Legislazione e documentazione

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@I. L.R. Sicilia 9 agosto 2002, n. 13. Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 (Gazzetta Ufficiale 3ª Serie spec. - n. 52 del 28 dicembre 2002)

1. (Applicazione della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29). 1. Le disposizioni contenute nella legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, devono intendersi riferite agli autoservizi pubblici non di linea previsti dall'art. 1, comma 2, lettere a) e b) della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2. (Modifiche all'art. 2 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29). 1. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 è aggiunto il seguente comma: «3-bis. I regolamenti di cui al comma 3 possono prevedere, rimanendo immutato il numero di licenze concedibili, l'adeguamento della disponibilità dei posti su ogni singola autovettura destinata al noleggio con conducente per servizi non di linea, fino ad un massimo di sedici posti più autista».

3. (Modifiche all'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29). 1. L'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, è così sostituito:

Art. 3. Commissioni provinciali per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio - 1. Le commissioni di cui all'art. 6, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono costituite a livello provinciale con decreto del presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e sono composte da:

a) il presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante della categoria degli esercenti il servizio taxi, designato dalle associazioni più rappresentative a livello provinciale;

c) due rappresentanti della categoria degli esercenti il servizio di noleggio con conducente, designati dalle associazioni più rappresentative a livello provinciale;

d) due ufficiali della polizia municipale, designati dall'amministrazione del comune capoluogo di provincia, di cui uno in servizio presso lo stesso comune capoluogo e l'altro in servizio presso uno dei comuni della provincia, individuato secondo un criterio di rotazione;

e) il dirigente generale del dipartimento trasporti e comunicazioni dell'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, o un suo delegato.

2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, designato dal presidente della stessa.

3. Le commissioni durano in carica tre anni con decorrenza dalla data del decreto di cui al comma 1.

4. Al rinnovo delle commissioni nonché, ove necessario, alla sostituzione di componenti delle stesse, si provvede con le medesime modalità stabilite per la prima nomina

.

4. (Norme concernenti il ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea). 1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 3-bis. Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. - 1. È istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, previsto dall'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

  1. Il ruolo è articolato nelle seguenti sezioni:

    a) conducenti di autovetture;

    b) conducenti di motocarrozzette;

    c) conducenti di natanti;

    d) conducenti di veicoli a trazione animale.

  2. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Il relativo accertamento spetta all'amministrazione comunale.

  3. L'iscrizione nel ruolo è, altresì, necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, nei casi previsti dall'art. 6, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

  4. Sono iscritti di diritto, a domanda, nella rispettiva sezione del ruolo della provincia in cui svolgono la propria attività, coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 3-ter, comma 2, lettere b), c) e d), e comma 3, alla data di entrata in vigore della presente legge siano già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

  5. Sono iscritti di diritto, a domanda, nella rispettiva sezione del ruolo della provincia in cui abbiano esercitato prevalentemente la propria attività, coloro che, alla data del 30 aprile 2002, in possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 3 ter, comma 2, lettere b), c) e d), e comma 3, abbiano prestato servizio di conducente negli ultimi cinque anni per un tempo complessivamente non inferiore a due anni, in qualità di familiare che collabora o di sostituto del titolare della licenza di taxi o di sostituto del titolare dell'autorizzazione di autonoleggio ovvero in qualità di dipendente dell'impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto del dipendente medesimo.

  6. Per l'iscrizione di diritto nel ruolo i soggetti di cui ai commi 5 e 6 devono presentare alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura territorialmente competente apposita domanda, specificando la sezione del ruolo in cui si richiede l'iscrizione.

  7. La domanda va redatta ai sensi del successivo art. 3-quater, comma 2, e deve contenere la dichiarazione di cui al comma 3, lettera a) dello stesso articolo.

    Art. 3-ter. Requisiti per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. - 1. L'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 3-bis è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti professionali e morali previsti nei commi seguenti nonché al superamento dell'esame di idoneità all'esercizio del servizio previsto dall'art. 3-quater.

    2. Sono requisiti professionali indispensabili per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti:

    a) l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

    b) per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture e motocarrozzette, il possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) di cui all'art. 116, comma 8, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

    c) per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di natanti, il possesso della patente nautica;

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    d) per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di veicoli a trazione animale, il possesso dei requisiti di cui all'art. 226, comma 4, lettere a) e b), del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

    3. Sono requisiti morali indispensabili per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti:

    a) il non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica...

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