Legislazione e documentazione

Pagine847-848

Page 847

I

Circ. UNEP 19 settembre 2011, Prot. n. 6/1517/035/2011/ CA. Pagamento del contributo unificato per il processo esecutivo per consegna o rilascio (art. 605 c.p.c. e segg.) alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 37, comma 6, lett. c, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, Legge 15 luglio 2011, n. 111 - Attività di controllo.

Pervengono a questa Direzione Generale numerose richieste di chiarimenti in ordine al coinvolgimento degli Uffici NEP nell’attività di controllo dell’avvenuto pagamento del contributo unificato per il processo esecutivo per consegna o rilascio di cui agli artt. 605 e segg. del codice di procedura civile.

Premesso che all’art. 37, comma 6, lett. c, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 (convertito in Legge 15 luglio 2011 n. 111) - “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” - viene soppressa l’esenzione dal pagamento del contributo unificato nel processo esecutivo per consegna o rilascio, prevista dall’art. 10, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo Unico in materia di spese di giustizia), si osserva che il legislatore non fa alcun riferimento ai soggetti tenuti al controllo circa l’avvenuto pagamento del precitato contributo.

Tuttavia, considerato che il contributo unificato viene assolto dalla parte che si costituisce in giudizio per l’avvio e l’espletamento di un procedimento giurisdizionale che implica l’attività del giudice e del cancelliere, il controllo dell’avvenuto pagamento dello stesso rientra tra le competenze della cancelleria ai sensi dell’art. 247 del precitato D.P.R. n. 115/2002, il quale statuisce che “l’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo unificato”.

Ne consegue che tale compito esula, in linea di principio, dalle funzioni svolte da un Ufficio NEP, per cui anche nell’ipotesi del processo esecutivo per consegna o rilascio, l’onere rimane attribuito alla cancelleria esecuzioni mobiliari del relativo Ufficio giudiziario.

Ad ulteriore sostegno di quanto sopra, si osserva che la circolare 13 maggio 2002 n. 3/2002 (“Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari”) del Ministero della Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio I, precisa che, riguardo ai procedimenti esecutivi, la ricevuta di versamento del contributo unificato non...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT