Legislazione e documentazione

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I

L. 26 novembre 2010, n. 199. disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 281 del 1 dicembre 2010).

  1. (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a dodici mesi). 1. Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonchè in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l’abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio».

  2. La detenzione presso il domicilio non è applicabile:

    a)ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall’articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

    b)ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

    c)ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell’articolo 14 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall’articolo 14 ter della medesima legge;

    d)quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l’idoneità e l’effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

  3. Nei casi di cui all’articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, il pubblico ministero, salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 del citato articolo 656 del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera a), del medesimo articolo, sospende l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinchè disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. La richiesta è corredata di un verbale di accertamento dell’idoneità del domicilio, nonchè, se il condannato è sottoposto a un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all’articolo 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

  4. Se il...

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