Legislazione e documentazione

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@I. D.L. 7 aprile 2000, n. 82. Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato (Gazzetta Ufficiale Serie gen. -n. 83 dell'8 aprile 2000), convertito, con modificazioni, nella L. 5 giugno 2000, n. 144 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 131 del 7 giugno 2000)

1. 1. Il comma 1 dell'articolo 303 del codice di procedura penale Ë cosÏ modificato:

a) nella lettera a) le parole: ´dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli articoli 442, 448, comma 1, 561 e 563:ª sono sostituite dalle seguenti: ´dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti:ª;

b) dopo la lettera b) Ë inserita la seguente:

´b-bis) dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 442:

1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto nel numero 1;

3) nove mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;ª.

2. 1. L'articolo 304 del codice di procedura penale Ë cosÏ modificato:

a) nel comma 1, dopo la lettera c) Ë aggiunta la seguente:

´c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza Ë sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3.ª;

b) il comma 2 Ë sostituito dal seguente: ´2. I termini previsti dall'articolo 303 possono essere altresÏ sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.ª;

c) nel comma 5, le parole: ´Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1ª sono sostituite dalle seguenti: ´Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato,ª.

1-bis. Al comma 2 dell'articolo 305 del codice di procedura penale, dopo le parole: ´in rapporto ad accertamenti particolarmente complessiª sono inserite le seguenti: ´o a nuove indagini disposte ai sensi dell'articolo 415 bis...

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