Legislazione e documentazione

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Arch. nuova proc. pen. 4/2017
Legislazione
e documentazione
I
D.L.vo 5 aprile 2017, n. 52. Norme di attuazione della Conven-
zione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli
Stati membri dell’Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 mag-
gio 2000 (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 97 del 27 aprile 2017).
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. (Oggetto). 1.Il presente decreto reca disposizioni per la com-
piuta attuazione della Convenzione relativa all’assistenza giudi-
ziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europe-
a, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000.
2. (Def‌inizioni). 1.Ai f‌ini del presente decreto, si intende per:
a) «convenzione»: la convenzione relativa all’assistenza
giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione
europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000;
b) «autorità competente di altro Stato Parte»: l’autorità che,
secondo l’ordinamento dello Stato nei cui confronti sia in vigore
la convenzione, è competente a dare assistenza ad una richiesta
proveniente dall’autorità giudiziaria o dal Ministro della giustizia;
c) «autorità richiedente»: l’autorità competente, secondo
l’ordinamento dello Stato Parte, a richiedere assistenza all’auto-
rità giudiziaria o al Ministro della giustizia.
3. (Richiesta di assistenza nei procedimenti per l’applicazione
di sanzioni amministrative). 1. Gli organi addetti al controllo
sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista
una sanzione amministrativa possono richiedere, per il tramite
del Ministro della giustizia, alla autorità competente di altro Sta-
to Parte il compimento degli atti di accertamento di cui all’arti-
colo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Con la richiesta so-
no trasmessi gli atti del procedimento a tal f‌ine necessari.
2.Il Ministro della giustizia dà corso alla richiesta se ritiene
che essa non comprometta la sovranità, la sicurezza o altri inte-
ressi essenziali dello Stato.
4. (Richiesta di altro Stato Parte nei procedimenti per l’appli-
cazione di sanzioni amministrative). 1.Il Ministro della giusti-
zia, ricevuta la richiesta dell’autorità competente di altro Stato
Parte per il compimento di atti di accertamento nell’ambito di
un procedimento amministrativo, ne dispone la trasmissione al
prefetto del luogo in cui devono essere compiuti gli atti richie-
sti, ovvero, quando tale luogo non è individuabile, al prefetto di
Roma, sempre che:
a) contro la decisione dell’autorità amministrativa sia am-
messo ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria;
b) l’esecuzione degli atti richiesti non comprometta la sovra-
nità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
2.Il prefetto si avvale, per l’esecuzione della richiesta, de-
gli organi delle singole amministrazioni pubbliche, che secondo
l’ordinamento interno hanno compiti di accertamento delle vio-
lazioni per cui è prevista una sanzione amministrativa. Si appli-
cano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. (Richiesta di assistenza per le notif‌icazioni a mezzo posta).
1.Le notif‌icazioni di atti di un procedimento penale o ammini-
strativo, quando il destinatario risiede o dimora abitualmente in
altro Stato Parte, sono effettuate a mezzo del servizio postale
o, quando possibile, a mezzo della posta elettronica certif‌icata.
2.L’autorità che procede fa richiesta di assistenza alla autorità
competente di altro Stato Parte aff‌inchè provveda alle necessarie
ricerche del destinatario o alla notif‌icazione con modalità diverse,
quando la notif‌icazione a mezzo del servizio postale non risulta
possibile, perchè l’indirizzo non è conosciuto o è incerto, ovvero è
inidonea ad assicurare la prova della conoscenza dell’atto.
3.L’atto da notif‌icare è tradotto nella lingua o in una delle
lingue dello Stato Parte, quando l’autorità che procede ha motivo
di ritenere che il destinatario non conosce la lingua italiana.
4.Se l’autorità che procede ha motivo di ritenere che il de-
stinatario non conosce neanche la lingua o le lingue dello Stato
Parte, cura la traduzione nella lingua che risulta essere dallo
stesso conosciuta.
6. (Assistenza all’autorità di uno Stato Parte per le notif‌icazio-
ni). 1.Sulla richiesta di assistenza relativa alla notif‌icazione de-
gli atti di un procedimento penale o amministrativo provvede il
procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo
del distretto in cui la notif‌icazione deve essere effettuata.
2.Il procuratore della Repubblica cura che l’atto sia tradotto,
quando ricorrono i casi di cui all’articolo 143 del codice di proce-
dura penale o vi è richiesta in tal senso dell’autorità richiedente
dello Stato Parte. Provvede inoltre a dare avviso al destinatario
che ha facoltà di richiedere informazioni circa il procedimento
all’autorità che ha fatto richiesta di assistenza per la notif‌icazione.
7. (Modalità di trasmissione della richiesta di assistenza). 1.Le
richieste di assistenza sono trasmesse dall’autorità giudiziaria
direttamente all’autorità competente dello Stato Parte unita-
mente alle indicazioni relative alle forme e ai modi previsti dalla
legge per l’assunzione dell’atto richiesto. Copia della richiesta è
trasmessa al Ministro della giustizia.
2.La trasmissione può essere effettuata con qualsiasi mez-
zo idoneo a garantire l’autenticità della documentazione e della
provenienza, anche con l’ausilio, se necessario, del Ministero
della giustizia.
3.Le richieste di assistenza dirette alle autorità del Regno
Unito e dell’Irlanda, f‌in quando i predetti Stati non si avvalga-
no delle facoltà di trasmissione diretta ai sensi del paragrafo 1
dell’articolo 6 della convenzione, sono trasmesse per il tramite
del Ministero della giustizia.
8. (Esecuzione della richiesta di assistenza di uno Stato Parte
per attività probatoria). 1.Sulle richieste di assistenza giudizia-
ria provvede con decreto motivato e senza ritardo il procuratore
della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto
nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti. Copia della
richiesta di assistenza è trasmessa dal procuratore della Repub-
blica al Ministro della giustizia.

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