Legislazione e documentazione

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine79-81

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@I. D.M. (Min. lav.) 5 giugno 2001. Sicurezza nelle gallerie stradali (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 217 del 18 settembre 2001)

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «nuovo codice della strada», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la circolare del Ministero dei lavori pubblici 6 dicembre 1999, n. 7938, inerente la «Sicurezza della circolazione nelle gallerie stradali con particolare riferimento ai veicoli che trasportano materiali pericolosi»;

Considerato che l'indagine conoscitiva svolta, in applicazione di quanto previsto nella suddetta circolare, tesa alla acquisizione di ogni utile elemento circa lo stato delle gallerie, ha evidenziato notevoli difficoltà attuative;

Considerate le difficoltà evidenziate, sono sia di profilo strettamente tecnico, per le conseguenze indotte sulla sicurezza della circolazione dalla installazione simultanea di numerosi cantieri di lunga durata, necessari per i lavori di adeguamento, spesso su arterie fortemente congestionate da volumi di traffico normalmente superiori a quelli previsti in fase di progettazione, sia di natura finanziaria, per il reperimento delle relative risorse;

Considerato che un organico piano di intervento, per la messa in sicurezza delle gallerie stradali, presuppone un'opportuna modulazione temporale degli interventi.

1. 1. Gli enti proprietari o concessionari di strade provvedono, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla ricognizione delle gallerie in esercizio, alla data di pubblicazione del presente decreto, con la compilazione della scheda di cui all'allegato 1 della circolare 6 dicembre 1999, n. 7938, anche in formato elettronico.

  1. Gli enti proprietari o concessionari di strade, in relazione ai cantieri stradali per lavori o per interventi di manutenzione da realizzare all'interno delle gallerie stradali, debbono tenere in conto l'assoluta necessità che il loro segnalamento avvenga con congruo anticipo rispetto all'imbocco della galleria e che siano realizzati prima dell'imbocco della galleria stessa, eventuali restringimenti o cambi di carreggiata, mediante un idoneo piano di segnalamento; qualora il susseguirsi di più gallerie non renda disponibile uno spazio sufficiente per il segnalamento, questo può essere realizzato anche in galleria con ogni più opportuna cautela e, comunque, con un adeguato miglioramento delle condizioni di visibilità.

    2. 1. Gli enti proprietari o concessionari di strade provvedono, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, all'attuazione dei provvedimenti connessi con:

    a) la verifica puntuale della corretta apposizione e stato d'efficienza di tutti i dispositivi di segnaletica orizzontale, verticale e complementare prevista dal codice della strada con particolare riferimento alla segnaletica indicante la presenza di gallerie stradali (art. 135 - fig. II 316, reg. c.d.s.), al tracciamento di zebrature di colore bianco di raccordo in dipendenza di variazioni di larghezza della piattaforma stradale tra zone di approccio e zone di galleria (fig. II 470, art. 175, reg. c.d.s.) ed al collocamento dei delineatori di margine e di galleria (fig. II 463, art. 173 e fig. II 464, art. 174, reg. c.d.s.), i cui interassi dovranno rispettare gli spaziamenti previsti;

    b) l'effettuazione delle verifiche tecniche relative alla distanza di visuale libera e, ove necessario, determinazione dei relativi limiti di velocità anche in corrispondenza delle zone di approccio alla galleria;

    c) la segnalazione ai prefetti interessati, nel caso si rendessero necessari provvedimenti di divieto di transito per i veicoli che trasportano talune categorie di materiali pericolosi, affinché individuino l'esistenza di eventuali percorsi alternativi, il livello di rischio degli stessi e, conseguentemente, adottino ai sensi dell'art. 6 del codice della strada i relativi...

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