Legislazione e documentazione

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2016
Legislazione
e documentazione
I
Par. (Min. trasp.) 3 giugno 2016, Prot. n. 3311. Richiesta
informazioni. - V.S. nota del 14.03.2016.
Con riferimento alla nota in oggetto, l’Uff‌icio scrivente
in via preliminare evidenzia che quanto richiesto risulta
di competenza del Ministero dell’Interno, in quanto tito-
lare delle funzioni di coordinamento dei servizi di polizia
stradale. Nel merito del quesito posto, per quanto di cono-
scenza dell’Uff‌icio scrivente, e salvo comunque eventuale
diverso avviso del competente uff‌icio del Ministero dell’In-
terno, al quale si trasmette la documentazione pervenuta,
dall’esame degli atti trasmessi si precisa quanto segue.
L’art. 200, comma 1, del Codice della strada, stabilisce
che «Fuori dei casi di cui all’articolo 201, comma l-bis, la
violazione, quando è possibile, deve essere immediata-
mente contestata tanto al trasgressore quanto alla per-
sona che sia obbligata in solido al pagamento della somma
dovuta». L’art. 20l, comma l, del C.d.S. invece, stabilisce
che «qualora la violazione non possa essere immediata-
mente contestata, il verbale ... deve indicare i motivi che
hanno reso impossibile la contestazione immediata»; e il
successivo comma l-bis recita: «Fermo restando quanto in-
dicato dal comma l, nei seguenti casi la contestazione im-
mediata non è necessaria e agli interessati sono notif‌icati
gli estremi della violazione nei termini di cui al comma
1...”. Nel medesimo comma, in particolare la lettera g-bis)
riporta: “accertamento delle violazioni di cui agli articoli
80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e
214 per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di
rilevamento.”
Il comma 1-quater precisa che “in occasione della ri-
levazione delle violazioni di cui al comma l-bis, lettera g-
bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia
stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispo-
sitivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero
approvati per il funzionamento in modo completamente
automatico... Omissis...”.
Dalla lettura del combinato delle disposizioni normati-
ve di cui sopra appare evidente che l’eventuale infrazione
di cui all’art. 80, comma 14, del Codice della strada, possa
essere accertata in modalità automatica con la possibilità
della contestazione differita, solamente previo l’utilizzo
di un dispositivo omologato ovvero approvato da questo
Ministero. Allo stato attuale non risulta approvato, ovve-
ro omologato, alcun dispositivo funzionante in modalità
automatica per l’accertamento della omessa revisione del
veicolo circolante.
Inoltre, come conseguenza logica, non appare neppu-
re regolare l’adozione della procedura adottata ai sensi
dell’art. 180 del Codice della strada, che al comma 8, pre-
vede: “Chiunque senza giustif‌icato motivo non ottempera
all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine sta-
bilito nell’invito medesimo, ad uff‌ici di polizia per fornire
informazioni o esibire documenti ai f‌ini dell’accertamen-
to delle violazioni amministrative previste dal presente
codice, ...Omissis ...”, in quanto, proprio per l’assenza di
dispositivi automatici approvati come sopra accennato è
possibile accertare la violazione di cui all’art. 80, comma
14, solo ed esclusivamente attuando la procedura di accer-
tamento con contestazione immediata, procedura questa
necessaria per poi, a seconda delle situazioni, applicare
l’iter dell’ art. 180, comma 8, sopra citato. Tra l’altro l’i-
potesi di accertamento della circolazione con veicolo non
regolarmente revisionato, al momento dell’accertamento
da parte della Polizia locale di (Omissis), non era ancora
neppure contemplata dal comma l-bis, lett. g-bis), dell’art.
201, in quanto la previsione normativa in questione è sta-
ta inserita con il comma 597, dell’art. 1, della legge 208,
in data 28.12.2015, all’elenco delle violazioni che possono
essere accertate con apparecchiature di rilevamento de-
bitamente omologate o approvate, insieme alla violazione
dell’obbligo dell’assicurazione dei veicoli (art. 193) e le
violazioni della massa complessiva dei veicoli e rimorchi
(art. 167).
Inf‌ine si ricorda che, ai sensi del Provvedimento dell’8
aprile 2010 (Pubblicato sulla G.U. n. 99 del 29-4-2010) del
Garante per la protezione dei dati personali, vige l’obbli-
go di rendere noto agli utenti la circostanza di impiego
di impianti elettronici di rilevamento automatico delle
infrazioni, esentando da tale informativa solo i casi che
sono già noli agli interessati per effetto degli avvisi di cui
alla disciplina di settore in tema di circolazione stradale
(Zone a traff‌ico limitato). L’obbligo di fornire tale infor-
mativa deve ritenersi soddisfatto anche quando il titolare
del trattamento, pur mancando una previsione normativa
che obblighi specif‌icamente a segnalare la rilevazione au-
tomatica, la segnali comunque utilizzando avvisi analoghi
a quelli previsti dal Codice della strada.
Per i motivi di fatto e le ragioni di diritto di cui sopra, a
parere dell’Uff‌icio scrivente, la procedura in esame, adot-
tata dal Comando di Polizia locale di (Omissis) non appa-
re coerente con le norme in vigore. Al riguardo, si richiede
al Dipartimento in indirizzo se condivide le considerazioni
appena svolte, e, in caso affermativo, valutare l’opportuni-
tà di impartire disposizioni in merito.

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