui all’art. 1, comma 1,
g) la lettera t quater) è sostituita dalla seguente: «"registro":
il registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo acces-
sorio, e riassicurativi di cui all’art. 109 del decreto legislativo 7
h) la lettera v) è soppressa.
2.All’art. 4 (Presentazione dei reclami), comma 2, la lette-
ra b) è sostituita dalla seguente: «i reclami concernenti l’ac-
certamento dell’osservanza delle disposizioni del testo unico
dell’intermediazione f‌inanziaria e delle relative norme di at-
tuazione disciplinanti la distribuzione di prodotti di investi-
mento assicurativo da parte dei soggetti abilitati alla distribu-
zione assicurativa di cui all’art. 1, lettera w bis), del testo unico
dell’intermediazione f‌inanziaria, e successive modif‌icazioni e
integrazioni».
3.All’art. 8 (Gestione dei reclami da parte delle imprese di
assicurazione), il comma 5 bis è modif‌icato come segue: dopo
le parole «le imprese pubblicano annualmente» è inserita la
seguente frase: «entro sessanta giorni dalla chiusura dell’anno
solare».
4.All’art. 10 decies (Informazioni sulla procedura reclami),
comma 1: le parole «al modello 7B allegato al regolamento ISVAP
n. 5 del 16 ottobre 2006» sono sostituite dalle parole «all’allegato
4 al regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018».
5.Dopo l’art. 10 quaterdecies (Gestione dei reclami relativi ai
comportamenti degli intermediari nell’ambito delle libere colla-
borazioni) è inserito il seguente articolo:
«Art. 10 quindecies (Disposizioni applicabili alla gestione dei
reclami relativi ai comportamenti degli intermediari assicurativi
atitolo accessorio iscritti nella sezione F del registro). - Le dispo-
sizioni del presente capo che disciplinano la gestione dei reclami
relativi ai comportamenti degli intermediari iscritti nellasezione
A del registro si applicano alla gestione dei reclami relativi ai
comportamenti degli intermediari a titolo accessorio iscritti nel-
la sezione F del registro».
4. (Pubblicazione ed entrata in vigore). 1. Il presente provve-
dimento è pubblicato nella Gazzetta Uff‌iciale della Repubblica
italiana, nel bollettino e sul sito internet dell’IVASS ed entra in
vigore il 1° ottobre 2018.
2.Le imprese e gli intermediari assicurativi a titolo accesso-
rio si adeguano alle disposizioni di cui all’art. 3 entro il 23 feb-
braio 2019.
II
Provv. (Ivass) 2 agosto 2018, n. 40. Disposizioni in materia di
distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX
(Disposizioni generali in materia di distribuzione) del decre-
to legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicu-
razioni private (Suppl. ord. alla Gazzetta uff‌iciale n. 218 del 19
settembre 2018).
Parte I
DISPOSIZIONI DI
CARATTERE GENERALE
1. (Fonti normative). 1. Il presente Regolamento è adottato ai
sensi degli articoli 3, 5, 9, 109, 109 bis, 110, 111, 112, 114 bis, 116
quinquies, 119 bis, 119 ter, 120, 120 bis, 120 quater, 121 e 191 del
f‌icazioni e integrazioni, nonché ai sensi dell’art. 22, del decreto
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modif‌iche nella leg-
ge 17 dicembre 2012, n. 221.
2. (Def‌inizioni). 1.Ove non diversamente specif‌icato, ai f‌ini del
presente Regolamento valgono le def‌inizioni dettate dal decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modif‌icazioni e
integrazioni. In aggiunta, si intende per:
a) «aderente»: Il soggetto che valuta e liberamente decide di
usufruire della copertura di un contratto assicurativo collettivo,
manifestando un’espressa volontà e sostenendo in tutto o in par-
te, direttamente o indirettamente, l’onere economico del premio;
b) addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali
dell’intermediario per il quale operano»: gli intermediari, quali i
dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli
intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro degli
intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicura-
tivi, di cui all’art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, ovvero degli intermediari inseriti nell’Elenco annesso, che
svolgono l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa al
di fuori dei locali dove l’intermediario opera;
c) «addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali
in cui l’intermediario opera»: gli sportellisti bancari e postali, i
dipendenti, i collaboratori e gli altri incaricati degli intermediari
iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro degli interme-
diari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di
ovvero degli intermediari inseriti nell’Elenco annesso abilitati
ad operare nel territorio della Repubblica in stabilimento, che
svolgono l’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa
nei locali di tali intermediari;
d) «agenti»: gli intermediari che agiscono in nome o per con-
to di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;
e) «assicurazione obbligatoria della responsabilità civile deri-
vante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»: l’assi-
curazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi
dalla responsabilità del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui
f) «banche»: le banche autorizzate ai sensi dell’art. 14 del de-
creto legislativo 1°settembre 1993, n. 385;
g) «call center»: un insieme di risorse umane e di infrastrut-
ture specializzate che consente contatti e comunicazioni multi-
canale con i contraenti;
successive modif‌icazioni e integrazioni, recante il Codice delle

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