Legislazione e documentazione

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine257-265

Page 257

@I. D.M. (Min. trasp.) 24 settembre 2001. Recepimento della direttiva 1999/14/CE della Commissione del 16 marzo 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/538/CEE del Consiglio relativa alle luci posteriori per nebbia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo) (Suppl. ord. n. 255 al n. 278 del 29 novembre 2001)

1. 1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano a tutte le categorie di veicoli definite nell'allegato II al «decreto sulla omologazione CE».

2. 1.Gli allegati al decreto ministeriale 29 settembre 1977, come modificato dal decreto ministeriale 6 dicembre 1989, sono sostituiti dall'allegato al presente decreto.

  1. Per tutti i tipi di luci posteriori per nebbia, omologati ai sensi del presente decreto, è rilasciato al fabbricante un marchio di omologazione CE conforme al modello di cui all'allegato I, appendice 3, dell'allegato al presente decreto.

    3. 1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto non è consentito:

    a) rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di luce posteriore per nebbia, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale, ovvero

    b) vietare l'immatricolazione, la vendita e l'immissione in circolazione dei veicoli o la vendita e l'immissione sul mercato delle luci posteriori per nebbia, per motivi concernenti dette luci se queste sono conformi alle prescrizioni del decreto ministeriale 29 settembre 1977, di recepimento della direttiva 77/538/CEE, come modificato dal presente decreto e, nel caso dei veicoli, se l'installazione è conforme al decreto ministeriale 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/756/CEE, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 14 novembre 1997, di recepimento della direttiva 97/27/CE.

  2. A decorrere dal 25 giugno 2002 non è consentito:

    a) rilasciare l'omologazione CE, e

    b) rilasciare l'omologazione di portata nazionale, di qualsiasi tipo di veicolo, per motivi concernenti le luci posteriori per nebbia, e di qualsiasi tipo di luce posteriore per nebbia, se non sono soddisfatte le prescrizioni del decreto ministeriale 29 settembre 1977, di recepimento della direttiva 77/538/CEE, come modificato dal presente decreto.

  3. A decorrere dal 25 giugno 2003 le prescrizioni del decreto ministeriale 29 settembre 1977, di recepimento della direttiva 77/538/CEE, come modificato dal presente decreto, relative alle luci posteriori per nebbia in quanto componenti, si applicano agli effetti dell'art. 7, comma 2, del «decreto sulla omologazione CE».

  4. In deroga ai commi 2 e 3 e relativamente ai pezzi di ricambio, si continuerà a concedere l'omologazione CE ed a permettere la vendita e l'immissione sul mercato di luci posteriori per nebbia conformi alle prescrizioni del decreto ministeriale 29 settembre 1977, di recepimento della direttiva 77/538/CEE, o del decreto ministeriale 6 dicembre 1989, di recepimento della direttiva 89/518/CEE, purché tali luci:

    a) siano destinate ad essere installate sui veicoli in circolazione, e

    b) siano conformi alle prescrizioni dei suddetti decreti ministeriali vigenti all'atto della prima immatricolazione dei veicoli.

    4. 1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

    (Si omettono gli allegati)

    @II. D.M. (Min. trasp.) 24 settembre 2001. Recepimento della direttiva 1999/15/CE della Commissione del 16 marzo 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/759/CEE del Consiglio relativa agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo). (Suppl. ord. n. 255 al n. 278 del 29 novembre 2001)

    1. 1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano a tutte le categorie di veicoli definite nell'allegato II al «decreto sulla omologazione CE».

    2. 1. Gli allegati al decreto ministeriale 24 gennaio 1977, come modificato dal decreto ministeriale 18 dicembre 1989, sono sostituiti dall'allegato al presente decreto.

  5. Per tutti i tipi di indicatori luminosi di direzione, omologati ai sensi del presente decreto, è rilasciato al fabbricante un marchio di omologazione CE conforme al modello di cui all'allegato I, appendice 3, dell'allegato al presente decreto.

    3. 1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto non è consentito:

    a) rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di indicatore luminoso di direzione, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale, ovvero

    b) vietare l'immatricolazione, la vendita e l'immissione in circolazione dei veicoli o la vendita e l'immissione sul mercato degli indicatori luminosi di direzione, per motivi concernenti detti indicatori se questi sono conformi alle prescrizioni del decreto ministeriale 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/759/CEE, come modificato dal presente decreto e, nel caso dei veicoli, se l'installazione è conforme al decreto ministeriale 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/756/CEE, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 14 novembre 1997, di recepimento della direttiva 97/28/CE.

  6. A decorrere dal 14 maggio 2002 non è consentito:

    a) rilasciare l'omologazione CE, e

    b) rilasciare l'omologazione di portata nazionale di qualsiasi tipo di veicolo, per motivi concernenti gli indicatori luminosi di direzione, e di qualsiasi tipo di indicatore luminoso di direzione, se non sono soddisfatte le prescrizioni del decreto ministeriale 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/759/CEE, come modificato dal presente decreto.

  7. A decorrere dal 14 maggio 2003 le prescrizioni del decreto ministeriale 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/759/CEE, come modificato dal presente decreto, relative agli indicatori luminosi di direzione in quanto componenti, si applicano agli effetti dell'art. 7, comma 2, del «decreto sulla omologazione CE».

  8. In deroga ai commi 2 e 3 e relativamente ai pezzi di ricambio, si continuerà a concedere l'omologazione CE ed a permettere la vendita e l'immissione sul mercato di indicatori luminosi di direzione conformi alle prescrizioni del decreto ministeriale 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/759/CEE, o del decreto ministeriale 18 dicembre 1989, di recepimento della direttiva 89/277/CEE, purché tali indicatori:

    a) siano destinati ad essere installati sui veicoli in circolazione, e

    b) siano conformi alle prescrizioni dei suddetti decreti ministeriali vigenti all'atto della prima immatricolazione dei veicoli.

    Page 258

    4. 1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

    (Si omettono gli allegati)

    @III. D.M. (Min. trasp.) 24 settembre 2001. Recepimento della direttiva 1999/16/CE della Commissione del 16 marzo 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/540/CEE del Consiglio relativa alle luci di stazionamento dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo). (Suppl. ord. n. 255 al n. 278 del 29 novembre 2001)

    1. 1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano a tutte le categorie di veicoli definite nell'allegato II al «decreto sulla omologazione CE».

    2. 1. Gli allegati al decreto ministeriale 29 settembre 1977 sono sostituiti dall'allegato al presente decreto.

  9. Per ciascun tipo di luce di stazionamento, omologato ai sensi del presente decreto, è rilasciato al fabbricante un marchio di omologazione CE conforme al modello di cui all'allegato I, appendice 3, dell'allegato al presente decreto.

    3. 1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto non è consentito:

    a) rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di luce di stazionamento, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale, ovvero

    b) vietare l'immatricolazione, la vendita e l'immissione in circolazione dei veicoli o la vendita e l'immissione sul mercato di luci di stazionamento, per motivi concernenti dette luci di stazionamento se queste sono conformi alle prescrizioni del decreto ministeriale 29 settembre 1977, di recepimento della direttiva 77/540/CEE, come modificato dal presente decreto e, nel caso dei veicoli, se l'installazione è conforme al decreto ministeriale 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/756/CEE, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 14 novembre 1997, di recepimento della direttiva 97/28/CE.

  10. A decorrere dal 14 maggio 2002 non è consentito:

    a) rilasciare l'omologazione CE, e

    b) rilasciare l'omologazione di portata nazionale, di qualsiasi tipo di veicolo, per motivi concernenti le luci di stazionamento, e di qualsiasi tipo di luci di stazionamento, se non sono soddisfatte le prescrizioni del decreto ministeriale 29 settembre 1977, di recepimento della direttiva 77/540/CEE, come modificato dal presente decreto.

  11. A decorrere dal 14 maggio 2003 le prescrizioni del decreto ministeriale 29 settembre 1977, di recepimento della direttiva...

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