Legislazione e documentazione

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@I. L. 6 marzo 2001, n. 63. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 68 del 22 marzo 2001).

1. 1.All'art. 12, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, le parole da: «o in occasione» fino alla fine sono soppresse.

  1. All'art. 17, comma 1, alinea, del codice di procedura penale, le parole: «quando non pregiudichi la rapida definizione degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi».

  2. All'art. 17, comma 1, del codice di procedura penale, le lettere c) e d) sono sostituite dalla seguente:

    c) nei casi previsti dall'art. 371, comma 2, lettera b)

    .

  3. All'art. 371, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, le parole da: «ovvero» fino alla fine sono soppresse.

  4. All'art. 371, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    b) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza

    .

    2. 1.All'art. 64, del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

    3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:

    a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;

    b) salvo quanto disposto dall'art. 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;

    c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'art. 197 e le garanzie di cui all'art. 197 bis.

    3 bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone

    .

    3. 1.All'art. 190 bis del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

    1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3 bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'art. 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'art. 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze

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    4. 1.All'art. 195 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

    4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo

    .

    5. 1.All'art. 197, comma 1, del codice di procedura penale, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

    a i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lettera a), salvo che nei loro confronti sia stata prinunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444;

    b) salvo quanto previsto dall'art. 64, comma 3, lettera c), le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444

    .

    6. 1. Dopo l'art. 197 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

    Art. 197 bis - (Persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone).

    1. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12 o di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), può essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444.

    2. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), può essere sentito come testimone, inoltre, nel caso previsto dall'art. 64, comma 3, lettera c).

    3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il testimone è assistito da un difensore. In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.

    4. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non può essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione. Nel caso previsto dal comma 2 il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti.

    5. In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette.

    6. Alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l'ufficio di testimone ai sensi del presente articolo si applica la disposizione di cui all'art. 192, comma 3

    .

    7. 1. All'art. 203 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

    Art. 1 bis. L'inutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati né assunti a sommarie informazioni

    .

    8. 1. All'art. 210 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) nel comma 1, dopo le parole: «a norma dell'art. 12,» sono inserite le seguenti: «comma 1, lettera a),» e dopo la parola «sepa- Page 230 ratamente» sono inserite le seguenti: «e che non possono assumere l'ufficio di testimone»;

    b) nel comma 5, le parole: «194, 195, 499 e 503» sono sostituite dalle seguenti: «194, 195, 498, 499 e 500»;

    c) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato. Tuttavia a tali persone è dato l'avvertimento previsto dall'art. 64, comma 3, lettera c), e, se esse non si avvalgono della facoltà di non rispondere, assumono l'ufficio di testimone. Al loro esame si applicano, in tal caso, oltre alle disposizioni richiamate dal comma 5, anche quelle previste dagli artt. 197 bis e 497».

  5. All'art. 363, comma 1, del codice di procedura penale le parole: «3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «3, 4 e 6».

    9. 1. All'art. 238 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 2 bis è sostituito dal seguente:

    2 bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati contro l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato all'assunzione della prova o se nei suoi confronti fa stato la sentenza civile

    ;

    b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. È comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono riperibili. Se la ripetizione dell'atto è divenuta impossibile per fatti o circostanze sopravvenuti, l'acquisizione è ammessa se si tratta di fatti o circostanze imprevedibili»;

    c) il comma 4 bis è sostituito dal seguente: «4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2 bis e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati per le contestazioni previste dagli artt. 500 e 503».

    10. 1. All'art. 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

    1 bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'art. 203

    .

    11. 1. All'art. 273 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

    1 bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli artt. 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1

    .

    12. 1. All'art. 294 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

    4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli artt. 64 e 65. Al pubblico monistero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto

    .

    13. 1.All'art. 351 del codice di procedura penale, al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'art. 362».

  6. All'art. 362, del codice di procedura penale, al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Si...

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