Legislazione e documentazione

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2016
Legislazione
e documentazione
I
D.M. (Min. econ.) 21 settembre 2016. Determinazione del mag-
giore gettito della tassa automobilistica da riservare allo
Stato, al netto del minor gettito dello stesso tributo da rico-
noscere alle regioni ed alle province autonome di Trento e di
Bolzano, per l’anno 2012 (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 223
del 23 settembre 2016).
1. 1.È approvata la tabella A indicante gli importi spettanti alle
regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l’anno
2012, per effetto dell’art. 1, comma 235, della legge 27 dicembre
2. È approvata la tabella B indicante il maggior gettito ri-
servato allo Stato in applicazione dell’art. 1, comma 321, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente all’anno 2012. Gli
importi indicati sono quelli derivanti dall’aumento della tariffa
erariale, con esclusione di eventuali modif‌iche su base regionale
o provinciale.
3.È approvata la tabella C indicante gli importi scaturenti
dalle operazioni di compensazione delle somme di cui alle Ta-
belle A e B.
2. 1.Gli importi spettanti all’erario a seguito delle compensa-
zioni evidenziate nella tabella C di cui al comma 3 dell’art. 1 del
presente decreto saranno versati dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e Bolzano all’entrata del bilancio dello Sta-
to sul capo X-cap. 2368-art. 06 con la causale «Compensazione
tasse automobilistiche anno 2012» entro il termine perentorio di
60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Uff‌iciale, dandone comunicazione al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
2. Qualora il versamento degli importi spettanti all’erario
non sarà effettuato entro il termine indicato al precedente
comma, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
provvederà al recupero mediante corrispondente riduzione dei
trasferimenti erariali destinati a ciascuna regione e provincia
autonoma, le cui autorizzazioni di spesa risultano iscritte nello
stato di previsione del Ministero dell’economia e f‌inanze, come
di seguito indicato:
per la Regione Siciliana sul capitolo 2700;
per le altre regioni a statuto speciale e per le province auto-
nome di Trento e Bolzano sul capitolo 2790;
per le regioni a statuto ordinario sulle risorse spettanti a tito-
lo di componente non sanitaria della compartecipazione all’IVA,
attualmente allocate sul capitolo 2862.
3. Gli eventuali conguagli, derivanti da operazioni di sus-
seguente rettif‌ica degli importi riportati nelle suddette tabelle
annuali, andranno ad incidere sui dati relativi alle annualità
successive.
(Si omettono le tabelle)
II
D.M. (Min. econ.) 26 settembre 2016. Approvazione di una mo-
dif‌ica allo studio di settore WG68U trasporto merci su strada
e servizi di trasloco (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 229 del 30
settembre 2016).
1. (Approvazione di modif‌iche alla Nota tecnica e meto-
dologiche dello studio di settore WG68U). 1.La soglia minima
dell’indicatore di coerenza economica «Costo per litro di benzina
o gasolio consumato durante il periodo di imposta» dello studio
di settore WG68U, indicata nel Sub Allegato 12.E al decreto del
Ministro dell’economia e delle f‌inanze 29 dicembre 2014 recante:
«Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economi-
che nel comparto dei servizi», a decorrere dal periodo di imposta
in corso alla data del 31 dicembre 2015, è posta pari a 1,15; per
l’individuazione della soglia di cui al periodo precedente si è te-
nuto conto dell’andamento medio del prezzo relativo al gasolio,
con riferimento al 2015, risultante dal sito internet del Ministero
dello sviluppo economico.
2.Il programma informatico, realizzato dall’Agenzia delle En-
trate, di ausilio all’applicazione degli studi di settore, tiene conto
delle modif‌iche allo studio di settore WG68U di cui al precedente
comma 1.
III
Ris. (Ag. entr.) 28 settembre 2016, n. 83/E. Interpello art. 11,
legge 27 luglio 2000, n. 212 - Servizio di “Car Sharing”- Red-
dito di lavoro dipendente - articolo 51, comma 5, del D.P.R.
n. 917 del 1986.
Esposizione del quesito
La società istante rappresenta che tra le attività previste
dal proprio oggetto sociale è inclusa anche la prestazione di
servizi di consulenza nell’ambito dell’information technology,
attività di gestione per conto terzi di servizi e infrastrutture
tecnologiche, consulenza strategica e direzionale. Tali attività
vengono spesso svolte dai propri dipendenti presso le sedi dei
clienti, che sono localizzate sia nello stesso comune ove è ubi-
cata la sede di lavoro dei dipendenti, sia in comuni diversi. In
tali ipotesi, i dipendenti della società istante sostengono spese
di trasporto diverse e, spesso maggiori, rispetto a quelle che gli
stessi sostengono nei giorni in cui, non essendo in trasferta, la-
vorano presso la “sede di lavoro”, prevista nel proprio contratto
di assunzione.
Al f‌ine di razionalizzare e, possibilmente, ridurre le spese
di trasporto annualmente sostenute dai propri dipendenti in
trasferta, la società istante intenderebbe equiparare le fatture
emesse dalle Società di Car Sharing ai documenti che attesta-
no il sostenimento delle spese di trasporto, come ad esempio le
ricevute del taxi o dei mezzi di trasporto pubblico, il cui rim-
borso non è da assoggettare a tassazione, ai sensi dell’articolo 51,
comma 5, del TUIR.

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