Legislazione e documentazione

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1043
Arch. giur. circ. e sin. strad. 12/2014
Legislazione
e documentazione
I
D.L. 12 settembre 2014, n. 132. Misure urgenti di degiurisdi-
zionalizzazione ed altri interventi per la def‌inizione dell’arre-
trato in materia di processo civile (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen.
- n. 212 del 12 settembre 2014), convertito, con modif‌icazioni,
nella L. 10 novembre 2014, n. 162 (Suppl. ord. alla Gazzetta
Uff‌iciale Serie gen. - n. 261 del 10 novembre 2014).
(Estratto)
CAPO II
PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
DA UNO O PIÙ AVVOCATI
2. (Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvo-
cati). 1. La convenzione di negoziazione assistita da uno o più
avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di
cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via ami-
chevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti
all’albo anche ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 feb-
braio 2001, n. 96.
1 bis. È fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui
n. 165, di aff‌idare la convenzione di negoziazione alla propria
avvocatura, ove presente.
2. La convenzione di negoziazione deve precisare:
a) il termine concordato dalle parti per l’espletamento della
procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore
a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra
le parti;
b) l’oggetto della controversia, che non deve riguardare dirit-
ti indisponibili o vertere in materia di lavoro.
3. La convenzione è conclusa per un periodo di tempo deter-
minato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2,
lettera a).
4. La convenzione di negoziazione è redatta, a pena di nullità,
in forma scritta.
5. La convenzione è conclusa con l’assistenza di uno o più
avvocati.
6. Gli avvocati certif‌icano l’autograf‌ia delle sottoscrizioni
apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità profes-
sionale.
7. È dovere deontologico degli avvocati informare il cliente
all’atto del conferimento dell’incarico della possibilità di ricorre-
re alla convenzione di negoziazione assistita.
3. (Improcedibilità). 1. Chi intende esercitare in giudizio un’azio-
ne relativa a una controversia in materia di risarcimento del dan-
no da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato,
invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione
assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti
dal periodo precedente e dall’articolo 5, comma 1 bis, del decreto
legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una
domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti
cinquantamila euro. L’esperimento del procedimento di negozia-
zione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudi-
ziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena
di decadenza, o rilevata d’uff‌icio dal giudice, non oltre la prima
udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è
già iniziata, ma non si è conclusa, f‌issa la successiva udienza dopo
la scadenza del termine di cui all’articolo 2 comma 3. Allo stesso
modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, as-
segnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni
per la comunicazione dell’invito. Il presente comma non si applica
alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti
da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
2. Quando l’esperimento del procedimento di negoziazione
assistita è condizione di procedibilità della domanda giudizia-
le la condizione si considera avverata se l’invito non è seguito
da adesione o è seguito da rif‌iuto entro trenta giorni dalla sua
ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui
all’articolo 2, comma 2, lettera a).
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione;
b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai f‌ini
della composizione della lite, di cui all’articolo 696 bis del codice
di procedura civile;
c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizio-
ne relativi all’esecuzione forzata;
d) nei procedimenti in camera di consiglio;
e) nell’azione civile esercitata nel processo penale.
4. L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita
nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di prov-
vedimenti urgenti e cautelari, nè la trascrizione della domanda
giudiziale.
5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali
procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comun-
que denominati. Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie
soggette ad altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai
medesimi.
6. Quando il procedimento di negoziazione assistita è condi-
zione di procedibilità della domanda, all’avvocato non è dovuto
compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammis-
sione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76
(L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente
cazioni. A tale f‌ine la parte è tenuta a depositare all’avvocato
apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui
sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato,
nonchè a produrre, se l’avvocato lo richiede, la documentazione
necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la
parte può stare in giudizio personalmente.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano eff‌i-
cacia decorsi novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.

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