Legislazione e documentazione

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Legislazione
e documentazione
I
L. 16 aprile 2015, n. 47. Modif‌iche al codice di procedura penale
in materia di misure cautelari personali. Modif‌iche alla legge
26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette
da handicap in situazione di gravità (Gazzetta Uff‌iciale Serie
gen. - n. 94 del 23 aprile 2015).
1. 1. All’articolo 274, comma 1, lettera b), del codice di proce-
dura penale, dopo la parola: «concreto» sono inserite le seguen-
ti: «e attuale» ed è aggiunto, in f‌ine, il seguente periodo: «. Le
situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere de-
sunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si
procede».
2. 1. All’articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedu-
ra penale, sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) dopo la parola: «concreto» sono inserite le seguenti: «e
attuale»;
b) dopo le parole: «non inferiore nel massimo a cinque anni»
sono aggiunte le seguenti: «nonchè per il delitto di f‌inanziamento
illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974,
n. 195, e successive modif‌icazioni»;
c) è aggiunto, in f‌ine, il seguente periodo: «Le situazioni di
concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità
dell’imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla
gravità del titolo di reato per cui si procede».
3. 1. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 275 del codice di
procedura penale è sostituito dal seguente: «La custodia caute-
lare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misu-
re coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente,
risultino inadeguate».
4. 1. Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 275 del codi-
ce di procedura penale è sostituito dai seguenti: «Quando sus-
sistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli
articoli 270, 270 bis e 416 bis del codice penale, è applicata la
custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elemen-
ti dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo
quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quan-
do sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di
cui all’articolo 51, commi 3 bis e 3 quater, del presente codice
nonchè in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600 bis, primo
comma, 600 ter, escluso il quarto comma, 600 quinquies e, quan-
do non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609 bis,
609 quater e 609 octies del codice penale, è applicata la custodia
cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali
risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione
al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte
con altre misure».
2. Il terzo periodo del comma 3 dell’articolo 275 del codice di
procedura penale è soppresso.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 275 del codice di procedura
penale è inserito il seguente: «3 bis. Nel disporre la custodia cau-
telare in carcere il giudice deve indicare le specif‌iche ragioni per
cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti
domiciliari con le procedure di controllo di cui all’articolo 275
bis, comma 1».
5. 1. Il comma 1 ter dell’articolo 276 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
«1 ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di
trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concer-
nenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro
luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura
e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il
fatto sia di lieve entità.».
6. 1. Al comma 5 bis dell’articolo 284 del codice di procedura
penale, al primo periodo, dopo le parole: «per il quale si proce-
de» sono aggiunte le seguenti: «, salvo che il giudice ritenga, sul-
la base di specif‌ici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le
esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura».
7. 1. All’articolo 289, comma 2, del codice di procedura penale
è aggiunto, in f‌ine, il seguente periodo: «Se la sospensione dal-
l’esercizio di un pubblico uff‌icio o servizio è disposta dal giudice
in luogo di una misura coercitiva richiesta dal pubblico ministe-
ro, l’interrogatorio ha luogo nei termini di cui al comma 1 bis
dell’articolo 294».
8. 1. All’articolo 292, comma 2, lettera c), del codice di proce-
dura penale, dopo le parole: «l’esposizione» sono inserite le se-
guenti: «e l’autonoma valutazione».
2. All’articolo 292, comma 2, lettera c bis), del codice di pro-
cedura penale, dopo le parole: «l’esposizione», ovunque ricorro-
no, sono inserite le seguenti: «e l’autonoma valutazione».
9. 1. All’articolo 299, comma 4, del codice di procedura penale
sono aggiunte, in f‌ine, le seguenti parole: «o applica congiunta-
mente altra misura coercitiva o interdittiva».
10. 1. All’articolo 308 del codice di procedura penale, il comma
2 è sostituito dal seguente:
«2. Le misure interdittive non possono avere durata superiore
a dodici mesi e perdono eff‌icacia quando è decorso il termine
f‌issato dal giudice nell’ordinanza. In ogni caso, qualora siano
state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la
rinnovazione nei limiti temporali previsti dal primo periodo del
presente comma.».
2. Il comma 2 bis dell’articolo 308 del codice di procedura
penale è abrogato.
11. 1. Al primo periodo del comma 6 dell’articolo 309 del codice
di procedura penale sono aggiunte, in f‌ine, le seguenti parole: «e
l’imputato può chiedere di comparire personalmente».
2. Al comma 8 bis dell’articolo 309 del codice di procedura
penale è aggiunto, in f‌ine, il seguente periodo: «L’imputato che
ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di compa-
rire personalmente».
Arch. nuova proc. pen. 4/2015

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