Legislazione e documentazione

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Arch. giur. circ. ass. e resp. 6/2018
Legislazione
e documentazione
I
D.M. (Min. trasp.) 16 febbraio 2018. Finanziamento degli inter-
venti relativi a programmi straordinari di manutenzione della
rete viaria di province e città metropolitane (Gazzetta Uff‌icia-
le Serie gen. - n. 100 del 2 maggio 2018).
1. (Destinazione delle risorse). 1.La somma complessiva di 1.620
milioni di euro, ripartita in euro 120 milioni per l’anno 2018 e in
euro 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, è desti-
nata al f‌inanziamento degli interventi relativi a programmi stra-
ordinari di manutenzione della rete viaria di province e di città
metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni
Sardegna e Sicilia.
2.Gli Enti di cui al comma 1 assumono le funzioni di soggetti
attuatori per gli interventi compresi nei programmi ammessi a
f‌inanziamento nel rispetto delle procedure di cui al decreto legi-
slativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modif‌icazioni.
2. (Criteri di ripartizione delle risorse). 1. Le risorse di cui
all’art. 1 sono ripartite tra le province e le città metropolitane
sulla base dei parametri descritti nella nota metodologica di cui
all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente de-
creto, applicati ai seguenti criteri:
a) consistenza della rete viaria;
b) tasso di incidentalità;
c) vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico.
2.Per il calcolo del piano di riparto, a ciascun criterio sono
attribuiti i seguenti pesi di ponderazione, di cui all’allegato 2,
che costituisce parte integrante del presente decreto:
a) consistenza della rete viaria, peso del 78 per cento, artico-
lato nei seguenti parametri:
1. estensione chilometrica della intera rete stradale provin-
ciale e della quota parte ricadente in zona montana, peso del 50
per cento;
2. numero di veicoli circolanti per provincia, peso del 28 per
cento;
b) incidentalità, peso del 10 per cento, articolato secondo i
seguenti parametri:
1. numerosità degli incidenti per km di rete stradale;
2. numerosità dei morti per km di rete stradale;
3. numerosità dei feriti per km di rete stradale;
c) vulnerabilità per fenomeni di dissesto idrogeologico, peso
del 12 per cento, articolato nei seguenti parametri:
1. popolazione a rischio residente in aree a pericolosità da
frana su base provinciale, peso del 6 cento;
2. popolazione a rischio residente in aree a pericolosità
idraulica su base provinciale, peso del 6 per cento.
3. (Piano di riparto). 1.Ai f‌ini del trasferimento delle risorse di
cui all’art. 1 alle province ed alle città metropolitane, è appro-
vato il Piano di riparto di cui all’allegato 3, che costituisce parte
integrante del presente decreto, elaborato sulla base dei criteri e
dei pesi di ponderazione degli stessi e dei parametri di cui all’art.
2, nonchè degli indicatori riportati nell’allegato 2.
2.La Direzione generale per le strade e le autostrade e per
la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, sulla base del
riparto di cui all’allegato 3, all’impegno ed al trasferimento dei
f‌ianziamenti alle province ed alle città metropolitane, nel rispet-
to di quanto previsto dal presente decreto.
4. (Utilizzo delle risorse). 1.Le risorse di cui all’art. 1 sono utiliz-
zate esclusivamente per:
a) la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, i controlli
in corso di esecuzione e f‌inali, nonchè le altre spese tecniche ne-
cessarie per la realizzazione purchè coerenti con i contenuti e le
f‌inalità della legge e del presente decreto comprese le spese per
l’effettuazione di rilievi concernenti le caratteristiche geometri-
che fondamentali, lo stato/condizioni dell’infrastruttura, gli stu-
di e rilevazioni di traff‌ico, il livello di incidentalità, l’esposizione
al rischio idrogeologico;
b) la realizzazione degli interventi di manutenzione straor-
dinaria e di adeguamento normativo delle diverse componenti
dell’infrastruttura incluse le pavimentazioni, i ponti, i viadotti, i
manufatti, le gallerie, i dispositivi di ritenuta, i sistemi di smal-
timento acque, la segnaletica, l’illuminazione, le opere per la
stabilità dei pendii di interesse della rete stradale, i sistemi di
info-mobilità, le installazione di sensoristica di controllo dello
stato dell’infrastruttura;
c) la realizzazione di interventi di miglioramento delle con-
dizioni di sicurezza dell’infrastruttura esistente in termini di ca-
ratteristiche costruttive della piattaforma veicolare, ciclabile e
pedonale, della segnaletica verticale e orizzontale, dei manufatti
e dei dispositivi di sicurezza passiva installati nonchè delle opere
d’arte per garantire la sicurezza degli utenti;
d) la realizzazione di interventi di ambito stradale che pre-
vedono:
1. la realizzazione di percorsi per la tutela delle utenze deboli;
2. il miglioramento delle condizioni per la salvaguardia della
pubblica incolumità;
3. la riduzione dell’inquinamento ambientale;
4. la riduzione del rischio da trasporto merci inclusi i tra-
sporti eccezionali;
5. la riduzione dell’esposizione al rischio idrogeologico;
6. l’incremento della durabilità per la riduzione dei costi di
manutenzione.
2.Le risorse di cui all’art. 1 non sono utilizzabili per realizzare
nuove tratte di infrastrutture o interventi non di ambito stradale.
5. (Programmazione degli interventi e trasferimento delle ri-
sorse). 1. Sulla base del piano di riparto di cui all’allegato 3, a
decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, è assunto
l’impegno pluriennale delle risorse. Le risorse sono trasferite al-
le province ed alle città metropolitane interamente per ciascuna
annualità secondo il piano di riparto dopo l’approvazione dei pro-
grammi articolati per ciascuna annualità di f‌inanziamento, entro
il 30 giugno di ogni anno.

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