Legislazione e documentazione

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine559-560

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@I. D.M. (Min giust.) 23 dicembre 2008, n. 222. Regolamento ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato. (09G0055) (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 108 del 12 maggio 2009)

1. (Definizioni). 1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per «decreto legislativo», il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato;

b) per «decisione», la decisione 2006/337/CE della Commissione delle comunità europee del 19 aprile 2006, che adotta un formulario tipo per la trasmissione delle domande e delle decisioni conformemente alla direttiva 2004/80/CE del Consiglio relativa all’indennizzo delle vittime di reato;

c) per «punto centrale di contatto» il Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia;

d) per «autorità di assistenza italiana» la procura generale della Repubblica presso la corte d’appello del luogo in cui risiede il richiedente l’indennizzo, quando questi sia stabilmente residente in Italia ed il reato che dà luogo a forme di indennizzo sia stato commesso nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea;

e) per «autorità di assistenza del diverso Stato membro» l’autorità o l’organismo dello Stato membro dell’Unione europea in cui risiede stabilmente il richiedente, cui questi ha diritto di presentare la domanda, qualora il reato che dà luogo a forme di indennizzo sia stato commesso sul territorio italiano;

f) per «autorità di decisione italiana» le autorità italiane competenti, secondo le leggi speciali, a decidere sull’elargizione a carico dello Stato a favore della vittima di reato commesso nel territorio italiano, o dei suoi superstiti, quando il richiedente l’elargizione sia stabilmente residente in un altro Stato membro dell’Unione europea;

g) per «autorità di decisione del diverso Stato membro» l’autorità o l’organismo dello Stato membro dell’Unione europea in cui e’ stato commesso il reato, competente a decidere sull’elargizione, quando il richiedente sia stabilmente residente in Italia.

2. (Attività del punto centrale di contatto). 1. Il punto centrale di contatto:

a) elabora e provvede all’aggiornamento di note contenenti informazioni e ogni altra indicazione utile a conoscere le leggi italiane che prevedono erogazioni di elargizioni a carico dello Stato a favore di vittima...

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