Legislazione e documentazione
Autore | Casa Editrice La Tribuna |
Pagine | 371-372 |
Page 371
@I. D.M. (Min. giust.) 4 giugno 2007. Istituzione del «Gruppo operativo mobile» (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2008)
1. (Definizioni). 1. Ai fini del presente decreto si intendono:
- per «dipartimento», il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
- per «capo del dipartimento», il capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
- per «G.O.M.», il Gruppo operativo mobile;
- per «direttore», il direttore del gruppo operativo mobile.
2. (Compiti del G.O.M.). 1. Il G.O.M., unità di livello dirigenziale non generale nell'ambito dell'ufficio del capo del dipartimento, è alle dirette dipendenze del capo del dipartimento che ne dispone l'impiego.
-
Il G.O.M. svolge i seguenti compiti:
a) cura le traduzioni ed i piantonamenti dei detenuti ed internati ad altissimo indice di pericolosità e con particolare posizione processuale che possono essere effettuate, per motivi di sicurezza e riservatezza, con modalità operative anche in deroga alle vigenti disposizioni amministrative in materia;
b) provvede, di regola, al servizio di custodia dei detenuti sottoposti al regime speciale previsto dall'art. 41-bis, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché dei detenuti che collaborano con la giustizia ritenuti dalla direzione generale dei detenuti e del trattamento di maggiore esposizione a rischio.
-
Il capo del dipartimento, inoltre, dispone l'utilizzazione di personale del G.O.M.:
a) nei casi previsti dall'art. 41-bis, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354;
b) in ogni altro caso determinato dall'esigenza di fronteggiare gravi situazioni gestionali in ambito penitenziario.
3. (Composizione del G.O.M.). 1. Il personale del G.O.M. è nominato dal capo del dipartimento fra il personale appartenente ai ruoli del corpo di polizia penitenziaria e tra gli ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto corpo degli agenti di custodia.
-
Per i soli compiti amministrativi è nominato personale appartenente al comparto ministeri, al quale non si applicano le disposizioni previste all'art. 5.
4. (Direttore del G.O.M.). 1. L'incarico di direttore è conferito dal capo del dipartimento ad un appartenente al ruolo dei dirigenti del corpo di polizia penitenziaria, per un tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, ed è rinnovabile per una sola volta.
-
Fino alla disponibilità di adeguate qualifiche del ruolo dirigenziale del personale del Corpo di polizia penitenziaria, alla direzione del G.O.M. è preposto un ufficiale...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA