Legislazione e documentazione
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Arch. giur. circ. ass. e resp. 11/2018
Legislazione
e documentazione
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D.M.(Min. svil. econ.)19 luglio 2018. Disciplinare delle proce-
dure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l’of-
ferta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di
atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del
codice della strada (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 208 del 7
settembre 2018).
1.(Procedura di rilascio delle licenza individuale speciale).
1.Le licenze individuali speciali disciplinate dalla delibera
AGCOM 77/18/CONS con la quale è stato approvato il «Regola-
mento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio
di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni
connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del co-
dice della strada (art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
guenti tipologie:
A1 per la notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e
delle violazioni del codice della strada, in ambito nazionale;
A2 per la notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e
delle violazioni del codice della strada, in ambito regionale;
B1 per la notificazione a mezzo posta di violazioni del codice
della strada, in ambito nazionale;
B2 per la notificazione a mezzo posta di violazioni del codice
della strada, in ambito regionale.
2.Le domande per il rilascio delle licenze di cui al comma 1
sono presentate alla Divisione VI - servizi postali - della Direzione
generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffu-
sione e postali del Ministero dello sviluppo economico tramite
raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettro-
nica certificata all’indirizzo div.06.pec@mise.gov.it - in base agli
appositi modelli disponibili sul sito internet ministeriale.
3.Il termine per il rilascio della licenza individuale speciale
o per il rifiuto della stessa è di quarantacinque giorni, decorrenti
dal giorno di ricevimento della domanda da parte del Ministero.
4.Qualora la domanda non risulti completa, il termine di cui
al comma 2 resta sospeso fino al ricevimento di quanto richiesto
dal Ministero. Il mancato riscontro entro trenta giorni dal ricevi-
mento della richiesta comporta la rinuncia alla domanda.
5.L’offerta del servizio non può essere avviata prima del rila-
scio della licenza individuale speciale.
6.Il rilascio della licenza individuale speciale è soggetto al pa-
gamento di un contributo a titolo di rimborso spese per l’istruttoria
e di un contributo, da versare entro trenta giorni dal ricevimento
del provvedimento, dovuto per verifiche e controlli sulla permanen-
za dei requisiti richiesti per la licenza, relativo al primo anno di
decorrenza, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 261/1999.
2.(Requisiti per il rilascio della licenza individuale speciale).
1.I requisiti e le situazioni ostative per il rilascio della licenza in-
dividuale speciale sono previsti dall’art. 5 del Regolamento gene-
rale in materia di titoli abilitativi (di cui alla delibera n. 129/15/
CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dell’11
marzo 2015) e dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del Regolamento.
2.La licenza speciale può essere rilasciata anche all’operato-
re capogruppo per il servizio di notificazione svolto in modo con-
tinuativo e stabile con il medesimo segno distintivo e con un’or-
ganizzazione unitaria di più operatori postali che siano titolari di
licenza individuale rilasciata in base al Regolamento generale.
Al momento della presentazione della domanda l’operatore
capogruppo indica gli operatori postali, titolari di licenza indivi-
duale, che compongono l’organizzazione unitaria, incluse le sedi
mandatarie, e presenta la documentazione di natura contrattua-
le richiesta dall’art. 5, comma 4, del Regolamento per comprova-
re l’unitarietà di tale organizzazione.
L’operatore capogruppo titolare della licenza individuale
speciale comunica ogni variazione dell’organizzazione unitaria
fornendo gli estremi degli operatori che entrano a far parte della
rete e di quelli che ne escono.
3.I soggetti che intendono presentare la domanda devono
inoltre provare il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in regola con il pagamento dei contributi, previsti
dall’art. 15 del decreto legislativo n. 261/1999, a titolo di rimborso
spese per l’istruttoria e per verifiche e controlli relativo al primo
anno dal quale decorre la licenza speciale;
b) fornire, con riferimento all’attività di notifica per la quale
si chiede il rilascio della licenza, le informazioni di cui all’art.
5, commi 8 e 9, del Regolamento generale di cui alla delibera
129/15/CONS e trasmettere i segni distintivi (marchio e logo)
che saranno utilizzati per fornire il servizio;
c) affidabilità.
1 - Per la licenza del tipo A1 tale requisito si attesta tramite
fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta per un
importo pari ad euro 100.000,00 rilasciata da banche, società as-
sicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva
o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti
a revisione contabile da parte di una società di revisione.
2 - Per la licenza del tipo A2 tale requisito si attesta tramite
la fideiussione di cui al punto 1, per un importo pari ad euro
20.000,00 con il limite di euro 100.000,00 ove sia chiesto il rila-
scio di più licenze a livello regionale.
3 - Per la licenza del tipo A1 occorre la presentazione di bi-
lanci depositati nel registro delle imprese ovvero, per i soggetti
non obbligati al deposito annuale del bilancio di esercizio presso
il suddetto registro, una dichiarazione, resa ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sul fatturato globale
d’impresa realizzato negli ultimi due esercizi il cui ammontare non
risulti inferiore alla soglia minima stabilita in euro 1.000.000,00.
4 - Per la licenza del tipo A2 occorre la presentazione di bi-
lanci di cui al punto 3, ovvero, la dichiarazione sul fatturato glo-
bale d’impresa il cui ammontare non risulti inferiore alla soglia
minima stabilita in euro 200.000,00.
5 - Per le licenze di tipo A1 e A2 occorre una dichiarazione
relativa alle situazioni di cui all’art. 80, comma 5, del decreto
legislativo n. 50/2016, dalla quale risulti:
a) l’assenza di gravi infrazioni alle norme in materia di sa-
lute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30,
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comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito
«Codice degli appalti»);
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione co-
atta amministrativa, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o di non avere in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo
restando quanto previsto dall’art. 110 del Codice degli appalti;
c) di non trovarsi in una delle situazioni che danno luogo
all’esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto,
previste dalla lettera l), del medesimo art. 80, comma 5, del Co-
dice degli appalti;
d) di non essere stato destinatario, nell’ultimo triennio pre-
cedente alla presentazione della domanda per il rilascio della
licenza individuale speciale, di provvedimenti definitivi di esclu-
sione da gare ad evidenza pubblica a causa di irregolarità contri-
butiva e/o false dichiarazioni accertate in via definitiva.
6 - Per la licenza del tipo B1 il richiedente attesta unicamen-
te il requisito indicato dalla lettera c), punto 3.
7 - Per la licenza del tipo B2 il richiedente attesta unicamen-
te il requisito indicato dalla lettera c), punto 4.
8 - Con specifico riferimento al procedimento di notifica a
mezzo posta, tutti i richiedenti la licenza speciale sono tenuti
a dimostrare, comunque entro e non oltre un anno dal rilascio
della licenza, il possesso delle certificazioni di qualità ISO 9001
e ISO 27001, anche in modalità multisito ove ne ricorrano le con-
dizioni ai sensi della specifica normativa tecnica;
d) professionalità.
Per tutte le tipologie di licenza speciale deve essere dimo-
strata con la produzione di dati di bilancio del biennio prece-
dente da cui risulti l’attività svolta nel settore postale relativa
ad invii certificati e registrati per una percentuale del fatturato
totale non inferiore al 10% del biennio; ovvero, l’attività svolta
attraverso messi notificatori comprovata da almeno tre attesta-
zioni positive qualificate, per un importo non inferiore al 10% del
fatturato totale nel biennio. Per attestazioni qualificate si inten-
dono quelle relative ad affidamenti da parte di pubbliche ammi-
nistrazioni, enti locali, compagnie di servizi di pubblica utilità e,
più in generale, grandi utenti;
e) onorabilità.
1 - Per tutte le tipologie di licenza speciale i richiedenti for-
niscono le seguenti dichiarazioni previste dall’art. 8 del Regola-
mento e richiamate anche nel presente disciplinare:
non aver commesso violazioni definitivamente accertate, nel
triennio anteriore alla data della domanda per il rilascio della
licenza, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui risiedono;
non aver subito, nel triennio anteriore alla domanda, l’appli-
cazione di sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione;
aver adempiuto, all’interno delle proprie strutture aziendali,
agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
non aver commesso una grave negligenza nell’esecuzione
delle prestazioni affidate da una pubblica amministrazione nel
triennio anteriore alla data della domanda;
non versare in stato di interdizione legale o di interdizione
temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese ovvero di incapacità a contrarre con le pubbliche am-
ministrazioni, di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di
durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;
non essere stato e non essere sottoposto a misure di preven-
zione personale o reale, anche in forza di un provvedimento non
ancora definitivo, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione
ai sensi dell’art. 178 c.p.;
essere in regola con il pagamento, ove dovuto, dei contributi
alle spese di funzionamento dell’Autorità; al finanziamento del
costo di fornitura del servizio universale ai sensi dell’art. 10,
comma 2, del decreto legislativo n. 261/1999; alle spese per l’i-
struttoria, le verifiche e i controlli di cui all’art. 15, commi 1 e 2,
2 - I richiedenti forniscono apposita documentazione atte-
stante l’adozione di una struttura amministrativa che espleti il
controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni nor-
mative applicabili all’impresa ovvero di un modello organizzativo
ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
3.(Obblighi). 1.I soggetti titolari di licenza individuale speciale
sono tenuti al rispetto degli obblighi connessi al rilascio della li-
cenza individuale di cui all’art. 6 del Regolamento generale e di
quelli in materia di personale dipendente e di qualità del servizio
previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.
2.Ogni variazione delle informazioni di cui all’art. 5, commi
8 e 9, del Regolamento generale e di cui all’art. 2, comma 6, del
Disciplinare di cui al decreto del Ministero dello sviluppo econo-
mico del 29 luglio 2015 che sia intervenuta successivamente al
rilascio della licenza speciale, è comunicata al Ministero entro
trenta giorni dall’avvenuta variazione. Il Ministero, entro i suc-
cessivi trenta giorni, dispone gli opportuni aggiornamenti della
licenza.
4.(Validità della licenza speciale, modalità di rinnovo e cessio-
ne a terzi). 1. La licenza speciale, sia in ambito nazionale che
regionale, ha una validità non superiore a sei anni, ed è rinnova-
bile previa richiesta da presentare almeno novanta giorni prima
della scadenza.
2.La licenza speciale non può essere ceduta a terzi senza il
previo consenso del Ministero. Il soggetto interessato al suben-
tro deve essere in possesso dei requisiti, delle informazioni e dei
documenti di cui al precedente art. 2 e presentare la relativa do-
cumentazione.
5.(Procedure di diffida, sospensione e revoca della licenza).
1.Qualora l’Autorità, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, ac-
certi nel corso del triennio la seconda violazione degli obblighi di
cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento stesso, il Ministero, pre-
via richiesta dell’Autorità stessa, diffida il licenziatario dal vio-
lare nuovamente i suddetti obblighi ammonendolo che un’ulte-
riore violazione integrerà i presupposti della sospensione e della
revoca.
2.Le violazioni degli obblighi di cui al comma 1 comportano
la sospensione o la revoca della licenza ove risultino accertate
con provvedimento sanzionatorio dell’Autorità o con atto di con-
testazione qualora il destinatario si sia avvalso dell’istituto del
pagamento in misura ridotta (cd. oblazione).
3.Il Ministero, su proposta dell’Autorità, dispone:
a) la sospensione della licenza fino a novanta giorni in caso di
violazione per tre volte, nell’arco di tre anni, degli obblighi di fre-
quenza al corso di formazione nonché di quelli di realizzazione
del piano di gestione digitale del procedimento di notificazione
e di realizzazione del programma per l’associazione dei codici
relativi a tutti gli invii raccomandati, di cui rispettivamente agli
articoli 9, comma 1, lettera c), e 10, comma 1, lettere e) e g), del
Regolamento;
b) la revoca della licenza in caso di violazione per tre volte,
nell’arco di tre anni, degli obblighi di sottoscrivere esclusivamen-
te contratti di lavoro subordinato e di impiegare un numero di di-
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