Legislazione E Documentazione

Pagine437-446
437
Arch. nuova proc. pen. 4/2016
Legislazione
e documentazione
I
D.L.vo 15 febbraio 2016, n. 35. Attuazione della decisione qua-
dro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa
all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di bloc-
co dei beni o di sequestro probatorio (Gazzetta Uff‌iciale Serie
gen. - n. 59 del 11 marzo 2016).
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. (Finalità). 1. Il presente decreto attua nell’ordinamento in-
terno la decisione quadro 2003/577 GAI del Consiglio, del 22 lu-
glio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provve-
dimenti di blocco dei beni o di sequestro emessi a f‌ini probatori
o a f‌ini di conf‌isca, nei limiti in cui tali disposizioni non sono in-
compatibili con i principi dell’ordinamento costituzionale in te-
ma di diritti fondamentali nonchè in tema di diritti di libertà e
di giusto processo.
2. (Def‌inizioni). 1.Ai f‌ini della presente decreto, si intende per:
a) «Stato di emissione»: lo Stato membro dell’Unione eu-
ropea la cui autorità giudiziaria, secondo il diritto interno, ha
emesso, convalidato o comunque confermato un provvedimento
di blocco o di sequestro nell’ambito di un procedimento penale;
b) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro dell’Unione euro-
pea nel cui territorio si trova il bene o la prova;
c) «provvedimento di blocco o di sequestro»: qualsiasi prov-
vedimento adottato dalla competente autorità giudiziaria dello
Stato di emissione al f‌ine di impedire provvisoriamente ogni
operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire
o alienare beni previsti come corpo di reato o cose pertinenti al
reato, che potrebbero essere oggetto di conf‌isca nei casi e nei
limiti previsti dall’articolo 240 del codice penale;
d) «bene»: ogni bene materiale o immateriale, mobile o im-
mobile, nonchè ogni atto giuridico o documento attestante un ti-
tolo o un diritto su tale bene, che secondo la competente autorità
giudiziaria dello Stato di emissione costituisca il prodotto di uno
dei reati di cui all’articolo 3, ovvero rappresenti l’equivalente del
valore di tale prodotto, ovvero sia stato lo strumento o l’oggetto
di uno dei predetti reati;
e) «prova»: gli oggetti, i documenti o i dati utilizzabili a f‌ini
probatori nei procedimenti penali per uno dei reati di cui all’ar-
ticolo 3.
Titolo II
NORME DI RECEPIMENTO INTERNO
CAPO I
RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE
DEI PROVVEDIMENTI DI BLOCCO O DI SEQUESTRO
3. (Casi di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di
blocco o di sequestro). 1.Indipendentemente dalla doppia incri-
minazione, si fa luogo al riconoscimento ed alla esecuzione di un
provvedimento di blocco o di sequestro per i seguenti reati, se
puniti nello Stato di emissione con pena detentiva non inferiore
nel massimo a tre anni:
a) associazione per delinquere;
b) terrorismo;
c) tratta di esseri umani;
d) sfruttamento sessuale dei bambini e pornograf‌ia infantile;
e) traff‌ico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
f) traff‌ico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
g) corruzione;
h) frode, compresa la frode che lede gli interessi f‌inanziari
delle Comunità europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio
1995, relativa alla tutela degli interessi f‌inanziari delle Comunità
europee;
i) riciclaggio;
l) falsif‌icazione e contraffazione di monete;
m) criminalità informatica;
n) criminalità ambientale, compreso il traff‌ico illecito di spe-
cie animali protette e il traff‌ico illecito di specie e di essenze
vegetali protette;
o) favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali di
cittadini non appartenenti a Stati membri dell’Unione europea;
p) omicidio volontario, lesioni personali gravi;
q) traff‌ico illecito di organi e tessuti umani;
r) sequestro di persona;
s) razzismo e xenofobia;
t) furti organizzati o con l’uso di armi;
u) traff‌ico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’an-
tiquariato e le opere d’arte;
v) truffa;
z) estorsione;
aa) contraffazione e pirateria in materia di prodotti;
bb) falsif‌icazione di atti amministrativi e traff‌ico di documen-
ti falsi;
cc) falsif‌icazione di mezzi di pagamento;
dd) traff‌ico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di
crescita;
ee) traff‌ico illecito di materie nucleari e radioattive;
ff) traff‌ico di veicoli rubati;
gg) violenza sessuale;
hh) incendio;
ii) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della
Corte penale internazionale;
ll) dirottamento di nave o aeromobile;
mm) sabotaggio.
2.Fuori dai casi di cui al comma 1 e all’articolo 6, comma 4,
lettera e), il riconoscimento delle decisioni di sequestro è con-
sentito solo se i fatti, per i quali è stato emesso il provvedimento
di blocco o di sequestro, sono puniti come reato dalla legge italia-
na, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualif‌i-
cazione giuridica individuati dalla legge dello Stato di emissione.
3.Nei casi di cui al comma 2, se il provvedimento è stato
emesso a f‌ini di conf‌isca, il riconoscimento e l’esecuzione hanno
luogo se per il reato previsto dalla legge italiana è consentito il
sequestro di cui all’articolo 321, comma 2, del codice di proce-
dura penale.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT