Legislazione e documentazione
Autore | Casa Editrice La Tribuna |
Pagine | 885-886 |
Page 885
@I. Dir. CE 3 ottobre 2002, n. 2002/80/CE. Adeguamento al progresso tecnico della direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (Gazzetta Ufficiale Com. Eur. n. L. 291/20 del 28 ottobre 2002)
1. 1. L'articolo 1 della direttiva 70/220/CEE è sostituito dal seguente:
Articolo 1. Ai fini della presente direttiva, s'intende per:
a) "veicolo", ogni veicolo quale definito nell'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE;
b) "veicolo alimentato a GPL o a gas naturale", un veicolo munito d'un dispositivo speciale che permette l'uso del GPL o del gas naturale nel suo sistema di propulsione. I veicoli di questo tipo possono essere concepiti e costruiti come veicoli monocarburante o bicarburante;
c) "veicolo monocarburante", un veicolo concepito essenzialmente per funzionare in permanenza a GPL o a gas naturale, ma che può anche essere munito d'un sistema a benzina utilizzato solo in caso di emergenza o per l'avviamento, con un serbatoio della capacità massima di 15 litri;
d) "veicolo bicarburante", un veicolo che può funzionare alternativamente a benzina e a GPL o a gas naturale.
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Gli allegati I, II, III, IX; IXa, X, XI e XIII sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.
2. 1. A decorrere dal 1º luglio 2003, se i veicoli sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/220/CEE, come modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono:
a) rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE né
b) rifiutare l'omologazione nazionale né
c) vietare l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 70/156/CEE.
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Se un nuovo tipo di veicolo non è conforme alle prescrizioni della direttiva 70/220/CEE, come modificata dalla presente direttiva, a decorrere dal 1º luglio 2003 gli Stati membri non rilasciano più:
a) l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE né
b) l'omologazione nazionale.
Tuttavia, gli Stati membri possono continuare a rilasciare le omologazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 70/156/CEE.
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Se i veicoli non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/220/CEE, come modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri:
a) considerano i certificati di conformità di cui sono muniti i veicoli nuovi a norma della direttiva 70/156/CEE non più validi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva;
b) rifiutano l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi che non sono muniti di un certificato di conformità valido a norma della direttiva 70/156/CEE, a meno che non siano...
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