Legislazione e documentazione

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@I. D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A) (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 36 del 13 febbraio 2003).

TITOLO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

1 (L). (Oggetto). 1. Le norme del presente testo unico disciplinano il casellario giudiziale, il casellario dei carichi pendenti, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, l'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, i servizi certificativi, le relative procedure. In particolare, disciplinano l'iscrizione, l'eliminazione, la trasmissione e conservazione dei dati, i certificati, le funzioni degli uffici interessati.

2 (R). (Definizioni). 1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato:

a) "casellario giudiziale" è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati; b) "casellario dei carichi pendenti" è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti a soggetti determinati che hanno la qualità di imputato;

c) "anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato" è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari che applicano, agli enti con personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, le sanzioni amministrative dipendenti da reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

d) "anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato" è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti agli enti con personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, cui è stato contestato l'illecito amministrativo dipendente da reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

e) "ente" è l'ente fornito di personalità giuridica, la società e l'associazione, anche priva di personalità giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; f) "provvedimento giudiziario" è la sentenza, il decreto penale e ogni altro provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria;

g) "provvedimento giudiziario definitivo" è il provvedimento divenuto irrevocabile, passato in giudicato o, comunque, non più soggetto a impugnazione con strumenti diversi dalla revocazione; h) "codice identificativo" è il codice fiscale o il codice individuato ai sensi dell'articolo 43;

i) "numero identificativo del procedimento" è il numero del procedimento assegnato dal sistema al momento dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale;

l) "estratto" è l'insieme dei dati del provvedimento giudiziario o amministrativo da inserire nel sistema;

m) "ufficio iscrizione" è l'ufficio presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento giudiziario soggetto a iscrizione o a eliminazione, che ha competenze nella materia del presente testo unico;

n) "ufficio territoriale" è l'ufficio presso il giudice di pace, che ha competenze nella materia del presente testo unico;

o) "ufficio locale" è l'ufficio presso il tribunale e presso il tribunale per i minorenni, che ha competenze nella materia del presente testo unico;

p) "ufficio centrale" è l'ufficio presso il Ministero della giustizia, che ha competenze nella materia del presente testo unico; q) "sistema" è il sistema informativo automatizzato del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

TITOLO II

CASELLARIO GIUDIZIALE

3 (L). (Provvedimenti iscrivibili). (Art. 686 c.p.p; art. 194 att. c.p.p; artt. 4 e 14, R.D. n. 778/1931; art. 24, parte del sesto comma, R.D.L. n. 1404/1934, convertito, con modificazioni, in L. n. 835/ 1935; art. 58 bis, L. n. 354/1975; art. 73, L. n. 689/1981). 1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 162 del codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;

b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitualità, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere;

c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie; d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione;

e) i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;

f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza; g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui all'articolo 66, terzo comma, e all'articolo 108, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

h) i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663 del codice di procedura penale;

i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;

l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;

m) i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione; n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;

o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui all'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni;

p) i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca; Page 172

q) i provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore; quelli di omologazione del concordato fallimentare; quelli di chiusura del fallimento; quelli di riabilitazione del fallito;

r) i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti già iscritti;

u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.

4 (R). (Estratto del provvedimento iscrivibile). (Artt. 6 e 7, R.D. n. 778/1931). 1. Ogni provvedimento giudiziario e amministrativo è iscritto per estratto contenente i seguenti dati:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice identificativo della persona cui si riferisce il provvedimento; codice identificativo è il codice fiscale per il cittadino italiano e per il cittadino di Stato dell'Unione europea che abbia il domicilio fiscale in Italia, nonché il codice individuato ai sensi dell'articolo 43 per il cittadino di Stato dell'Unione europea che non abbia il codice fiscale e per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea;

b) numero identificativo del procedimento; c) autorità che ha emesso il provvedimento; d) data, dispositivo del provvedimento e norme applicate.

  1. L'estratto del provvedimento giudiziario penale contiene, inoltre, secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati:

    a) luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun reato;

    b) pena principale e pena accessoria, circostanze, sanzione sostitutiva, sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, misure alternative alla detenzione, con riferimento a ciascun reato, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 81 del codice penale e dell'articolo 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

    c) misura di sicurezza, dichiarazione di abitualità o professionalità, dichiarazione di tendenza a delinquere.

    5 (L). (Eliminazione delle iscrizioni). (art. 687 c.p.p.; art. 36, primo c., lett. a), R.D. n. 778/1931; art. 15 D.P.R. n. 448/1988; artt. 46 e 63 c. 2, D.L.vo n. 274/2000). 1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate al compimento dell'ottantesimo anno di età o per morte della persona alla quale si riferiscono.

  2. Sono, inoltre, eliminate le iscrizioni relative: a) ai provvedimenti giudiziari revocati a seguito di revisione, o a norma dell'articolo 673 del codice di procedura penale;

    b) ai provvedimenti giudiziari dichiarati mancanti o non esecutivi o dei quali è stata sospesa l'esecuzione o disposta la restituzione nel termine, ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura penale;

    c) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre...

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