Legislazione e documentazione

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2015
Legislazione
e documentazione
I
Par. (Aut. gar. concorr. e mercato) 16 aprile 2015, n. AS 1193.
Servizi di corriere espresso – regolamentazione dell’accesso
e del transito nelle ZTL (Bollettino settimanale n. 18 del 25
maggio 2015).
Nell’esercizio del potere di segnalazione di cui all’articolo 21
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorità Garante della Con-
correnza e del Mercato intende formulare alcune osservazioni
in merito alla regolamentazione dell’accesso e del transito nelle
Zone a Traff‌ico Limitato (di seguito Z.T.L.) nel mercato dei servi-
zi postali, in particolare, dei servizi di corriere espresso.
Al riguardo, si rileva che diversi comuni, per lo svolgimento,
nelle Z.T.L., dell’attività di distribuzione di merci, pacchi e altri
oggetti postali, si avvalgono di società che gestiscono la piattafor-
ma logistica locale e, in alcuni casi, sono controllate dallo stesso
ente comune. In particolare, nel caso dei comuni di Verona e Ao-
sta, le società che gestiscono la piattaforma logistica sono state
selezionate tramite gara pubblica, mentre il comune di Vicenza
non ha svolto nessuna gara ma ha costituito direttamente una
società di cui possiede il controllo e alla quale ha aff‌idato il ser-
vizio in oggetto.
In questi comuni, la disciplina delle Z.T.L. differenzia l’acces-
so a seconda che si tratti di veicoli della piattaforma logistica
comunale, di Poste Italiane S.p.A. e degli altri operatori postali,
ivi inclusi i corrieri espressi. Nello specif‌ico, il comune di Vicenza
concede l’accesso 24 ore su 24 ai veicoli della piattaforma logisti-
ca comunale e a Poste Italiane S.p.A., mentre ai corrieri espressi
è vietato l’accesso. Il comune di Verona autorizza l’accesso 24 ore
su 24 ai veicoli della piattaforma logistica, mentre sia a Poste
Italiane S.p.A. che ai corrieri espressi l’accesso è limitato ad
una stessa fascia oraria al mattino. Il comune di Aosta, invece,
concede l’accesso ai veicoli della
piattaforma logistica comunale sia la mattina che il pome-
riggio, a Poste Italiane S.p.A. accorda un accesso di 24 ore su
24, mentre ai corrieri espressi viene circoscritto l’accesso a una
fascia oraria limitata durante la mattina. In altri termini, in tutti
e tre i comuni sopra menzionati – Vicenza, Verona e Aosta – i
corrieri espressi sono discriminati, nell’accesso alle ZTL, rispetto
alle piattaforme locali e, in due di questi comuni - Vicenza e Ao-
sta – anche rispetto a Poste Italiane.
Per effetto di queste limitazioni all’accesso delle Z.T.L.,
inoltre, gli operatori postali, ivi inclusi i corrieri espressi, sono
signif‌icativamente vincolati nell’attività di distribuzione per la
propria clientela e sono indotti a rivolgersi alla piattaforma logi-
stica locale per potere effettuare la distribuzione in fasce orarie
più ampie rispetto a quello loro riservate in virtù della regolazio-
ne in oggetto.
L’Autorità rileva che questo tipo di regolazione, volta a im-
plementare i sistemi c.d. chiusi per la distribuzione nelle Z.T.L.,
ostacola l’attività degli operatori postali e, in particolare, dei cor-
rieri espressi impedendo la consegna ad ora certa o urgente (il
c.d. just in time) e obbligandoli ad introdurre un’ulteriore fase
nella f‌iliera produttiva dell’operatore, con conseguente aumento
dei costi gestionali. Inoltre, questo tipo di regolazione determina
effetti discriminatori, creando un signif‌icativo svantaggio con-
correnziale per gli operatori postali rispetto alla posizione sia
della società che gestisce la piattaforma locale sia, come accade
nei comuni di Vicenza e Aosta, rispetto a Poste Italiane S.p.A..
Pur consapevole dell’esigenza degli enti locali di perseguire
la tutela di interessi pubblici quali la tutela dell’ambiente e
della salute nonché un’eff‌iciente gestione del traff‌ico, l’Autorità
ritiene che tali obbiettivi possano essere perseguiti attraverso
una regolazione che tenga anche in considerazione lo sviluppo
concorrenziale dei mercati postali e il principio di libera con-
correnza.
In questa prospettiva, si ritiene che la regolazione delle Z.T.L.
dovrebbe tendere verso le best practice che si stanno via via dif-
fondendo e che tendono a promuovere i sistemi di distribuzione
c.d. aperti, nei quali l’accesso alle Z.T.L. è subordinato a vincoli
imposti a tutti gli operatori senza discriminazioni. Ad esempio,
nei comuni di Parma e Torino, non sono state istituite piattafor-
me logistiche comunali e l’accesso è consentito, a tutti gli opera-
tori, in determinate fasce orarie, condizionatamente al rispetto
di requisiti ecocompatibili, che vanno da un numero massimo di
veicoli all’ottimizzazione dei carichi di viaggio.
Laddove il comune, a seguito di approfondito esame delle
caratteristiche del mercato e attenta ponderazione dei diversi
interessi pubblici, decida di istituire una piattaforma logistica
comunale, l’Autorità ritiene che sia necessario garantire, diver-
samente da quanto accaduto nel comune di Vicenza, un ampio
confronto concorrenziale tra gli operatori interessati, aff‌idando
la gestione del servizio tramite gara pubblica. Inoltre, anche in
questa ipotesi, eventuali limitazioni allo svolgimento dell’attività
degli operatori postali, ivi inclusi i corrieri espressi, nelle Z.T.L.,
dovrà essere strettamente proporzionale rispetto alle f‌inalità
pubbliche perseguite, senza effettuare discriminazioni tra gli
operatori postali - ovvero tra Poste Italiane e i suoi concorrenti
– e senza compromettere lo sviluppo concorrenziale dei mercati
postali oggetto oramai di piena liberalizzazione.
L’Autorità, in conclusione, auspica che la regolazione delle
Z.T.L., anche sulla base di esperienze concrete che hanno dato
negli anni esiti positivi, si basi su principi di non discriminazione
e di parità di trattamento tra tutti gli operatori1 - ivi inclusi i
corrieri espressi, le piattaforme logistiche e Poste Italiane S.p.A.
– nonché sul principio di proporzionalità tra i requisiti imposti e
il perseguimento della tutela degli interessi pubblici sottostanti
alla istituzione delle zone Z.T.L..
L’Autorità ringrazia per l’attenzione dimostrata nei confronti
della propria attività istituzionale.
1 Al riguardo, si rinvia alla segnalazione dell’Autorità AS499 –
Regolamentazione dell’accesso e del transito nelle zone a traff‌ico
limitato nel mercato dei servizi postali, pubblicato sul bollettino
n. 6/2009.
Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato trascorsi trenta giorni
dal suo ricevimento.

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