Legislazione e documentazione

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Arch. nuova proc. pen. 5/2014
Legislazione
e documentazione
I
D.M. 10 giugno 2014, n. 124. Regolamento recante disposi-
zioni in materia di recupero delle spese del processo penale
(Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 198 del 27 agosto 2014).
1. (Recupero forfettizzato). 1. Le spese del processo penale
anticipate dall’erario, diverse da quelle indicate nell’arti-
colo 2 o in altra disposizione di legge o del testo unico in
materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, sono
recuperate, nella misura f‌issa stabilita nella «Tabella A»
allegata al presente regolamento, che ne costituisce par-
te integrante, nei confronti di ciascun condannato, senza
vincolo di solidarietà.
2. (Recupero per intero e per quota). 1. Le spese del pro-
cesso penale anticipate dall’erario per la consulenza tec-
nica e per la perizia, per la pubblicazione della sentenza
penale di condanna e per la demolizione di opere abusive
e la riduzione in pristino dei luoghi, di cui all’articolo 205,
comma 2, ultimo periodo, testo unico delle disposizioni le-
gislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di
2002, n. 115, e successive modif‌icazioni, sono recuperate
dal condannato nella loro interezza. In caso di pluralità
di condannati, il recupero delle spese è operato nei con-
fronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà,
in parti uguali.
2. Fino all’emanazione del decreto ministeriale previ-
sto dallo stesso articolo 205, comma 2 bis, il recupero
delle spese relative alle prestazioni previste dall’articolo
96 decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive
modif‌icazioni, e di quelle funzionali all’utilizzo delle pre-
stazioni medesime è operato nella loro interezza. In caso
di pluralità di condannati, il recupero delle spese è opera-
to nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di
solidarietà, in parti uguali.
3. (Disposizioni f‌inali). 1. Le disposizioni di cui agli ar-
ticoli 1 e 2, comma 1, del presente decreto si applicano
per il recupero delle spese anticipate dall’erario relative
a processi penali nei quali la sentenza di condanna è di-
venuta def‌initiva dopo l’entrata in vigore del presente re-
golamento, ferme restando le disposizioni degli articoli 1
e 2 del regolamento adottato con decreto ministeriale 8
agosto 2013, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Uff‌iciale del
4 ottobre 2013, che continua ad applicarsi limitatamente
ai processi penali per i quali la sentenza di condanna è
divenuta def‌initiva dopo l’entrata in vigore del predetto
decreto ministeriale n. 111 e f‌ino all’entrata in vigore del
presente regolamento.
2. Il regolamento adottato con decreto ministeriale 8
agosto 2013, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Uff‌iciale del
4 ottobre 2013, è abrogato, salva restando la disposizione
transitoria dell’articolo 3, comma 1, dello stesso decreto
ministeriale n. 111, che continua ad applicarsi limitata-
mente ai processi penali per i quali la sentenza di con-
danna è divenuta def‌initiva prima del citato decreto mini-
steriale 8 agosto 2013, n. 111.
Tab e l l a A
Def‌inizioni del processo in primo grado
1) Def‌inizione del processo in fase di indagini prelimi-
nari - art. 447 codice di procedura penale:
a) sentenza di applicazione della pena su richiesta
delle parti, nei casi in cui comporti condanna al paga-
mento delle spese del procedimento (art. 445 codice di
procedura penale) - Importo: 60 euro;
2) Def‌inizione del processo in udienza preliminare:
a) sentenza di condanna emessa in esito a giudizio ab-
breviato - Importo: 150 euro;
b) sentenza di applicazione della pena su richiesta
delle parti, nei casi in cui comporti condanna al paga-
mento delle spese del procedimento (art. 445 codice di
procedura penale) - Importo: 60 euro;
3) Def‌inizione del processo in giudizio:
a) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito
di decreto che dispone il giudizio - Importo: 180 euro;
b) sentenza di condanna in giudizio ordinario a segui-
to di citazione diretta a giudizio e di decreto di giudizio
immediato - Importo: 150 euro;
c) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito
di giudizio direttissimo - Importo: 150 euro;
d) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a se-
guito di giudizio direttissimo - Importo: 80 euro;
e) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a segui-
to di citazione diretta a giudizio - Importo: 150 euro;
f) sentenza di applicazione della pena su richiesta
delle parti, nei casi in cui comporti condanna al paga-
mento delle spese del procedimento (art. 445 codice di
procedura penale), emessa a seguito di citazione diretta a
giudizio - Importo: 60 euro;
g) sentenza di condanna emessa nel giudizio dinnanzi
al giudice di pace - Importo: 150 euro;
h) sentenza di condanna in Corte d’assise - Importo:
maggiorazione di 30 euro;

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