Legislazione e documentazione

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine195-200

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@I. L.R. (Puglia) 15 dicembre 2008, n. 35. Disciplina igienico-sanitaria delle piscine a uso natatorio (B.U.R. Puglia n. 198 del 19 dicembre 2008)

1. (Finalità). 1. La Regione detta la disciplina igienico-sanitaria delle piscine al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti, mediante la previsione:

a) dei requisiti strutturali;

b) delle prescrizioni relative alla gestione, al controllo e alla vigilanza;

c) del procedimento di comunicazione di inizio attività; d) del regime sanzionatorio.

  1. La Regione, nell’ambito delle azioni di prevenzione e tutela della salute, mediante interventi di informazione e di educazione promuove la diffusione dell’attività natatoria nel territorio regionale.

2. (Definizioni). 1. Ai fini dell’applicazione della presente legge si intende per:

a) «piscina» il complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività sportive, ricreative, formative e terapeutiche esercitate nell’acqua contenuta nei bacini stessi;

b) «utenti» la generalità delle persone che accedono al complesso piscina, con esclusione degli addetti. Si distinguono in «frequentatori», «bagnanti» e «pubblico»;

c) «frequentatori» gli utenti presenti nella piscina all’interno dell’area frequentatori individuata all’articolo 10, comma 1, lett. e);

d) «bagnanti» i frequentatori che si trovano all’interno dell’area bagnanti, individuata all’articolo 10, comma 1, lettera d);

e) «pubblico» gli utenti che si trovano all’interno dell’area pubblico, individuata all’articolo 10, comma 1, lettera a);

f) «vasca piscina» il bacino artificiale la cui acqua viene utilizzata per più periodi di attività, con reintegri e svuotamenti periodici; g) «bacino di balneazione» il bacino artificiale alimentato con acque di balneazione marine e dolci.

3. (Campo di applicazione). 1. La presente legge si applica alle piscine di cui al titolo II, a esclusione di quelle che costituiscono pertinenza di singole abitazioni, fata salva la garanzia di applicazione dei parametri sulla qualità dell’acqua di cui ai requisiti previsti all’articolo 9.

TITOLO II

CLASSIFICAZIONE DELLE PISCINE

4. (Criteri di classificazione). 1. Ai fini igienico-sanitari le piscine sono classificate in base ai seguenti criteri:

a) destinazioni e caratteristiche gestionali e condominiali;

b) caratteristiche strutturali e ambientali; c) tipologia di utilizzazione.

5. (Classificazione in base alla destinazione e alle caratteristiche gestionali e condominiali). 1. Le piscine si distinguono nelle seguenti categorie:

a) «categoria A»: piscine di proprietà pubblica o privata, destinate a utenza pubblica o ad uso collettivo;

b) «categoria B»: piscine che costituiscono pertinenze di edifici o complessi condominiali, destinate in via esclusiva all’uso da parte di chi vi alloggia e dei loro ospiti;

c) «categoria C»: piscine a uso terapeutico e piscine termali.

  1. Le piscine rientranti nella categoria A si distinguono, in base alle caratteristiche gestionali, nei seguenti gruppi:

    a) «gruppo A1»: piscine a utenza pubblica destinate in via principale ad attività di balneazione da parte di pubblico indifferenziato;

    b) «gruppo A2»: piscine a uso collettivo, destinate all’uso esclusivo da parte degli ospiti, clienti o soci di strutture adibite alle seguenti attività:

    1) pubblici esercizi;

    2) attività ricettive turistiche e agrituristiche. Rientrano in questo gruppo le piscine costituenti pertinenza di edifici residenziali nei quali anche una sola unità abitativa sia adibita a struttura ricettiva extralberghiera con diritto d’uso anche non esclusivo della piscina. Il diritto d’uso si presume esistente, salvo che non risulti diversamente dal titolo;

    3) residenze assistenziali socio-sanitarie ed educative, pubbliche o private, quali ad esempio collegi, convitti, scuole, case di riposo;

    4) palestre, centri estetici e attività assimilabili;

    5) associazioni e circoli, anche aziendali, comunque denominati;

    c) «gruppo A3»: piscine finalizzate al gioco acquatico;

    d) «gruppo A»: strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più di uno dei precedenti gruppi.

  2. Le piscine rientranti nella categoria B si distinguono, in base al numero di unità abitative, nei seguenti gruppi:

    a) «gruppo B1»: piscine costituenti pertinenza di edifici o complessi condominiali, costituiti da più di quattro unità abitative;

    b) «gruppo B2»: piscine costituenti pertinenza di edifici o complessi condominiali, costituiti da quattro unità abitative o numero inferiore.

  3. Ai fini della presente legge si intende:

    a) per «unità abitativa» l’insieme di uno o più locali preordinati ad appartamento autonomo destinato ad alloggio;

    b) per «singola abitazione» l’edificio residenziale costituito da un’unica unità abitativa.

  4. Nelle piscine di categoria C, fatti salvi gli eventuali limiti previsti da norme speciali, possono essere svolte attività aggiuntive di balneazione, ludico-ricreative.

    6. (Classificazione per caratteristiche strutturali e ambientali). 1. In base alle caratteristiche strutturali e ambientali si distinguono le seguenti tipologie di piscine:

    a) «tipologia 1»: piscine scoperte, costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;

    b) «tipologia 2»: piscine coperte, costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;

    c) «tipologia 3»: piscine di tipo misto, costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;

    d) «tipologia 4»: piscine di tipo convertibile, costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.

    7. (Classificazione delle vasche). 1. In base alla loro utilizzazione le vasche sono classificate come segue:

    a) «tipo A»: vasche per attività natatorie agonistiche e non agonistiche e relativo addestramento;

    b) «tipo B»: vasche per tutti e attività subacquee;

    c) «tipo C»: vasche ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;

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    d) «tipo D»: vasche ricreative per bambini con profondità uguale o inferiore a 60 centimetri, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;

    e) «tipo E»: vasche polifunzionali aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che le rendono idonee a usi promiscui in quanto consentono l’uso del bacino per più attività contemporaneamente o che rispondono a requisiti di convertibilità;

    f) «tipo F»: vasche ricreative attrezzate, caratterizzate dalla presenza significativa di attrezzature accessorie quali acquascivoli o sistemi di formazione di onde;

    g) «tipo G»: vasche per usi terapeutici, aventi requisiti morfologici e funzionali e dotate di specifiche attrezzature che le rendono idonee all’esercizio di attività riabilitative e rieducative da svolgersi sotto il controllo sanitario;

    h) «tipo H»: vasche per usi termali, inserite all’interno di stabilimenti termali, ancorché annessi a strutture ricettive, nelle quali l’acqua è utilizzata come mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisico chimiche intrinseche e alle modalità con cui viene a contatto dei bagnanti e nelle quali l’attività di balneazione viene effettuata secondo le indicazioni del direttore sanitario.

  5. Nelle piscine di categoria C, le attività aggiuntive di balneazione di cui all’articolo 5, comma 5, qualora siano svolte contemporaneamente alle attività terapeutiche, devono essere effettuate in vasche distinte o in settori di vasche strutturalmente distinti.

    8. (Equiparazioni). 1. Ai fini della presente legge rientra nella categoria B la piscina costituente pertinenza di edificio o complesso residenziale composto da più di quattro unità abitative di proprietà di un’unica persona o di più persone ai sensi dell’articolo 1100 del codice civile.

  6. L’unità destinata ad attività commerciale, artigianale o direzionale presente in un edificio residenziale dotato di piscina, ai fini dell’utilizzo della stessa piscina da parte delle persone che operano in tale unità, è equiparata ad unità abitativa, secondo la definizione di cui all’articolo 5, comma 4, lettera a).

  7. Sono equiparate alle piscine di pertinenza di singole abitazioni, di cui all’articolo 5, comma 4, lettera b):

    a) la piscina di pertinenza di edificio residenziale composto fino a quattro unità abitative di proprietà di una sola persona o di più persone ai sensi dell’articolo 1100 del codice civile;

    b) la piscina che risulta destinata all’uso esclusivo di un’unità abitativa, facente parte di un edificio o complesso condominiale, a condizione che disponga di misure atte a impedire l’accesso a terzi.

TITOLO III

REQUISITI

9. (Requisiti igienici e ambientali). 1. Le piscine di categoria A e B devono rispettare i requisiti igienico-ambientali relativi alle caratteristiche delle acque utilizzate, alle sostanze da impiegare per il trattamento dell’acqua, ai punti di prelievo, ai requisiti termoigrometrici, di ventilazione, illuminotecnici e acustici stabiliti dall’allegato 1 e dalla tabella A dell’accordo 16 gennaio 2003, n. 10555 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari, per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio, recepito dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2004, n. 909.

  1. Le piscine di categoria C devono rispettare i requisiti igienico ambientali stabiliti dalle norme speciali che disciplinano le attività terapeutiche e termali. I requisiti igienici per lo svolgimento di attività balneatorie aggiuntive ai sensi dell’articolo 5, comma 5, nonché gli eventuali trattamenti integrativi dell’acqua...

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